Indennità di disoccupazione Naspi 2019: tutti gli obblighi e le sanzioni

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Sei stato licenziato dal tuo datore di lavoro e non sai se puoi accedere alla nuova indennità di disoccupazione NASpI 2019? Per prima cosa bisogna vedere quali sono state le tue cause di licenziamento, o anche dimissioni. Infatti, la NASpI è erogata dall’INPS esclusivamente per le interruzioni involontarie del rapporto di lavoro, ossia per cause estranee alle parti. Quindi, non si ha diritto alla NASpI, ad esempio, se il lavoratore si dimette volontariamente, ben diversa è la situazione invece se la dimissione avviene per giusta causa, in quanto si ritiene che il lavoratore sia stato indotto all’interruzione del rapporto lavorativo.

Dunque, dopo esserti assicurato di poter percepire la disoccupazione, il primo atto formale da fare è la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID). In questo modo, l’interessato dimostra di essere non solo disoccupato, ma anche in cerca di una futura occupazione. Tale atto è già assolto nel momento in cui il disoccupato presenta all’INPS la domanda di NASpI.

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Da queste prime battute è quindi possibile comprendere che la NASpI non è solo uno strumento meramente assistenzialistico, ma il percettore deve attivarsi e collaborare con il Centro per l’Impiego al fine di essere inserito all’interno di un processo di politiche attive, con la finalità di ricollocare la risorsa nel mondo del lavoro. Va da sé che il percettore NASpI ha una serie di obblighi da rispettare, in mancanza dei quali si applicano diverse sanzioni a seconda della gravità: dalla sospensione del sussidio alla sua riduzione, fino alla decadenza del beneficio.

Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio tutti gli obblighi e le sanzioni della NASpI 2019.

Indennità di disoccupazione Naspi 2019: sottoscrizione del “Patto di servizio personalizzato”

A seguito dell’accettazione della NASpI da parte dell’INPS, il lavoratore deve presentarsi presso il Centro per l’Impiego per sottoscrivere il “Patto di servizio” che contiene i seguenti obblighi:

  • partecipazione alle iniziative organizzate dal CPI, al fine di rafforzare le competenze nella ricerca attiva di lavoro;
  • partecipazione ad incontri formativi di qualificazione e/o riqualificazione professionale o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  • accettazione offerte di lavoro congrue che verranno definite in seguito dal Ministero del Lavoro su proposta dell’ANPAL

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Naspi 2019: quali sanzioni per chi non si presenta alla convocazione del Centro per l’impiego

Il lavoratore che non rispetta i predetti obblighi è passibile di precise sanzioni, che variano in funzione della violazione commessa.

In particolare, se il lavoratore non si presenta alle convocazioni e agli appuntamenti del CPI senza giustificato motivo, si applica:

  • la decurtazione di un quarto della mensilità (8 giorni di prestazione) per la prima assenza;
  • la decurtazione di un una mensilità (30 giorni di prestazione) per la seconda assenza;
  • la decadenza dal beneficio dalla terza assenza in poi.

Naspi 2019: sanzioni per chi non partecipa a iniziative e laboratori

Laddove il lavoratore non partecipasse, in assenza si giustificato motivo, a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro si applicano le stesse sanzioni appena viste.

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Naspi 2019: sanzioni per chi non partecipa a corsi di formazione professionale

Differenti sono invece le sanzioni se l’interessato non partecipasse ai corsi di formazione professionale o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività di pubblica attività a beneficio della comunità territoriale di appartenenza.

Infatti, in tali casi, le sanzioni che si applicano sono i seguenti:

  • decurtazione di 30 giorni di prestazione per la prima assenza non giustificata;
  • decadenza della prestazione e dallo stato di disoccupazione dalla seconda assenza non giustificata.

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Naspi 2019: quando si applicano le sanzioni

Le sanzioni di cui sopra hanno quale decorrenza il giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento sanzionato, salvo diversa decorrenza indicata dal competente Centro per l’Impiego. Tali sanzioni, in particolare, sono applicate dall’INPS a seguito della trasmissione/comunicazione – tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive – dei provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego.

Avverso i suddetti provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego il lavoratore può proporre ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un apposito Comitato con la partecipazione delle parti sociali.

Naspi 2019: sanzione per mancata compatibilità dei redditi

Altri casi sanzionatori possono verificarsi in caso di percezione di altri redditi in concomitanza di NASpI. In tali casi, la norma stabilisce la possibilità per il lavoratore di poter mantenere la NASpI di un importo ridotto all’80%, a condizione che lo stesso comunichi all’Inps, entro 30 giorni, il reddito presunto che pensa di trarre dalla nuova attività lavorativa.

È dunque di fondamentale importanza la soglia di reddito che il lavoratore pensa di percepire dall’instaurazione del rapporto di lavoro. Da essa, infatti, viene stabilita la riduzione della NASpI, la sospensione d’ufficio o addirittura la decadenza della stessa.

Pertanto è possibile individuare diverse casistiche, a seconda se il rapporto di lavoro instaurato sia di tipo subordinato o autonomo, come di seguito specificato.

Ad esempio, nel caso in cui il lavoratore percettore di NASpI intraprenda un rapporto di lavoro di tipo subordinato, la scriminante che determina la riduzione, sospensione o decadenza dell’indennità è il reddito e la durata del contratto. Quindi:

  • si ha la decadenza della NASpI, se dal rapporto di lavoro subordinato il lavoratore percepisce un reddito superiore a 8.000,00 euro e il contratto è superiore a sei mesi;
  • si ha la sospensione d’ufficio della NASpI, se dal rapporto di lavoro subordinato il lavoratore percepisce un reddito superiore a 8.000,00 euro e il contratto non sia superiore a sei mesi.
  • si ha la riduzione della NASpI all’80% del reddito previsto, se dal rapporto di lavoro subordinato il lavoratore percepisce un reddito inferiore a 8.000,00 euro

In quest’ultimo caso, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente l’Inps, mediante il modello telematico “NASpI-Comm””, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto.

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Differente sono i casi per quanto riguarda la percezione della NASpI in concomitanza un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Infatti, si ha la riduzione della NASpI all’80% del reddito previsto, se dal rapporto di lavoro autonomo il lavoratore percepisce un reddito inferiore a 4.800,00 euro.

Anche in tal caso, è necessario informare preventivamente l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.

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