Ticket Naspi 2020 più caro: quando e quanto pagare

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Il Ticket NASpI, introdotto originariamente dalla Riforma Fornero (art. 2, co. 31 della L. n. 92/2012), prevede l’obbligo per il datore di lavoro, nei casi di interruzione involontaria di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di corrispondere un contributo, chiamato appunto ticket NASpI (o ticket licenziamento). L’importo da versare, in tali casi, è pari al 41% (82% per i licenziamenti in ambito collettivo) del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. È possibile, dunque, intuire che l’importo da versare dipende, non soltanto dall’importo massimale della NASpI (che viene aggiornato annualmente in base all’indice Istat), ma anche e soprattutto dall’anzianità aziendale maturata dal dipendente.

Ma quanto bisogna pagare di ticket NASpI? Quanto costa a un’impresa licenziare il proprio dipendente? Quando va pagato il ticket NASpI? Andiamo per ordine e vediamo nel dettaglio quando e quanto pagare di ticket NASpI 2020.

Ticket NASpI 2020: quando è dovuto

La legge prevede che le aziende siano tenute all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.

Pertanto, il ticket NASpI è dovuto nei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità.
  • risoluzione consensuale con procedura di conciliazione prevista dal nuovo rito Fornero;
  • risoluzione consensuale in caso di conciliazione presso la Ispettorato del Lavoro., nonché derivante da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore eo mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
  • mancato superamento del periodo di prova;
  • lavoro intermittente;
  • licenziamento collettivo senza periodo di prova;
  • recesso del datore di lavoro al termine dell’apprendistato;
  • licenziamento del lavoratore, compresi apprendisti, per GMO, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa;
  • licenziamento disciplinare.

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Ticket NASpI 2020: quando non si paga

Il ticket NASpI non è dovuto, invece, nei seguenti casi:

  • dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
  • risoluzione consensuale (ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore eo mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici);
  • decesso del lavoratore.

Altro caso di esclusione che sembra incontrovertibile ed indiscusso è quello relativo al personale domestico (colf o badante).

Inoltre, esistono anche dei casi di esclusione “temporanea” dal ticket licenziamenti. È il caso:

  • dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità, ex art. 5, comma 4, L. n. 223/1991;
  • dei licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
  • delle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Infine, tra i casi di esclusione dal ticket NASpI, è possibile includere anche le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell’ambito di procedure, ex art. 4 e 24 della L. n. 223/1991, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

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Ticket NASpI 2020: quanto si paga

Come anticipato in premessa, l’importo da versare a titolo di ticket licenziamento è pari al 41% del massimale mensile della NASpI, che per l’anno 2020 è di 1.227,55 euro, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Si ricorda che tale importo viene annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Dunque, tenuto conto che, per l’anno 2020, il massimale mensile NASpI è di 1.227,55 euro, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a 503,30 euro. Mentre per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi, il contributo può arrivare fino ad un massimo di 1.509,87 euro (503,30 x 3). Alla luce dei suddetti calcoli, il ticket NASpI per ogni mese di anzianità di servizio è pari a 41,94 euro (503,30 / 3).

Da notare, inoltre, che la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata. Tra l’altro, il ticket NASpI è dovuta a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time), poiché l’importo del contributo è scollegato dalla quantificazione della prestazione lavorativa del soggetto interessato. Ne deriva che l’importo è dovuto anche se il datore di lavoro impiega il proprio dipendente per poche ore alla settimana.

Ticket NASpI 2020: il caso del licenziamento collettivo

La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) all’art. 1, co. 137 ha introdotto una norma volta ad aumentare notevolmente il contributo di ingresso alla NASpI che i datori di lavoro devono sostenere in caso di interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo.

Dal 1° gennaio 2018, infatti, l’aliquota percentuale del contributo da versare nei predetti casi passa dal 41% all’82% (moltiplicato per tre nei casi in cui non si raggiunga l’accordo sindacale).

Rientrano nel campo di applicazione della normativa le imprese soggette alla CIGS che effettuano riduzioni di personale nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo. Quindi, tutti coloro che sono tenuti a pagare il contributo ordinario stabilito all’art. 23 del D.Lgs. n. 148/2015, pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie.

Alla luce della nuova norma, l’importo del ticket NASpI cambia a seconda se licenziamento riguarda un’impresa soggetta alla CIGS o meno.

Facciamo un esempio.

Ipotizziamo un licenziamento di un lavoratore con 12 mesi di anzianità lavorativa:

  • se il licenziamento avviene da parte di un datore di lavoro non soggetto alla CIGS, l’importo da corrispondere è di 503,30 euro;
  • se il licenziamento avviene da parte di un datore di lavoro soggetto alla CIGS, l’importo da corrispondere è di 503,30 euro, qualora si tratti di un licenziamento individuale, se invece il licenziamento avviene nell’ambito di un licenziamento collettivo, l’importo da corrispondere è di 1006,59 euro.
CALCOLO TICKET LICENZIAMENTO

– Anno 2020 –

  Licenziamento individuale Licenziamento collettivo
Ticket annuo 0,41% * 1.227,55 euro= 503,30 euro 0,82% * 1.227,55 euro= 1006,59 euro
Ticket mensile 503,30 euro / 12= 41,94 euro 1.006,59 euro / 12= 83,88 euro
Ticket triennale 503,30 euro * 3= 1.509,87 euro 1.006,59 * 3= 3.019,77 euro

 

Ticket NASpI 2020: quando pagare

Con riferimento alle modalità di assolvimento della contribuzione sui licenziamenti, l’INPS ha specificato che è necessario considerare quale scadenza il termine di versamento della denuncia contributiva successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.

Quindi, se un licenziamento è avvenuto per esempio il 10 febbraio 2020, il ticket andrà versato entro la denuncia riferita al mese di marzo, i cui termini di versamento e trasmissione telematica all’INPS sono fissati rispettivamente: al 16 aprile (pagamento) e al 30 aprile (trasmissione denuncia).

Dunque, è facile intuire che si tratta di una scadenza piuttosto “mobile” in quanto dipende dal momento in cui viene a cessare il rapporto di lavoro.

Daniele Bonaddio

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