Indennità Covid 1000 euro Ristori: come fare ricorso Inps per il riesame

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In caso di reiezione della domanda di indennità Covid-19, la misura di 1000 euro prevista dal Decreto Ristori, il diretto interessato può fare ricorso all’INPS per un riesame dell’istanza stessa. Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dal 19 febbraio 2021 ovvero dalla data di notifica della reiezione, se successiva, per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.

L’utente può inviare la documentazione in due modi:

  • attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro”, per il tramite dell’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame;
  • tramite la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

Per tutte le “reiezione forti”, il richiedente, avverso tali provvedimenti di reiezione, può proporre azione giudiziaria.

A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 734 del 19 febbraio 2021, fornendo utili istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti, le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

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Indennità Covid 1000 euro: soggetti interessati

Gli artt. 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “Decreto Ristori”), convertito con modificazioni in L. n. 176/2020, prevedono, rispettivamente, la concessione di un’indennità onnicomprensiva-bis e un’indennità onnicomprensiva-ter, pari a 1.000 euro ciascuna, in favore delle seguenti categorie:

  • lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli
  • stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Indennità Covid 1000 euro: gestione istanze

Per verificare le domande pervenute, l’INPS ha realizzato un’istruttoria centralizzata mediante controlli automatici sui requisiti e sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste.

Gli esiti della domanda e le motivazioni delle reiezioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi”, servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.

Indennità Covid 1000 euro: quando non è necessaria la domanda

Da notare che tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate, che hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 9 del D.L. n. 104/2020 14 agosto 2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, non hanno dovuto presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità onnicomprensiva-bis.

Infatti, la relativa indennità è stata erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva.

Indennità Covid 1000 euro: come richiedere il riesame delle domande

Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dal 19 febbraio 2021 ovvero dalla data di notifica della reiezione, se successiva, per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.

Per tutte le “reiezione forti”, il richiedente, avverso tali provvedimenti di reiezione, può proporre azione giudiziaria.

Scarica il Messaggio Inps numero 734 del 19-02-2021

Indennità Covid 1000 euro: titolarità di rapporto di lavoro

In merito all’indennità onnicomprensiva-bis, la verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché alla verifica della titolarità di contratto autonomo occasionale in essere per i lavoratori autonomi occasionali, a causa della formulazione della norma, il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro deve essere verificato al 30 ottobre 2020 anziché al 29 ottobre 2020.

Inoltre, si precisa che, per l’erogazione dell’indennità in favore dei lavoratori dello spettacolo, non è prevista alcuna verifica in merito alla titolarità di un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla sua natura.

In merito all’indennità onnicomprensiva-ter, invece, la verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e per i lavoratori dello spettacolo, nonché alla verifica della titolarità di contratto autonomo occasionale in essere per i lavoratori autonomi occasionali, a causa della formulazione della norma, si ricorda che il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro deve essere verificato al 1° dicembre 2020 anziché al 30 novembre 2020.

Inoltre, si precisa che per i lavoratori dello spettacolo il rapporto di lavoro oggetto di verifica deve essere esclusivamente quello a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente.

Indennità Covid 1000 euro Ristori: lavoratori dello spettacolo

Per quanto riguarda le domande di indennità COVID-19 presentate per la categoria dei lavoratori dello spettacolo, l’INPS ha fornito le seguenti precisazioni in merito alla gestione dei relativi riesami:

  • per le domande di indennità previste dai D.L. n. 18/2020, n. 34/2020 e n. 104/2020 veniva inizialmente verificata l’assenza di rapporto di lavoro dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Ora, il requisito dell’assenza di rapporto di lavoro si riferisce esclusivamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, diversi dal contratto intermittente di cui agli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 del D.Lgs. n. 81/2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto: tutte le altre tipologie lavorative sono compatibili con l’indennità;
  • per le domande previste dal D.L. n. 34/2020 e dal D.L. n. 104/2020 la non titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, viene verificata al 19 maggio 2020.

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Daniele Bonaddio

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