Indennità 550 euro, part time verticale: ultima chiamata 30 novembre

Paolo Ballanti 29/11/22
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Fino a mercoledì 30 novembre prossimo sarà possibile presentare all’Inps le domande di accesso all’indennità 550 euro una tantum prevista dal Decreto Aiuti a beneficio di quanti nel 2021 siano stati titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.

A differenza del part time orizzontale, in cui la riduzione di orario rispetto al full time avviene in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro, nel part time verticale l’attività è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

Grazie al bonus 550 euro, questi lavoratori potranno contare su un sostegno economico se, nel 2021, hanno avuto periodi di sospensione dell’attività lavorativa a causa della particolare articolazione dell’orario di lavoro. Al fine di fornire le indicazioni necessarie all’invio delle domande di indennità una tantum, l’Inps è intervenuta con la Circolare del 13 ottobre 2022 numero 115.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Indennità 550 euro, part time verticale: la norma

L’articolo 2-bis del Decreto-legge 17 maggio 2022 numero 50, cosiddetto Decreto “Aiuti”, convertito in Legge 15 luglio 2022 numero 91, riconosce per l’anno corrente, un’indennità una tantum di 550 euro a beneficio dei lavoratori titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.

Indennità 550 euro, part time verticale: requisiti

L’accesso all’indennità è riservato ai lavoratori dipendenti di aziende private, che siano stati titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese, in via continuativa e “complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane” (Circolare Inps).

Di conseguenza, chiarisce sempre l’Istituto, il requisito appena citato si intende soddisfatto se il dipendente, nell’alterare periodi lavorati o meno, riferiti al medesimo contratto, nell’anno 2021, possa far valere “un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane”.

Considerato il sistema di accredito contributivo applicato ai lavoratori dipendenti, quando si parla di “periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese” si intende un arco temporale pari a quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, per i quali l’accredito contributivo è appunto espresso in giornate).

In aggiunta ai requisiti appena citati, all’interessato è altresì richiesto di non essere titolare, alla data di presentazione della domanda di indennità, di:

  • Altro rapporto di lavoro dipendente, diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale;
  • Indennità NASpI.

In relazione a quest’ultimo requisito, la Circolare Inps ricorda che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui, alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum” sia titolare del sussidio di disoccupazione, nonostante lo stesso sia stato sospeso “a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi”.

Ai fini dell’accesso all’indennità 550 euro, il lavoratore non dev’essere titolare, alla data di presentazione della domanda, di un “trattamento pensionistico diretto” (Circolare Inps).

Indennità 550 euro, part time verticale: come funziona

Come ampiamente anticipato, la misura in parola spetta, ricorda l’Inps, una “sola volta a ciascun avente diritto”. L’indennità destinata ai lavoratori in part-time verticale ciclico non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali del contribuente. Inoltre, per il periodo di fruizione della misura, non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.

La Circolare Inps numero 115/2022 precisa che l’indennità una tantum è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro-quota:

  • Dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa;
  • Delle forme previdenziali compatibili con l’AGO;
  • Della Gestione separata;
  • Degli enti di previdenza di cui al Decreto legislativo numero 509/1994 ed al Decreto legislativo numero 103/1996.

Prevista inoltre l’incompatibilità con l’APE sociale, di cui alla Legge numero 232/2016 e successive modificazioni. Al contrario, l’indennità una tantum è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla Legge numero 222/1984.

Indennità 550 euro, part time verticale: domanda

Domanda telematica
Il diritto all’indennità di 550 euro è subordinato all’invio di apposita domanda all’Inps, entro il 30 novembre 2022. L’istanza in questione dev’essere trasmessa esclusivamente in via telematica, utilizzando i canali messi a disposizione per cittadini ed Istituti di Patronato sul portale inps.it.

La domanda è disponibile accedendo al portale dell’Istituto, sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile con il percorso “Prestazioni e servizi – Servizi – Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, selezionando poi “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”.

Per accedere all’area dedicata è in ogni caso necessario possedere le credenziali:

  • SPID, di livello 2 o superiore;
  • CIE (Carta di identità elettronica) 3.0;
  • CNS (Carta nazionale dei servizi).

Altre modalità di invio
In alternativa al portale web, l’indennità può essere richiesta, nel rispetto sempre della scadenza del 30 novembre 2022, tramite:

  • Il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803.164 (da rete fissa, gratuitamente) o allo 06.164.164 (da rete mobile ed a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Gli Istituti di Patronato, nell’ambito dei servizi offerti dagli stessi.

Indennità 550 euro, part time verticale: coperture finanziarie

Ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 2, l’indennità è erogata dall’Inps nel rispetto del limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2022.

L’Istituto provvede altresì al monitoraggio “del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze”.
Qualora dal predetto monitoraggio “emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità”.

L’Inps coglie infine l’occasione della Circolare numero 115/2022 per ricordare che, contro i provvedimenti adottati dallo stesso Istituto, in materia di indennità una tantum, l’interessato può “proporre azione giudiziaria”.

Paolo Ballanti

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