L’incidente stradale è una eventualità che può presentarsi a chiunque di noi usa la strada come utente. Essere coinvolti o dover assistere ad un incidente non è “fantascienza” ma nuda realtà. Se l’evento si dovrebbe avverare la cosa principale è quella di non farsi prendere dal panico e reagire in modo composto è corretto.
Le tipologie di incidenti si suddividono in due categorie:
incidenti con soli danni a cose e persone
incidenti con danni a sole cose.
L’approccio a queste tipologie di situazioni deve essere completamente diverso, in un caso non vi sono coinvolti feriti mentre nel secondo appare evidente un livello di gravità maggiore. Soprattutto in presenza di feriti l’essenziale è mantenere la calma avvisare i soccorsi e le forze di polizia, senza farsi prendere dal panico, l’applicazione di questa “regola” è in grado di ottenere dei buoni risultati nelle azioni immediatamente successive all’evento del sinistro stradale.
Sappiamo che sotto l’aspetto normativo il Codice della Strada all’articolo 189 tratta il Comportamento in caso di incidente.
Leggendo la stessa norma comportamentale si apprende che l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.
In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
Chiunque, nelle condizioni di cui sopra, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.183.
Chiunque, nelle condizioni di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
Chiunque, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.
Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
di cui al terzo periodo del comma 6i di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Chiunque non ottempera alle disposizioni di porre in essere misure idonee a salvaguardare la sicurezza della circolazione e adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità; nel caso di incidente con solo danni materiali si deve evitare intralcio alla circolazione stradale; nonché fornire le proprie generalità ed altre informazioni inerenti al sinistro, le quali possono essere utilizzate ai fini risarcitori, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.
L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 331.
Il codice della strada, come si è visto, punisce l’utente indisciplinato amministrativamente, per alcune fattispecie e penalmente se il soggetto che dopo aver cagionato un sinistro stradale si allontani in violazione dell’obbligo di fermarsi ed omettendo di prestare soccorso alle persone ferite, a prescindere che vi sia stato un effettivo urto fra i mezzi coinvolti.
L’omissione di soccorso a seguito del verificarsi di un sinistro stradale è un reato nel quale può incorrere chiunque venga coinvolto. Da sottolineare che non è imputato alla colpa dell’evento ma che egli fosse stato presente nel momento in cui si è verificato l’accaduto.
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