In vigore il nuovo Isee 2014-2015: istruzioni per la compilazione

Redazione 08/01/15
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E’ partito lo scorso 2 gennaio 2015 in modo ufficiale il nuovo Isee, altrimenti conosciuto come il “riccometro”: lo strumento, in breve, che permetterà di conoscere in maniera ancora più precisa lo stato di salute finanziaria delle famiglie italiane.

Questo, almeno, è l’auspicio delle istituzioni, governo e Agenzia delle Entrate in primis, che si sono ripromessi di stanare una volta per tutte i tantissimi furbetti che ancora usufruiscono di prestazioni agevolate nei servizi pubblici perché rientrano al di sotto dei parametri di legge, pur avendo una situazione più che tranquilla e, così, togliendo il diritto ad altri nuclei che, invece, si trovino in maggiore difficoltà a chiudere i conti mensili.

C’è voluto più di un anno, insomma, ma alla fine il nuovo Isee 2014-2015 è partito. A presentarlo, si ricorderà, fu infatti l’esecutivo di Enrico Letta nel dicembre 2013, in uno dei suoi ultimi atti prima del passaggio di consegne alla squadra di Matteo Renzi che, senza troppa fretta, ha portato a termine l’opera di entrata in vigore del riccometro, all’inizio del nuovo anno.

Come si compila l’Isee

Per realizzare l’Isee nella sua nuova formulazione, si dovrà innanzitutto riempire il modulo della Dsu – Dichiarazione sostitutiva unica – che chiederà ai contribuenti le informazioni generali di tipo anagrafico, patrimoniale e in relazione al reddito percepito. Sono due i tipi di Dsu varati con l’apposito decreto attuativo: il modello mini, che resta valido per la quasi totalità di contribuenti e nuclei famigliari, e l’altro più esteso, che riguarda casi particolari in cui la famiglia intenda chiedere l’accesso a prestazioni di tipo straordinario.

Come noto, l’unità di misura del nuovo Isee non è più il singolo cittadino, ma il nucleo famigliare, che farà da banco di prova per il riconoscimento del diritto a bonus fiscali o quote ridotte per usufruire di prestazioni sociali, assistenziali e di accesso agli studi.

Ivi compresi i figli maggiorenni non conviventi, non genitori a loro volta e a carico Irpef di mamma o papà, dunque, andranno considerate le famiglie sotto lo stesso tetto. In caso di genitori appartenenti a nuclei distinti perché separati o non sposati, toccherà al figlio maggiorenne identificare il nucleo a cui appartenere.

Viene conteggiato anche il genitore non convivente e non coniugato all’interno del nucleo con un figlio minorenne, se e solo se nel frattempo non abbia avuto prole da persona diversa, se non sia tenuto al versamento di assegni di mantenimento, se non abbia subito esclusioni dalla patria potestà, e non risulti estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici.

Università. Ambito molto delicato di applicazione dell’Isee è quello delle tasse di iscrizione all’università. Le nuove disposizioni prevedono che lo studente non convivente nel nucleo familiare di origi­ne, che non risulti autonomo debba rientrare nel nucleo dei genitori.

Disabili. Nel caso in cui uno dei componenti del nucleo presenti disabilità o non autosufficienza, va naturalmente attestata la condizione dello stesso in compilazione di Isee, includendo anche le fatture per le spese sostenute per l’assistenza prestata da enti. Lo stesso, nel caso uno dei componenti usufruisca di prestazioni residenziali di tipo continuativo: andrà indicata la retta versata alla casa di riposo o alla residenza protetta e via dicendo.

Qui il testo del Dpcm

Scarica il modello della Dsu

 

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