In spiaggia con l’avvocato: quando la battigia è proibita

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C’era una volta la spiaggia, luogo ricreativo per eccellenza, meta di relax e sogno di libertà e amore (chi non ha mai camminato in riva la mare con la propria compagna/o o ha sognato di farlo con la donna dei propri sogni?).

Bene quei tempi sono finiti o decisamente lontani. Si, perché adesso, quando si va in spiaggia bisogna stare molto attenti a dove ci si ferma o dove si appoggiano semplicemente le proprie cose onde evitare spiacevoli dispute che rischiano di sfociare in… citazioni in giudizio?

Ora, non è necessario farsi accompagnare in spiaggia dal proprio legale, ma a ben guardare norme e leggi balza agli occhi un palese paradosso che rende difficilmente affrontabile la rilassante vita, una volta, della battigia. Secondo la legge vigente, il comune fruitore della spiaggia, può attraversare un arenile a pagamento, nonostante non abbia acquistato lì un servizio, però, giunto a metri cinque dalla riva, non può né sostare né abbandonare momentaneamente, semplicemente appoggiare, le proprie cose perché la legge stessa lo proibisce e lo proibisce in modo piuttosto discrezionale.

L’accesso alla battigia è libero e gratuito, anche al fine della balneazione e il concessionario non può vantare alcun diritto su di essa: è questo il principio stabilito dalla Legge finanziaria 2007 e riaffermato dall’articolo 11 della legge 217/2011 (la Comunitaria 2010).

E’ per questo che in sostanza, paese che vai usanza che trovi, per ogni regione vigono norme e disposizioni diverse, ciò che accomuna i gestori di stabilimenti balneari di tutta Italia è la comune volontà di non ritrovarsi in prossimità dell’accesso al mare un muro umano che complichi la vita e turbi la quiete di quei clienti che hanno pagato per il servizio balneare. La norma, nello specifico, lascia una zona d’ombra nella quale è facile inserirsi per una querelle giuridica senza fine: si sancisce infatti l’ “obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione“.

La norma che di primo impatto sembra lecita e assennata presenta però una anomalia interpretativa rappresentata da quell’ anche che spalanca casistiche pressoché infinite. Resta difficile, interpretando la legge, capire cosa sia possibile fare o non fare sulla battigia, se stendersi, piantare un ombrellone, persino il semplice giocare con paletta e secchiello sia una violazione normativa, una vera e propria trasgressione della legge, rischiando così di aver la fedina penale sporca solo per il fatto di essere bambini.

In soccorso (?) giungono i vari statuti regionali, che affidano ad ordinanze comunali o regionali la disciplina dei dettagli per le singole zone della penisola, anche se, in linea di massima, dicono tutti la stessa cosa: sulla battigia non ci si ferma etc. etc. Se pensate che l’etc. sia un elemento verbale sbrigativo, sbagliate, perché fa tutta la differenza del mondo, dentro quell’eccetera infatti si può includere qualsiasi cosa si voglia vietare o si ritenga giusto vietare. Quindi se state facendo una passeggiata in riva al mare con la vostra compagna/o attenti a dove vi fermate, potreste essere dei fuorilegge!

Alessandro Camillini

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