Per l’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i terreni esenti in virtù del D.M. 28.11.2014, che ha individuato i “nuovi” terreni montani definiti secondo i parametri ISTAT. Più in particolare, sono esenti dall’imposta
Sono esenti dall’IMU dovuta per l’anno 2014:
– i terreni ubicati in comuni:
- di altitudine superiore a 600 metri;
- di altitudine superiore a 280 metri ma non a 600 metri, se posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ovvero se concessi in affitto o in comodato a tali operatori;
– i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che in base al d.m. 28.11.2014 non ricadono in zone montane o di collina;
– i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della l. 28.12.2001, n. 448.
L’IMU dall’anno 2015
A decorrere dall’anno 2015 sono esenti dall’IMU propria:
– i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, che sono ubicati nei comuni totalmente montani che sono classificati come “totalmente montani” inseriti nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT;
– i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, che sono ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della l. 28.12.2001, n. 448;
– totalmente montani che sono classificati come “totalmente montani” inseriti nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT;
– i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da IAP di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni parzialmente montani indicati nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT; l’esenzione si applica anche a favore di concessione degli stessi in affitto o in comodato a tali operatori.
– Per i terreni ubicati nei comuni che sono indicati nell’allegato A, posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui al suddetto art. 1, iscritti nella previdenza agricola, dall’IMU dovuta è riconosciuta una detrazione di euro 200 fino a concorrenza dell’imposta relativa. Se nell’allegato è riportata l’indicazione di “parzialmente delimitato” (PD), la detrazione è riconosciuta soltanto per le zone del territorio comunale che sono individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze 14.6.1993, n. 9.