Il testo della delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche

Redazione 31/10/11
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I senatori hanno approvato, lo scorso 25 ottobre, il ddl 2243–ter, recante “Delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche“.

Si tratta di uno stralcio, operato dal Senato, degli articoli 41 e 42 del disegno di legge n. 2243 d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ddl 2243-ter AS
“Delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche”

Art. 1.
(Delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche». I decreti legislativi definiscono i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti di cittadini e imprese.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si procede a una ricognizione delle disposizioni che costituiscono princìpi generali dell’ordinamento, ai quali le regioni e gli enti locali, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, si adeguano negli ambiti di rispettiva competenza, e di quelle che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con uno o più decreti legislativi, possono essere emanate, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, disposizioni integrative o correttive.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, limitatamente all’individuazione delle disposizioni di cui al comma 2, previo parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in ordine ai profili di sua competenza. I predetti schemi sono trasmessi, corredati della relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che esprimono il loro parere entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) in conformità a quanto disposto dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assumere la trasparenza quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e quale fondamentale principio cui l’attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; precisare i conseguenti obblighi in relazione alle diverse tipologie procedimentali, prevedendo la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi di interesse generale secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione; prevedere in particolare che le amministrazioni rendano accessibili in ogni momento agli interessati, tramite idonei strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;

b) stabilire che i rapporti con le amministrazioni pubbliche sono improntati ai princìpi della leale collaborazione e della buona fede e che l’azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico degli interessati e dei terzi, anche fornendo loro aiuto per individuare l’ufficio competente;
c) prevedere per le amministrazioni pubbliche l’obbligo di provvedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti, previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva dei tempi nell’ambito dei piani della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
d) prevedere per le amministrazioni pubbliche il dovere di usare un linguaggio semplice e chiaro in modo da rendere facilmente comprensibili i documenti amministrativi e le informazioni fornite attraverso tutti i canali istituzionali anche sulla base di una direttiva da adottare con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
e) garantire la completa attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche di dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di commissari ad acta per le amministrazioni inadempienti;
f) al fine di garantire agli utenti l’accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi, assicurare, definendone tempi e modalità di realizzazione, l’effettività dell’obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo nelle comunicazioni, anche in relazione ai pagamenti di diritti e competenze, delle tecnologie telematiche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dall’articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, assicurare l’interoperabilità dei sistemi informatici e attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una pluralità di canali di comunicazione idonei a raggiungere anche coloro che non utilizzano le tecnologie informatiche, nel rispetto dei princìpi di economicità, di universalità e di complementarità;
g) al fine di assicurare effettività all’obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere dati, informazioni e documenti in possesso delle stesse amministrazioni o di altre amministrazioni e di provvedere d’ufficio alla loro acquisizione ovvero di richiedere le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, individuare le modalità per l’effettuazione degli accertamenti d’ufficio e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, assicurando alle amministrazioni procedenti l’accesso per via telematica e senza oneri alle banche di dati delle amministrazioni certificanti, garantendo l’interoperabilità dei sistemi informativi, come previsto dall’articolo 78, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
h) garantire l’integrale applicazione delle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle amministrazioni pubbliche di richiedere documenti o certificati già in possesso delle stesse o di altre amministrazioni e delle norme del medesimo testo unico che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;
i) garantire l’attuazione del principio per il quale l’obbligo di comunicazione di variazione di dati può essere imposto una sola volta;
l) garantire l’effettività dell’accesso ai documenti amministrativi tramite l’utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale dell’attività amministrativa;
m) prevedere per le amministrazioni pubbliche, ciascuna per le materie di competenza e in conformità al proprio ordinamento, l’obbligo di rispondere ai reclami ad esse proposti nei limiti e con le modalità definiti, per le amministrazioni statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
n) prevedere, ferma restando l’eventuale responsabilità penale, una specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che avanzano, con dolo o con colpa grave, indebite richieste di pagamento;
o) assicurare il rispetto degli obblighi di cui alle lettere da a) a m) mediante idonei strumenti di incentivazione, nell’ambito delle risorse già definite, e di sanzione, anche prevedendo che il mancato adempimento degli obblighi medesimi costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della prestazione organizzativa dell’amministrazione e delle prestazioni individuali dei pubblici dipendenti responsabili; prevedere, ove necessario, ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare; prevedere ipotesi di comunicazione obbligatoria dell’inadempimento alla Corte dei conti;
p) introdurre, in caso di omissioni, inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche, specifici poteri gerarchici che consentano la motivata sostituzione, anche temporanea, dei dipendenti inadempienti o la motivata riassegnazione della titolarità di procedimenti o di singoli atti a diversi uffici o dipendenti, introducendo altresì l’obbligo di indicare l’ufficio presso il quale segnalare gli eventuali disservizi, ferma restando l’applicazione di quanto previsto ai sensi della lettera o) e compatibilmente con le risorse organizzative e di personale disponibili allo scopo;
q) prevedere che le pubbliche amministrazioni garantiscano una adeguata consultazione anche dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, contemperandola con l’esigenza di assicurare la ragionevole durata del procedimento e valorizzando pienamente le tecnologie dell’informazione; individuare i conseguenti obblighi che devono essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento, in particolare, alle seguenti tipologie procedimentali: piani e programmi adottati dalle pubbliche amministrazioni per disciplinare l’attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza;
r) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con riferimento alla Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche:

1) realizzi un piano di comunicazione volto a promuovere la conoscenza della Carta, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) definisca, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, forme di monitoraggio e di valutazione dell’osservanza dei precetti contenuti nella Carta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
3) curi il raccordo con le autonomie regionali e locali nell’ambito di un apposito tavolo istituito presso la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

s) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigili sull’osservanza dei precetti contenuti nella Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, individui e diffonda le migliori pratiche e predisponga un rapporto annuale al Parlamento su tali attività;

t) prevedere l’individuazione, in ogni amministrazione pubblica, degli organi e degli uffici responsabili dell’applicazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche;
u) prevedere, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, la razionalizzazione, la semplificazione e il coordinamento dei controlli sulle imprese, ferme restando le disposizioni di maggior favore per le imprese previste in materia dall’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, nonché dall’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assicurando:

1) la proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all’attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

2) il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni statali, regionali e locali in modo da assicurare la tutela dell’interesse pubblico, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, recando il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività imprenditoriali e tenendo conto dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate, nonché prevedendo che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, siano tenute ad esporre su siti istituzionali la lista dei controlli a cui è assoggettata ogni tipologia di impresa, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività;
3) la collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
4) l’individuazione, secondo il criterio di proporzionalità di cui al numero 1), dei controlli che possono o devono essere svolti senza preavviso, con particolare riferimento ai controlli e alle verifiche tributarie e alle ispezioni di carattere igienico-sanitario e in tema di sicurezza del lavoro, al fine di non pregiudicarne l’utilità e l’efficacia;
5) l’informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina prevista dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

v) con riferimento alle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fermi restando i princìpi posti a presidio della trasparenza, della correttezza e della legalità delle procedure di affidamento di appalti pubblici, individuare modalità di semplificazione delle produzioni documentali da rendere in sede di gara, prevedendo la facoltà per gli operatori economici di dichiarare, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i fatti rilevanti ai fini della partecipazione alle gare pubbliche e prevedendo altresì che le stazioni appaltanti acquisiscano direttamente dalle pubbliche amministrazioni certificanti i documenti che comprovino quanto autodichiarato dagli operatori medesimi;

z) estendere il diritto di interpello sulla base dei criteri desumibili dalle disposizioni vigenti;
aa) garantire l’uniformità di interpretazione delle norme, anche sulla base delle valutazioni fornite in sede di interpello.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano direttive che contemplano il dovere di cortesia e di disponibilità, sulla base delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

3. Dall’attuazione della delega di cui all’articolo 1, in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall’esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

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