Il Presidente della Repubblica e la nomina dei saggi: abuso del potere di impulso?

La situazione d’instabilità politica venutasi a creare con il voto di fine febbraio, concretatasi nell’impossibilità da parte di Pierluigi Bersani di formare un Esecutivo in grado di ottenere la fiducia in entrambi i rami del Parlamento, ha portato il Presidente della Repubblica a costituire due speciali commissioni, incaricate di studiare i problemi e proporre soluzioni e, in ultima analisi, propiziare un’uscita dallo stallo istituzionale (Cfr., P. COSTANZO, “Dissesto” istituzionale, “tenuta” costituzionale, in www.giurcost.org). Ci si chiede, allora, se questa iniziativa del Capo dello Stato rientri nel ruolo di mediazione e di garanzia proprio della carica, oppure esorbita da esso. Sul punto, non c’è un’unanimità di consensi tra i costituzionalisti. Ritengo, tuttavia, che alcune ragioni portino a rispondere negativamente alla domanda che ci siamo posti. In primo luogo, non esiste alcuna norma costituzionale né scritta, né consuetudinaria o convenzionale, tale da giustificare l’atto compiuto da Napolitano (Cfr., A. MORELLI, Tutti gli uomini del Presidente. Notazioni minime sull’istituzione di due gruppi di esperti chiamati a formulare “proposte programmatiche, in www.giurcost.org). Tra gli interpreti (Cuocolo, Cuomo, Zagrebelski) è dominante la tesi che, in questa fase, funzionale alla formazione di un nuovo Gabinetto, il Presidente della Repubblica non sia giuridicamente libero, cioè rimane vincolato quanto al fine da raggiungere, che consiste pur sempre nell’incaricare una personalità politica in grado di formare un Governo che possa ottenere la fiducia delle Camere come prescrive il comma 1 dell’art. 94 della Costituzione. E’ vero che egli ha discrezionalità nella scelta dei mezzi più atti a conseguire il risultato, ma questo deve comunque tradursi nell’attribuzione di un incarico a favore di chi potrebbe godere dei maggiori consensi in vista della mozione di fiducia. Nel caso specifico, invece, Napolitano ha nominato due commissioni con il solo scopo di conseguire una mediazione politica, una proposta programmatica per nulla vincolante nei confronti del nuovo e futuro Governo (Cfr., A. RUGGERI, La singolare trovata del Presidente Napolitano per uscire dalla crisi di Governo (a proposito delle istituzioni di due gruppi di esperti con il compito di formulare “proposte programmatiche”), in www.giurcost.org).

In secondo luogo, pur essendo il Capo dello Stato, l’ha precisato la recente sentenza n. 1/2013 della Corte costituzionale, organo di moderazione e stimolo nei confronti degli altri poteri, è fortemente dubitabile che questa sua funzione possa pervenire fino al punto di condizionare, sia pure sotto un profilo politico, alcune priorità delle quali un futuro Governo del Presidente dovrà occuparsi (Cfr., A. MORELLI, op. cit.), con la conseguenza di una trasformazione, neanche tanto velata, in senso semipresidenzialista della forma di Governo (Così, M. OLIVETTI, Parlamentarismo sempre più in crisi. Nuovo passo verso il presidenzialismo, in Avvenire, 01 aprile 2013).

Daniele Trabucco

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