Il discorso di Berlusconi alla Camera sul Rendiconto generale dello Stato

Redazione 13/10/11
Scarica PDF Stampa
La legge sul Rendiconto generale dello Stato e delle aziende autonome appartiene alla categoria delle cosiddette leggi formali, ovvero dei provvedimenti legislativi che hanno soltanto la forma di legge, ma non ne hanno le caratteristiche sostanziali. 

In caso di votazione negativa di una Camera parlare di sfiducia nei confronti del Governo è del tutto improprio perché il Rendiconto è un atto squisitamente di riscontro contabile, e non rientra nell’elenco di cui all’articolo 7 della recente legge di riforma, la n. 196 del 2009, la legge che individua gli strumenti della programmazione finanziaria per i quali è certamente necessaria una consonanza tra Esecutivo e Parlamento. 

Questa la linea seguita dal Presidente del Consiglio, nelle dichiarazioni appena formulate alla Camera, che riportiamo di seguito, per stralcio:

“… Non vi nascondo la gravità dell’incidente parlamentare di martedì, ma ciò non può avere improprie conseguenze sul piano istituzionale.

Il Rendiconto generale dello Stato è un atto dovuto ed il Governo non può sottrarsi alla sua responsabilità, che è costituzionalmente prevista.

Ferme ovviamente le risultanze contabili del rendiconto, il Governo presenterà al Parlamento un nuovo provvedimento, di un solo articolo, al quale aggiungerà come allegati le tabelle ed i dati contabili e di gestione delle singole amministrazioni e delle aziende autonome.

Il provvedimento sarà adottato dopo la conclusione di questo dibattito, sarà nuovamente sottoposto al vaglio della Corte dei conti e sarà presentato al Senato.

Il Governo ha il dovere di farlo ma, siccome qualcuno contesta che ne abbia il potere, ritengo utile qualche precisazione, non per partecipare alla disputa tecnico-giudiziaria che dilaga sui giornali in queste ore, ma solo per lasciare agli atti del Parlamento una precisa assunzione di responsabilità.

La legge sul Rendiconto generale dello Stato e delle aziende autonome appartiene alla categoria delle cosiddette leggi formali, ovvero dei provvedimenti legislativi che hanno soltanto la forma di legge, ma non ne hanno le caratteristiche sostanziali.

Infatti, il Rendiconto è costituito da una serie di risultanze e dati contabili, elaborati in sede consuntiva di bilancio dell’anno precedente da parte della Ragioneria generale dello Stato e asseverati dalla magistratura contabile, la Corte dei conti, con apposito giudizio di parificazione, che attesta la veridicità dei dati ed il rispetto dei vincoli finanziari posti dalla legge.

Nell’approvare la legge sul Rendiconto, il cui contenuto è inemendabile perché è comprensivo di dati esclusivamente contabili ormai consolidati, il Parlamento conferisce una copertura legislativa al procedimento di accertamento e di verifica del bilancio dell’anno precedente.

In caso di votazione negativa di una Camera parlare di sfiducia nei confronti del Governo è quindi del tutto improprio perché il Rendiconto è un atto squisitamente di riscontro contabile, e non rientra, infatti, nell’elenco di cui all’articolo 7 della recente legge di riforma, la n. 196 del 2009, la legge che individua gli strumenti della programmazione finanziaria per i quali è certamente necessaria una consonanza tra Esecutivo e Parlamento.

L’equiparazione, proclamata dai partiti della minoranza, tra Rendiconto e leggi di bilancio e di stabilità è pertanto del tutto forzata e strumentale.

Il Governo quindi intende porre rimedio al negativo episodio del rigetto dell’articolo 1 del Rendiconto, nel doveroso rispetto dei poteri del Parlamento, ma anche di quanto disposto dall’articolo 81 della Costituzione (…)”

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento