Il caso: Google vs. Vividown

Ius On line 21/12/11
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Tribunale di Milano, 24 febbraio 2010

Parti: Carl David Drummond / George De Los Reyes / Peter Andrew Fleischer / Desikan Arvind

FATTO

Tre minorenni torinesi bullizzano un compagno di scuola disabile, offendendolo e malmenandolo. Riprendono la poco edificante scena e, una di loro, decide di pubblicare il filmato su Google Video. Il video viene rimosso da Google a seguito dell’informativa ricevuta dalle autorità competenti e gli autori del fatto vengono condannati ad un periodo di affidamento ai servizi sociali.

Parallelamente, però, l’associazione di difesa dei disabili Vividown, cui apparteneva anche il giovane bullizato e citata dai compagni di quest’ultimo nel video, decideva di agire nei confronti di Google, comportando l’incriminazione di quattro manager Google Inc. per diffamazione e per aver omesso di fornire, agli utenti del servizio Google Video, l’informativa richiesta dal D. Lgs. 196/2003.

DECISIONE

Il Tribunale di Milano ha rigettato la prima imputazione e accolto la seconda. Questi, in estrema sintesi, i punti principali della lunga decisione (111 pagine).

L’informativa privacy, a giudizio del relatore, sarebbe stata “occultata” da Google nelle condizioni generali di accesso del servizio. Si legge nella motivazione: “NON (n.d.r. le maiuscole sono del magistrato) costituisce condotta sufficiente ai fini che le legge impone, ‘nascondere’ le informazioni sugli obblighi derivanti dal rispetto della legge sulla privacy all’interno di ‘condizioni generali di servizio’ il cui contenuto appare spesso incomprensibile, sia per il tenore delle stesse che per le modalità con le quali vengono sottoposte all’accettazione dell’utente”, osservandosi che “tale comportamento, improntato ad esigenze di minimalismo contrattuale e di scarsa volontà comunicativa, costituisce una specie di ‘precostituzione di alibi’ da parte del soggetto/web e non esclude, quindi, una valutazione negativa della condotta tenuta nei confronti degli utenti”.

Il D. Lgs. 196/2003 (Codice privacy) risulterebbe applicabile alla fattispecie a dispetto di quanto previsto dall’art. 5, che, nel delimitare l’ambito di applicazione del Codice stesso, stabilisce che esso “disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato” e “si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea”.

A giudizio del Tribunale di Milano, invece, Google Italy e non già solo Google Inc. avrebbe trattato in Italia e non negli USA i dati personali oggetto del procedimento; la prova che Google Italy sarebbe stata titolare di un trattamento svolto in Italia andrebbe individuata nella circostanza che “attraverso il sistema AdWords ed il riconoscimento di parole chiave” la società “aveva sicuramente la possibilità di collegare, attraverso la creazione di link pubblicitari, le informazioni riguardanti i clienti paganti alle schermate riguardanti Google Video e quindi in qualche modo, gestire, indicizzare, organizzare anche i dati contenuti in quest’ultimo sito” e quindi di trattare “i dati contenuti nel video caricati sulla piattaforma di Google Video” dei quali era “quindi responsabile, perlomeno ai fini del DL sulla privacy”.

La decisione, peraltro, pare quasi sconfessarsi quando affronta il profilo della diffamazione, giungendo ad affermare che “pur ammettendo per ipotesi che esista un potere giuridico derivante dalla normativa sulla privacy che costituisca l’obbligo giuridico fondante la posizione di garanzia, non vi è chi non veda che tale potere, anche se correttamente utilizzato, certamente non avrebbe potuto ‘impedire l’evento’ diffamatorio. In altre parole anche se l’informativa sulla privacy fosse stata data in modo chiaro e comprensibile all’utente, non può certamente escludersi che l’utente medesimo non avrebbe caricato il file video incriminato, commettendo il reato di diffamazione”.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui

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