Tale principio soffre, tuttavia, alcune eccezioni individuate nei c.d. Regolamenti di esenzione.
In particolare, il settore automobilistico beneficia di uno specifico regolamento di esenzione che dichiara il divieto inapplicabile agli accordi «verticali» conclusi tra i vari operatori della catena di commercializzazione (costruttori, riparatori, distributori).
Tale regolamento di esenzione prevede due tipi di sistemi di distribuzione selettiva: uno basato su criteri quantitativi e uno basato su criteri qualitativi. Nei sistemi del primo tipo, per la selezione dei distributori il fornitore utilizza criteri che ne limitano direttamente il numero. Nei sistemi del secondo tipo, il fornitore utilizza, per la selezione dei distributori, criteri di carattere esclusivamente qualitativo, che sono stabiliti in maniera uniforme per tutti i distributori, non sono applicati in modo discriminatorio e non limitano direttamente il numero dei distributori.
Con la recente Sentenza pronunciata nella causa C-158/11 Auto 24 SARL / Jaguar Land Rover France, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che in un sistema di distribuzione basato su criteri quantitativi non è necessario che tali criteri siano oggettivamente giustificati e applicati in maniera uniforme e indifferenziata nei confronti di tutti i candidati all’autorizzazione.
La causa riguarda il sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi attuato dalla Jaguar Land Rover France (JLR), che aveva negato alla società francese Auto 24 l’autorizzazione alla distribuzione di autoveicoli nuovi del marchio Land Rover a Périgueux (Francia).
Il sistema di distribuzione della JLR prevedeva che quest’ultima potesse concludere 72 contratti con altrettanti distributori autorizzati per 109 siti, descritti in una tabella in cui non compariva la città di Périgueux.
L’Auto 24 – dopo essersi vista rigettare le proprie domande tanto dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, aveva adito la Corte di Cassazione con un ricorso sostanzialmente diretto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal diniego – a suo dire illegittimo – da parte della JLR, di concederle l’autorizzazione in quanto distributore per il sito di Périgueux.
Secondo il distributore, infatti, dopo averle negato l’ingresso nella propria rete di vendita, la JLR, aveva perfezionato un contratto di distribuzione per la medesima zona con un’altra società.
La Corte di giustizia, nel pronunciarsi sulla questione pregiudiziale rimessale dalla Corte di Cassazione ha, preliminarmente, sottolineato che il mancato rispetto di una condizione cui è subordinato il beneficio del regolamento di esenzione non può, di per sé, dare luogo al risarcimento dei danni secondo il diritto della concorrenza dell’Unione, né costringere un fornitore ad accogliere un distributore candidato in un sistema di distribuzione.
Per quanto attiene all’interpretazione dei termini «criteri specifici», ai sensi del regolamento di esenzione, la Corte ha chiarito che essi si riferiscono a criteri il cui contenuto preciso possa essere verificato, indicando che non è necessario che i criteri di selezione utilizzati siano pubblicati, con il rischio di compromettere il segreto industriale o, addirittura, di agevolare eventuali comportamenti collusivi.
La Corte ha osservato che il regolamento di esenzione prevede condizioni di applicazione distinte a seconda che il sistema di distribuzione di cui trattasi sia qualificato come «basato su criteri qualitativi» o «basato su criteri quantitativi». Quindi, se, nell’ambito del regolamento, i criteri quantitativi di selezione dovessero essere obbligatoriamente oggettivi e non discriminatori, ne deriverebbe una confusione tra le condizioni richieste per l’applicazione del regolamento di esenzione ai sistemi di distribuzione selettiva basati su criteri qualitativi e quelle previste per la sua applicazione ai sistemi di distribuzione selettiva basati su criteri quantitativi.
Di conseguenza, la Corte ha risposto che, per beneficiare dell’applicazione del regolamento di esenzione, un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi deve fondarsi, in particolare, su criteri il cui contenuto preciso possa essere verificato, ma non è necessario che sia fondato su criteri oggettivamente giustificati e applicati in maniera uniforme nei confronti di tutti i candidati all’autorizzazione.
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