Guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 35335 relativa all’udienza del 12/06/2015 e pubblicata il 24.08.2015, affermava che il conducente è penalmente responsabile laddove sia provata non solo l’assunzione di sostanze stupefacenti, ma che lo stesso sia stato sottoposto a visita medica di supporto che accerti effettivamente che abbia materialmente guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione di sostanza psicotrope.

Questa sentenza e altre sull’argomento, saranno dibattute nella sessione operativa di “Polizia Stradale” in data 25/09/2015 durante le Giornate di studio della Polizia Locale a Riccione, l’argomento è accertamenti in materia di ebbrezza e stupefacenti

Accertamento delle violazioni dell’art. 187 C.d.S.: aspetti problematici, recenti pronunciamenti della giurisprudenza, possibile ausilio di strumentazioni.

Prima di addentrarci nell’analisi della già citata sentenza, è opportuna una riflessione all’art. 187 del Codice della Strada, norma speciale per quanto attiene alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

La suddetta norma comportamentale afferma che chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.

Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, cioè il rifiuto di sottoporsi al prelievo e alla visita medica, la patente di guida è sempre revocata.

Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. L’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti, gli organi di Polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

A questo fine, è opportuno citare e commentare la Circolare Ministero dell’Interno del 16/03/2012,avene ad oggetto: Procedura di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Il suddetto documento prevede il prelievo di saliva con le modalità e l’apparecchiatura indicati nella nota cui si fa riferimento non solo appare illegittimo, in quanto ad oggi non risulta essere stato emanato il decreto interministeriale di cui all’articolo 33 della Legge 29 luglio 2010, n. 120, ma è da ritenere, altresì, condizione non sufficiente per l’accertamento del reato in questione.

Per integrare il reato di cui all’art. 187 del codice della strada, infatti, si devono realizzare le seguenti due condizioni:

a) la guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica;

b) che tale stato sia correlato con l’uso di sostanze psicoattive.

Con le modifiche apportate all’articolo 187 del C.d.S. dalla Legge n. 120/2010, si era ritenuto che sarebbe venuta meno la necessità di una visita medica volta a stabilire lo stato di alterazione psicofisica, che costituisce un fattore di notevole difficoltà operativa, sia per gli operatori di polizia che per gli operatori sanitari. In altri termini, si era pensato che il reato potesse essere provato solo sulla base dei positivi riscontri analitici (con appositi strumenti o di laboratorio) su campioni di liquidi biologici prelevati sul conducente.

In realtà le modifiche apportate dalla Legge n. 120/2010 non appaiono essere quelle auspicate. Nel riscrivere la norma non è stato difatti modificato il titolo e il comma 1 dell’articolo 187 C.d.S., nella parte in cui si prevede che è punito “chiunque guida in stato di alterazione psicofisica“. Uno stato di alterazione che oggi può essere provato solo sulla base di una valutazione clinica.

Per quanto concerne invece la seconda delle condizioni (b), ossia la prova circa l’assunzione di sostanze psicoattive, questa è ricavabile dall’analisi di una matrice biologica (es. sangue o saliva) in grado di evidenziare effetti attuali sul soggetto e non pregressi. Il prelievo del campione biologico e le metodologie analitiche devono, inoltre, essere compiute secondo rigorose modalità e in condizioni di sicurezza e affidabilità (consenso dell’interessato, campionamento in almeno tre aliquote, catena di custodia, analisi di screening, analisi di conferma, ecc.).

Resta inteso tuttavia che il prelievo per l’accertamento tossicologico può essere compiuto da personale sanitario anche direttamente sulla strada, avvalendosi per l’analisi di laboratori specializzati. In questi casi l’eventuale positività può costituire presupposto per il ritiro della patente di guida ai sensi dell’articolo 187, comma 5-bis del Codice della Strada.

L’apparecchiatura indicata nella nota di codesto Comando, cui si fa riferimento, potrà nondimeno essere utilizzata come “precursore” ossia al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti clinici e tossicologici di cui si e detto.

Giova infine riferire che è stato attivato un tavolo tecnico di confronto presso il Dipartimento per le Politiche Antidroga, presenti tutti i dicasteri interessati, per addivenire ad una proposta di modifica dell’art. 187 del C.d.S. che dovrebbe consentire di superare le difficoltà operative sopra esposte.

Chiusa questa importante parentesi, si deve dare atto che l’imputato deve sempre essere sottoposto a visita medica di supporto che accerti che il conducente abbia effettivamente guidato sotto l’effetto di stupefacenti.

Ritornando al codice e alla norma comportamentale, si apprende che quando gli accertamenti forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

Il comma 3 prevede che qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

Dopo questo excursus legislativo, nella sentenza al punto 2) si legge:

2.1 “ la violazione di legge in relazione alla valutazione del materiale probatorio, laddove la Corte territoriale aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell’affermazione di penale responsabilità, l’esito dell’analisi chimica delle urine senza necessità di alcuna visita medica;

2.3 la violazione di legge ed il vizio motivazionale con travisamento della prova, avendo adottato per la conforma della sentenza di primo grado solo il referto delle analisi chimiche benché lo stesso riportasse l’avvertenza che ai fini medico-legali era necessaria la conferma del risultato con altra metodica”

Si apprende dalla sentenza impugnata che l’affermazione di penale responsabilità in ordine al reato contestato riposa solo sull’esito dell’analisi tossicologica delle urine.

Questo fatto, inficia la condotta tipica di cui il disposto normativo previsto dall’art. 187 d.lgs. 285/92 comma primo e secondo, nella fattispecie, già precedentemente evidenziata, di colui che guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope, e non semplicemente quella della guida previa assunzione di tali sostanza. Riveste notevole importanza, per la responsabilità, provare non solo la precedente assunzione di sostanza stupefacenti ma anche che l’agente abbia effettivamente guidato in stato d’alterazione causato dall’assunzione di tali sostanze.

Si deve riferire che la Corte, già con sentenza n. 48004 del 04/11/2009 aveva ribadito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle disposizione raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato.

Nel caso di specie si è richiamata solo l’analisi delle urine, effettata in Ospedale dopo l’incidente automobilistico in cui rimase coinvolto, che ha accertato l’avvenuta assunzione, in un momento anteriore imprecisato, da parte del medesimo di sostanza stupefacente.

Per queste motivazioni la sentenza impugnata è annullata e rinviata alla Corte d’Appello competente territorialmente.

È opportuno ribadire, anche se si sapeva l’indirizzo giurisprudenziale delle recenti sentenze, che per la guida in stato di alterazione psico-fisica: senza visita medica non si può condannare il conducente positivo alle sostanze stupefacenti con le sole analisi delle urine

Perché scatti il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica, di cui al più volte citato art. 187 C.d.S:,  non basta il risultato positivo dell’analisi delle urine, ma è necessario che l’imputato sia sottoposto a una visita medica di supporto che accerti che lo stesso abbia effettivamente guidato sotto l’effetto di stupefacenti.

Redazione MotoriOggi

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