Guidare senza assicurazione RCA ecco rischi e le sanzioni

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Sappiamo che guidare un veicolo a motore senza assicurazione RCA, è rischioso per se stessi e per gli altri utenti della strada. Già la Legge n. 990 del 24 dicembre 1969, prevedeva l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

La stessa normativa poneva in evidenza che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile.

L’assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L’acronimo Rca, che estensivamente si legge Responsabilità civile auto, non è altro che un contratto, di tipo civilistico, che viene stipulato tra il proprietario del veicolo e una compagnia assicurativa nel momento in cui il suddetto mezzo viene posto in circolazione stradale.

Il codice dalla strada, in mancanza del contratto assicurativo, prevede le sanzioni di cui all’art. 193 “Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile”.

La stessa normativa sulla circolazione stradale, prevede che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849,00 a euro 3.396,00.

La sanzione amministrativa di cui al paragrafo precedente è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile.

La sanzione amministrativa di cui sopra è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.

In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale pari a euro 849,00.

Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore.

Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.

Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto.

Da notare che l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.

Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4- ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8.

La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza del 30 gennaio 2017, n. 2221, ha deliberato che la giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati, nel caso di specie il veicolo in circolazione senza la copertura assicurativa, appartiene al giudice ordinario perché il provvedimento impugnato concerne violazioni al codice della strada. Il giudice tributario, è competente, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi, nel caso di specie la violazione trova fondamento all’art. 193 del C.d.S..

Nel caso di specie trattasi di opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada di cui all’art. 204-bis (Giudice di Pace) del D.lgs. n. 285/1992 e va, conseguentemente, affermata la giurisdizione del giudice ordinario dovendo l’opposizione essere proposta davanti al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, che, al comma 4, stabilisce che tale opposizione si estenda anche alle “sanzioni accessorie”.

Girolamo Simonato

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