Guida in stato di ebbrezza: il lavoro di pubblica utilità estingue il reato

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Il lavoro di pubblica utilità estingue il reato di ebbrezza anche se l’attività svolta non rientra tra quelle previste in via prioritaria dall’art. 186 c. 9 bis codice della strada, e cioè attività da svolgersi nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.
In particolare la cassazione con sentenza n. 50909 del 17 dicembre 2013, ritiene che la prestazione non retribuita è comunque svolta a favore della collettività, ed anche se non inerente al settore della sicurezza e dell’educazione stradale, la stessa deve ritenersi rientrante nel novero dei lavori di pubblica utilità e tale da poter fare conseguire gli effetti estintivi del reato.
Sarebbe quindi del tutto irragionevole fare ricadere sul condannato le conseguenze di opzioni a lui non riportabili, così come altrettanto irragionevole sarebbe ritenere che il lavoro di pubblica utilità comunque svolto con diligenza, non possa fare godere all’interessato i vantaggi ricollegati al positivo svolgimento di tale incombente, sol perché fatto svolgere al di fuori del campo indicato in via prioritario nella previsione normativa.
Tale modus opinandi si profila assolutamente vincolante, se solo si consideri la portata e la finalità del lavoro sostitutivo, così come la Corte Costituzionale ha avuto cura di tratteggiarlo, come misura “paradentiva”, costituente un segno ed un’apertura fiduciaria verso i condannati (sent. 157/2010), esaltandone le finalità rieducative per il recupero sociale del soggetto, perseguito attraverso la scelta di lavoro a titolo gratuito dell’interessato a favore della collettività offesa, quale evidente segno di riconciliazione sociale.
È stato scritto nella recente sentenza n. 179/2013 sempre della Corte Costituzionale, a proposito del lavoro di pubblica utilità, che “la finalità rieducativa della pena, stabilita dall’art. 27, terzo comma, Cost, deve riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria. Quest’ultima deve prevedere modalità e percorsi idonei a realizzare l’emenda e la risocializzazione del condannato, secondo scelte del legislatore, le quali, pur nella loro varietà tipologica e nella loro modificabilità nel tempo, devono convergere nella valorizzazione di tutti gli sforzi compiuti dal singolo condannato e dalle istituzioni per conseguire il fine costituzionalmente sancito della rieducazione (sentenza n. 79 del 2007).
Tali principi, benché riferiti alla legislazione penitenziaria, ben si adattano anche a fattispecie come quelle in esame, nelle quali le finalità rieducative della pena e il recupero sociale del soggetto sono particolarmente accentuati e sono perseguiti mediante la volontaria prestazione di attività non retribuita a favore della collettività”.

Luigi Del Giudice

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