Guida in stato di ebbrezza, si applica a prescindere dall’uso di farmaci o eccesso di alcool.

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La Corte di Cassazione, sezione IV Penale, con la sentenza n. 36887/15, depositata in data 11 settembre 2015, ha ribadito alcune tesi giurisprudenziali sull’uso dei famaci capaci di alterare gli esiti dell’alcooltest.

L’evento si concretizza in un controllo stradale, ove il conducente viene fermato e sottoposto alla prova etilometrica. Dalla positività della stessa, scatta il disposto di cui all’art. 186 d. lgs. 285/92, con relativa sanzione penale. Da essa scatta la successiva condanna e sospensione della patente di guida. Inutile il richiamo del conducente alla relazione medica con cui si attesta che i farmaci da lui assunti possono provocare un aumento del livello ematico di alcol e, soprattutto, un aumento del livello di alcol espulso tramite espirazione.

Il ricorso arriva alla Suprema Corte, la quale, con sentenza del 14 luglio (depositata l’11 settembre 2015) numero 36887, ha ritenuto l’esito positivo dell’alcooltest, il quale costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione. L’imputato aveva prodotto, già in sede di primo giudizio, una relazione medica da cui si evinceva che i farmaci asseritamente assunti potevano comportare un aumento del livello ematico di alcol ed un aumento del livello di alcol espulso tramite espirazione; ma ha ritenuto che ciò non provava né l’assunzione dei farmaco né che la causa certa dei rilevato tasso alcolemico fosse riconducibile all’assunzione di esso.

È opportuno analizzare e ripotare il dettato della già citata sentenza.

Il ricorrente ha presentato il ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza, della Corte d’appello di Palermo che, su gravame del P.M. ed, in riforma della sentenza di assoluzione, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Agrigento, in data 15.02.2012, lo ha ritenuto responsabile dei reato di guida in stato di ebbrezza, condannandolo alla pena di giustizia ed alla sospensione della patente di guida per sei mesi.

In esso si legge che come primo motivo si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli elementi istruttori che avrebbero supportato la penale responsabilità. Si premette che la Corte del merito ha ritenuto rilevante, ed ha riformato la sentenza di primo grado, la sola constatazione da parte dei carabinieri degli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza da loro evidenziati, la quale ha trovato conferma negli esiti dell’alcoltest, non tenendo conto, come correttamente evidenziato dal Tribunale, che tali esiti erano risultati falsati dall’assunzione da parte del ricorrente di due fitofarmaci utilizzati per curare la tosse.

Con il secondo motivo si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla  mancata concessione dei beneficio della sospensione condizionale della pena, solo in ragione dei comportamento processuale.

I Giudici hanno considerato in diritto e sentenziato che le motivazioni edotte non meritano accoglimento con il conseguente rigetto dei ricorso.

Quanto alla censura, oggetto dei primo motivo, è stato affermato dalla questa Corte di legittimità il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito dei test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori (Sez. 4, n. 45070 del 30/03/2004, P.M. in proc. Gervasoní, Rv. 230489). Nel caso che occupa la corte territoriale ha dato conto dei fatto che l’imputato aveva prodotto una relazione medica da cui si evinceva che i farmaci asseritamente assunti potevano comportare un aumento del livello ematico di alcol ed un aumento del livello di alcol espulso tramite espirazione ma ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici, che ciò non provava ne’ l’assunzione dei farmaco ne’ che la causa certa dei rilevato tasso alcolemico fosse riconducibile all’assunzione di esso.

Inoltre, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui neppure in astratto la circostanza dell’assunzione del farmaco poteva assumere rilievo, trattandosi di reato colposo in relazione al quale spettava in ogni caso al conducente accertarsi, senza potersi avvalere della dedotta ignoranza e incorrendo in caso contrario in colpa, della compatibilità dell’assunzione dei farmaco con la circolazione stradale al momento di mettersi alla guida (cfr. Sez. 4, n. 19386 del 05/04/2013, **********, Rv. 255835).

Parimenti infondato è il secondo motivo, atteso che è lasciato al prudente apprezzamento del giudice dei merito, quando ne ricorrano le condizioni di legge, concedere o meno il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Pertanto la Corte ha rigettato il ricorso con la consegue condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali.

Redazione MotoriOggi

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