Nel caso di guida in stato di ebbrezza il conducente cui sia applicabile la sanzione penale può chiedere l’archiviazione del procedimento per “particolare tenuità del fatto”, tuttavia resta la sospensione della patente: è quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1] che fa il punto dell’attuale situazione del reato in commento, alla luce della recente riforma del codice penale [2].
Secondo la Corte, la causa di non punibilità per la “particolare tenuità del fatto”, appena introdotta nel nostro ordinamento, può essere applicata anche al reato di guida in stato di ebbrezza. Nel caso di specie, l’automobilista era stato sorpreso a guidare di notte con un tasso alcolemico pari a 0,82g/l, dunque di pochissimo superiore alla soglia penale pari a 0,80g/l.
Ricordiamo infatti che:
– da 0,51 a 0,8 g/l (grammi di alcol per litro di sangue) non ci sono sanzioni penali ma solo di carattere amministrativo (sanzione pecuniaria di 531 euro oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente, con sospensione della stessa patente da 3 a 6 mesi);
– da 0,81 a 1,5 g/l si passa al penale, ma la sanzione è più lieve: ammenda da 800 a 3.200 euro, decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da 6 mesi a un anno;
– da 1,5 g/l in su scatta la sanzione penale più severa: ammenda da 1.500 a 6mila euro, decurtazione di 10 punti, sospensione della patente da 1 a 2 anni, confisca dell’auto.
Paradossalmente, il beneficio della non punibilità per “tenuità” del fatto non si applica all’ipotesi più lieve, quella cioè colpita solo da sanzioni amministrative (la prima delle tre): questo perché la nuova norma, inserita nel codice penale, riguarda solo le ipotesi in cui si configuri un reato (per un approfondimento leggi: “Il paradosso della guida in stato di abbrezza”). Invece, ottiene il beneficio certamente chi “bene un po’ di più” e si colloca nella seconda delle due ipotesi, facendo scattare la sanzione penale (che, quindi, in questo caso, non si applica più). In pratica la condotta più grave, in quanto penale, lascerebbe il colpevole privo di pena, mentre chi resta colpito dalla sola sanzione amministrativa incorre in sanzioni. Una situazione del tutto anomala, che tuttavia, secondo la Cassazione, è del tutto lecita e ciò perché vi è una totale autonomia tra le violazioni amministrative e quelle penali. Non vi è dunque alcun profilo di irragionevolezza, prosegue la sentenza, nel fatto che il reo viene sottratto ad ogni conseguenza per effetto dell’applicazione del beneficio della “particolare tenuità del fatto” mentre colui che ha commesso un illecito amministrativo “sotto la soglia di rilevanza penale” resta destinatario di ogni sanzione.
Ad ogni modo, il beneficio della non punibilità non scatta in automatico, ma viene sempre rimesso alla valutazione del giudice che deve accertarsi non solo dell’entità dello stato di ebbrezza, ma anche delle modalità della condotta e dell’entità del pericolo o del danno cagionato. Ciò potrebbe addirittura implicare la possibilità di applicare il beneficio della “particolare tenuità” anche in presenza di tassi alcolemici più alti, ossia quelli – tanto per intendersi – rientranti nella terza e più grave soglia (da 1,5 g/l in su). Si pensi, prosegue la decisione, “al reato che si sia concretizzato nel guidare per pochi metri in stato di ebbrezza, con valore superiore a 1,5 g/I, una bicicletta in una strada poco o nulla interessata dal traffico”.
In ogni caso, anche applicando il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto, resta comunque la sanzione della sospensione della patente che dunque dovrà essere comminata dal giudice.
fonte: http://www.laleggepertutti.it
[1] Cass. sent. n. 44132/2015.
[2] Art. 131 bis cod. pen. come modificato dal d.lgs. n. 28 del 16.03.2015.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento