Guida accompagnata, pubblicato il decreto ministeriale

Redazione 27/12/11
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Nella Gazzetta del 23 dicembre è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, n. 213 attuativo dell’art. 115 del codice della strada, nel testo modificato dalla L. 120/2010. Quest’ultimo provvedimento ha introdotto la possibilità di poter effettuare la cosiddetta guida accompagnata

Dal prossimo 22 aprile, giorno di entrata in vigore del decreto, i minori di 18 anni che hanno però compiuto 17 anni e sono titolari di patente di categoria A1, potranno quindi esercitarsi alla guida per il conseguimento della patente di categoria B, se appositamente autorizzati, con un accompagnatore/istruttore.

Il decreto ministeriale pone quindi una serie di vincoli e condizioni per effettuare l’esercitazione alla guida accompagnata. Infatti, è necessario:

– essere minorenni, ma aver compiuto 17 anni di età;

– essere titolari di patente di categoria A1, l’unica che si consegue a partire dal 16° anno di età. Da ricordare però che con la terza direttiva sulla patente, esiste anche la patente di categoria AM, per la guida dei ciclomotori e la patente di categoria B1 per la guida dei quadricicli non leggeri; entrambe possono essere rilasciate ai minorenni, a partire dal 16° anno di età (la patente AM può essere rilasciata, a livello nazionale, anche a partire dal 14° anno di età) ed è dubbio che tale evenienza sia stata presa in considerazione da chi ha proposto la modifica, poiché, rimanendo nel vago, ha implicitamente ammesso la possibilità di effettuate la guida assistita anche al diciassettenne titolare della patente per la guida dei ciclomotori o dei quadricicli non leggeri. Il Consiglio di Stato, invece, nel parere al decreto attuativo ha dato atto di tale possibilità; d’altronde le conoscenze tecniche sono le stesse e, anzi, siccome solo la patente di categoria B1 consentirà la guida dei quadricicli non leggeri, probabilmente è l’unico che potrà fornire anche un’adeguata preparazione alla guida degli autoveicoli;

– esercitarsi alla guida utilizzando unicamente veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. e senza alcun tipo di rimorchio;

– rispettare i limiti di potenza specifica e massima del veicolo previsti dal comma 2-bis dell’articolo 117;

– essere accompagnati da un titolare di patente di categoria B o superiore rilasciata da almeno 10 anni – la patente, secondo il decreto attuativo, non può essere di tipo speciale;

– aver ottenuto un’apposita autorizzazione ad esercitarsi da parte dell’UMC, su istanza di un genitore o dell’esercente la potestà genitoriale (infelicemente definito come “legale rappresentate del minore”);

– aver effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida presso un’autoscuola, con istruttore abilitato e autorizzato, delle quali almeno 4 in autostrada o strada extraurbana e due in condizione di visione notturna;

– non trasportare passeggeri oltre all’accompagnatore o all’istruttore;

– esporre un contrassegno con le lettere “GA”.

Queste le novità introdotte nell’articolo 115 del codice della strada, nella versione attuale rispetto a quella modificata.

 

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