Google non è responsabile per i post pubblicati in un proprio newsgroup

Ius On line 22/12/11
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Tribunale di Lucca, 20 Agosto 2007

Parti: Società X c. Società Y/Google Italy

FATTO

La società X lamentava il carattere diffamatorio di alcuni messaggi pubblicati all’interno di un newsgroup. Citava così in giudizio la società Y, dalla quale provenivano i messaggi in base al numero IP utilizzato, e la società Google Italy S.r.l., chiedendo a quest’ultima di rimuovere i messaggi dal forum di discussone.

Google Italy eccepiva la propria estraneità ai fatti ed osservava che l’unica legittimata a rimuovere i messaggi pubblicati era la società statunitense Google Inc., gestore del newsgroup.

DECISIONE

Per quanto riguarda la società Y, durante il processo si appurava che indirizzi IP utilizzati erano di natura dinamica e, quindi, suscettibili di essere assegnati, di volta in volta, al momento della connessione ai vari utenti. Per tale ragione, nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla convenuta, la quale, peraltro, si era immediatamente attivata per sospendere l’indirizzo IP dal quale erano provenuti i messaggi.

Quanto a Google, il giudice riteneva che non fosse necessario estendere il contraddittorio anche alla Google Inc., anche in virtù delle disposizioni del D. Lgs.70/2003, che “sancisce l’assenza dell’obbligo generale di sorveglianza del provider sulle informazioni che trasmette o memorizza né la sussistenza di un obbligo di ricercare circostanze che indichino il compimento di atti illeciti”.

Il principio di neutralità degli intermediari, quindi, determina – come si legge nella decisione – che “la responsabilità per i contenuti dei messaggi” sia “in linea astratta, attribuibile solo agli autori degli stessi” e non anche ai soggetti che consentono, da un punto di vista tecnico, la loro diffusione.

In definitiva, il giudicante è  dell’avviso che “l’operatore che consente agli utenti di accedere ai newsgroups (riconducibile nella specie a GOOGLE) non può essere ritenuto responsabile per i messaggi che passano attraverso i propri elaboratori in quanto si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio virtuale dell’area di discussione e non ha alcun potere di controllo e di vigilanza sugli interventi che vi vengono man mano inseriti; diversamente si verrebbe ad introdurre una nuova ed inaccettabile ipotesi di responsabilità oggettiva, in aperta violazione alla regola generale di cui all’art. 2043 CC che, come è noto, fonda la responsabilità civile sulla colpa del danneggiante”.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui

Ius On line

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