Gomme invernali le norme stradali per non incorrere in sanzioni

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Da qualche giorno sia nella carta stampata che via web tutti trattano l’argomento dei pneumatici invernali, quasi fosse una discussione tra amici al bar.

L’11 aprile nel sito di Assogomma veniva diffuso un comunicato nel quale si legge : “Va ricordato che da sempre è consentito, “nel periodo stagionale di riferimento”, l’uso di pneumatici di tipo M+S con codici di velocità inferiori rispetto a quelli riportati in carta di circolazione. Si tratta di una deroga, rispetto alla regola generale che prevede che i pneumatici montati su un veicolo, debbano sempre avere caratteristiche prestazionali uguali o superiori a quelle indicate in carta di circolazione. L’eccezione aveva dato luogo ad interpretazioni diverse e ad un uso generalizzato per tutto l’anno di questi pneumatici non di serie. Il Ministero dei Trasporti, con la circolare numero 1049 del 17 gennaio 2014, ha quindi chiarito che chi monta pneumatici di tipo M+S, con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione, può viaggiare dal 15 ottobre al 15 maggio. Pertanto viene concesso un mese, prima e dopo la vigenza delle Ordinanze, per effettuare il rimontaggio dei pneumatici di tipo estivo, ovvero con caratteristiche prestazionali di serie. Di conseguenza, a partire dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, non è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione: l’infrazione di riferimento comporta, non solo significative sanzioni pecuniarie (da € 419 a € 1.682), ma anche il ritiro della carta di circolazione e l’invio in revisione del veicolo.

“E’ sempre bene circolare con pneumatici idonei al periodo stagionale, cioè pneumatici invernali in inverno e pneumatici estivi in estate”- afferma Fabio Bertolotti, Direttore di Assogomma -“Così facendo si circola sicuri e si ottengono vantaggi significativi in termini di consumo di carburante e degli pneumatici stessi. Adesso è arrivato il momento di ripristinare il treno di gomme estive.”

È opportuno ricordare che il provvedimento si è reso necessario con l’entrata in vigore della Legge 120 del 29 luglio 2010 all’articolo 1 venivano approvate le modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione.

Infatti all’articolo 6 comma 4 lett. e) del codice della strada, è stato così modificato:“prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”

 

L’articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, prevede quanto segue:” Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE deve essere usato per indicare l’obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici invernali. Il segnale può essere inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITÀ mantenendo il proprio valore prescrittivo.”

Da ricordare, che la normativa sulla circolazione stradale prevede che l’ente proprietario della strada può, con ordinanza prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.

Questo ha indotto le varie amministrazioni a livello nazionale, generare le ordinanze che regolano la circolazione con dotazioni invernali, nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 aprile, salvo estensioni temporali, dovute alle caratteristiche climatiche della zona.

 

Obbligo da non confondersi con quello di circolare con pneumatici invernali o con catene da neve montate.

Nel gennaio 2013, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato la direttiva n. 1580 del 16/01/2013 seguita dalla circolare n. 1049 del 17/01/2014.

 

La Direttiva prevedeva che fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono, prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Ai fini della necessaria uniformità si dispone che il periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, mediante il posizionamento della relativa segnaletica stradale verticale.

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Se ne dovessero ricorrere le condizioni i comuni possono adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati.

Resta impregiudicata la possibilità per gli enti proprietari di strade di adottare provvedimenti della stessa natura, con una estesa temporale diversa per strade o tratti di esse in condizioni particolari quali ad esempio strade di montagna a quote particolarmente alte.

 

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei mezzi antisdrucciolevoli, si chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall’allora Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.

 

La Circolare esplicativa, di quest’anno, prevedeva e disciplinava l’impiego degli pneumatici invernali.

Nella medesima venivano rappresentate le difficoltà da parte di cittadini e associazioni per quanto riguarda l’approssimarsi delle suddette date in quanto tale obbligo provocherebbe il congestionamento presso gli operatori del settore per soddisfare la richiesta del montaggio di pneumatici invernali.

Al fine di evitare difficoltà al settore si ritiene opportuno consentire l’uso, in riferimento alla penultima linea delle conclusioni della circolare 104/95 del 31/5/1995, di pneumatici invernali (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S), nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio, anche con indice di velocità Q, fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal punto 6 della circolare 104/95.

Si precisa infine che l’uso degli pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione ivi compreso l’indice di velocità non ha restrizioni di carattere temporale e che pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare.

 

La citata Circolare 104/95 dettava le caratteristiche dei pneumatici per equipaggiamento di autovetture e relativi rimorchi.

Marcature equivalenti:

Allo scopo di dirimere incertezze di interpretazione tra l’indicazione riportata sul documento di circolazione e le marcature che possono essere riportate effettivamente sui pneumatici equipaggianti i veicoli si illustrano le seguenti esemplificazioni, a parità di marcatura della dimensione:

Codice di velocità

1)    I Pneumatici equipaggianti il veicolo possono recare la marcatura di un simbolo della categoria di velocità corrispondente ad una velocità massima superiore o uguale a quella corrispondente alla relativa classe di velocità indicata sul documento di circolazione. Ad esempio: la prescrizione 145 SR 13 sul documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo : 145SR13 74S, ovvero 145R13 74S, ovvero 145R13 74T ovvero 145R13 74H, ovvero 145/80R13 75S, ovvero 145ZR13, ovvero P145/80R13 75S,ecc..

2)    Quando il documento di circolazione riporta l’indicazione di pneumatici caratterizzati dalla marcatura della classe di velocità ‘VR’ è ammesso l’equipaggiamento con pneumatici recanti la marcatura della classe di velocità ‘ZR’,completata o meno con la marcatura dell’indice della capacità di carico e del simbolo della categoria di velocità, oppure con pneumatici privi delle indicazioni ‘VR’ o ‘ZR’, ma con un simbolo della categoria di velocità corrispondente ad un valore superiore o uguale a quello della velocità massima di omologazione del veicolo. Ad esempio la prescrizione 205/55VR16 del documento di circolazione , fatta salva la disposizione particolare di cui al successivo punto 6 per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo : 205/55ZR16 , ovvero 205/55ZR1689W, ovvero 205/55R16 89V se la velocità massima non è superiore a 240 Km/h, ovvero 205/55R16 89W se la velocità massima non è superiore a 270 Km/h, ovvero 205/55R16 89Y se la velocità massima è superiore a 270 Km/h, ecc…

3)    Quando il documento di circolazione del veicolo riporta l’indicazione di pneumatici caratterizzati dalla marcatura della classe di velocità ZR è ammesso l’equipaggiamento con pneumatici recanti , a completamento di questa, la marcatura dell’ indice della capacità di carico e del simbolo della categoria di velocità oppure con pneumatici di pari misura privi dell’indicazione ZR,ma marchiati con un simbolo della categoria di velocità superiore o uguale alla massima velocità di omologazione del veicolo. Ad esempio : la prescrizione 205/55ZR16 del documento di circolazione, fatta salva la disposizione particolare di cui al successivo punto Codice di velocità pneumatici invernali, per i pneumatici di tipo neve (M+S) ,deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo 205/55ZR16 89W (ovvero 205/55R16 89W) se la velocità massima è non superiore a 270 km /h ,oppure 205/55ZR16 89Y (ovvero 205/55R16 89Y) se la velocità massima non è superiore a 300Km/h.

4)    E’ altresì consentito l’equipaggiamento di autovetture omologate per velocità massime superiori a 300 km/h mediante pneumatici recanti il simbolo della categoria di velocità ‘Y’, (ad esempio 205/55ZR16 89Y) purché il costruttore degli stessi certifichi nella propria documentazione tecnica l’idoneità di tali pneumatici per le prestazioni massime (carico per asse e velocità massima di omologazione) dell’ autovettura.

Codice di velocità pneumatici invernali

I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) montati sul veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a ‘Q’ (corrispondente a 160 km/h). In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico (prescritta da targhetta monitoria all’interno del veicolo). Ad esempio: la prescrizione 145R13 74S del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando la vettura è equipaggiata con pneumatici di tipo neve recanti marcature del tipo: 145SR13 74Q M+S, ovvero 145R13 74Q M+S, ovvero P145/80R13 75Q M+S, ecc.

Indice di carico

Quando il documento di circolazione prevede marcature conformi alle prescrizioni della direttiva 92/23/CEE, ovvero del regolamento ECE/ONU n.30, è consentito che i pneumatici effettivamente montati sul veicolo rechino indicazioni del simbolo della categoria di velocità e/o dell’indice di capacità di carico superiori a quanto prescritto dal documento di circolazione del veicolo. Ad esempio: la prescrizione 145R13 74S del documento di circolazione del veicolo. Ad esempio: la prescrizione 145R13 74S del documento di circolazione ,fatta salva la disposizione particolare di cui al punto “Codice velocità pneumatici invernali” per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo : 145/80ZR13 78S, ovvero 145R13 74T ovvero 145R13 78H, P145/80R13 74T, ovvero 145/80 ZR13, ovvero P145/80R13 75S, ecc.

Marcatura reinforced

Quando il documento di circolazione prevede l’impiego di pneumatici di tipo “REINFORCED”, senza specificazione dell’indice della capacità di carico, i pneumatici montati sul veicolo devono recare l’indicazione “REINFORCED”. Quando invece la dicitura “REINFORCED”, sul documento di circolazione, è  completata dalla indicazione di indice della capacità di carico e simbolo della categoria di velocità valgono le sole prescrizioni di cui ai punti precedenti indipendentemente dalla presenza o meno di tale dicitura.

Conclusioni: ammissibilità delle equivalenze

Considerato quanto evidenziato ai punti del capitolo precedente, ai fini dell’impiego sui veicoli, si possono considerare equivalenti pneumatici recanti marcature diverse da quelle riportate sul documento di circolazione quando:

“la marcatura dimensionale, fatta eccezione per il caso del rapporto nominale di aspetto (‘serie’) ’80’ ove tale marcatura può comparire o meno, corrisponde (esempio: in luogo di 145R13 è ammesso 145/80R13 e viceversa);

“è presente la lettera ‘P’ davanti alla designazione delle dimensioni, dovendosi considerare ininfluente per la verifica di conformità dell’equipaggiamento di un veicolo (esempio: in luogo di P185/60R14 è ammesso 185/60R14 e viceversa);

“il simbolo della categoria di velocità riportato sul pneumatico (“nuove norme”) corrisponde ad una velocità massima uguale o superiore a quella indicata, sia mediante una classe di velocità (“vecchie norme”) che mediante un simbolo della categoria di velocità, o comunque superiore alla velocità massima del veicolo (esempio: in luogo di 145SR13 sono ammessi 145R13 74S, 145/80R13 74T, P145/80R13 74H etc. );

“in caso di impiego stagionale di pneumatici di quot;tipo neve” (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S) questi sono identificati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a ‘Q’ (es. in luogo di 145R13 74H sono ammessi 145R13 74Q M+S, 145R13 78T M+S etc.)

“L’indice di carico è uguale o superiore a quello indicato (es. in luogo di145R13 74S sono ammessi 145R13 76S, 145/80R13 78T etc.) ovvero, quando manca la prescrizione di un indice di capacità di carico, ma è prevista l’indicazione “REINFORCED”; questa sigla è riportata anche sui pneumatici con marcature “nuove norme”.

 

Tuttavia, come già esposto, fino al 16 maggio vi è la possibilità  credo che rimarranno perplessità perché si sanzionino conducenti di veicoli con codici di velocità difformi ma che, generalmente, come il codice Q consentono velocità di 160 km/h o P che consente una velocità di 150 km/h, rispetto a un codice H che consente i 210 o un codice V che consente i 240 Km/h previsti dalla carta di circolazione del veicolo, tutto questo perché comunque i codici delle gomme invernali spesso Q o P consentono velocità superiori a quelle massime stabilite sulle strade del nostro Paese, cioè i 130 Km/h.

 

Ancora una volta in questa situazione confusa si prevedono sanzioni amministrative di una pesantezza inusuale, di conseguenza, a partire dal 16 maggio, l’infrazione di riferimento comporta, non solo una significativa sanzione pecuniaria di € 419,00 (da € 419 a € 1.682), ma anche il ritiro della carta di circolazione e l’invio in revisione del veicolo, si specifica che in questi casi, pur prevedendo il prelievo di punti, non si ritira la carta di circolazione del veicolo, come legiferato dalla Legge 120/2010.

* Direttore motorioggi.it

Girolamo Simonato

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