Fuochi artificiali, i requisiti UE. Vietata la vendita ai minori

Redazione 31/12/16
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Chi di noi non ha acceso, almeno una volta nella vita, la miccia di un fuoco d’artificio o di un “petardo”?

L’acquisto di fuochi pirotecnici aumenta progressivamente con l’avvicinarsi di feste e ricorrenze, prima tra tutte quella di San Silvestro.

Fuochi artificiali: qual è la disciplina giuridica esistente?

Purtroppo, però, a seguito degli eventi in cui, più di tutti, si fa ricorso a tali strumenti ludici o artistici, la cronaca è puntualmente inondata da notizie di avvenimenti infausti: ogni anno, infatti, sono numerose le vittime di esplosioni accidentali, a causa delle quali molti individui perdono l’uso di arti, l’udito, la vista, e talvolta anche la vita.

Da un punto di vista giuridico, anche alla luce della pericolosità che li contraddistingue, esiste una disciplina dettagliata relativa ai fuochi pirotecnici, messa a punto dalla Polizia di Stato e da una Direttiva europea (la 2013/29/UE).

Analizziamo dunque quali siano le modalità di utilizzo e le cautele da osservare in ogni occasione di festa.

Quali caratteristiche deve presentare il prodotto?

Innanzitutto, la prima cautela verte sulla scelta del prodotto che il consumatore acquista. Su tutti i prodotti pirotecnici autorizzati deve essere riportata l’etichetta recante diverse informazioni:

  • Quelle relative alla tracciabilità del prodotto: numero di protocollo, data del provvedimento del Ministero dell’Interno o marcatura CE, nome del prodotto, ditta produttrice, Paese di produzione, importatore.
  • Quelle relative alla composizione e alla tipologia del prodotto: la categoria del prodotto, le principali caratteristiche costruttive (incluso il peso della massa attiva del prodotto esplodente).
  • Quelle relative al corretto utilizzo: chiara e completa indicazione sulle modalità d’uso.

Tutti i prodotti privi delle suddette caratteristiche sono da ritenersi illegali, e di questi non è garantita né la provenienza, né il funzionamento, né la sicurezza.

Che differenza c’è tra “articolo pirotecnico” e “fuoco d’artificio”?

In secondo luogo, dalla lettura del D.lgs. 29 luglio 2015, n. 123 di “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici” emerge una distinzione preliminare tra “articolo pirotecnico” e “fuoco d’artificio”, basata sullo scopo di utilizzo. A ciascuna categoria, sono ricondotte alcune tipologie di articoli, classificate all’interno del decreto legislativo.

È definito articolo pirotecnicoqualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute“.

Si definisce fuoco d’artificio, invece, “un articolo pirotecnico destinato a fini di svago“.

Fuochi artificiali: vietata la vendita ai minorenni.

Di alcune categorie di “articoli pirotecnici”, quelle più pericolose, è vietata la vendita ai minori di 14 anni, ai minori di 18 anni privi di un documento di identità valido, o, addirittura, ai privati che, oltre ad essere maggiorenni, non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore o di regolare licenza di porto d’armi. Infatti, quelli potenzialmente più dannosi, devono essere maneggiati solo da personale dotato di conoscenze specialistiche.

A ben vedere, l’onere di osservare prudenza e diligenza, anche secondo le regole d’esperienza, incombe sia sul produttore, sia sul venditore che, a maggior ragione, sul consumatore. Quest’ultimo non è esente da responsabilità qualora non osservi le corrette modalità di utilizzo. Tanto meno, qualora non abbia ottemperato fin da subito al proprio dovere, acquistando prodotti illegali, privi dei requisiti previsti dalla lettera della legge.

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