Forfettari 2023: quando si fuoriesce dal regime agevolato

Paolo Ballanti 12/12/23
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La Legge di bilancio 2023 è intervenuta sul regime fiscale agevolato, detto anche forfettario, introdotto dalla Legge di stabilità 2015, come regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale, in possesso di determinati requisiti in termini di ricavi/compensi percepiti e spese sostenute: i cosiddetti Forfettari.

Per effetto delle modifiche contenute nell’articolo 1, comma 54, Manovra 2023:
 

  • viene innalzata da 65 mila a 85 mila euro la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente, per poter applicare il regime in parola;
  • le cause di cessazione del regime vengono integrate di una fattispecie che, a differenza delle altre, comporta la fuoriuscita del regime già a decorrere dall’anno stesso in cui questa si manifesta; trattasi del superamento in corso d’anno della soglia di 100 mila euro di ricavi o compensi percepiti.

Sulle previsioni citate si è pronunciata la Circolare dell’Agenzia Entrate del 5 dicembre 2023 numero 32/E.
 
Analizziamo la questione in dettaglio.

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Indice

Forfettari 2023: superamento soglia 85 mila euro

Alla luce delle modifiche in parola, dal 1° gennaio 2023 l’aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85 mila euro, ma comunque inferiori al tetto di 100 mila euro, non comporta la fuoriuscita dal regime forfettario nell’anno in cui si verifica il superamento ma, al contrario, a partire dall’annualità successiva, con conseguente applicazione del regime ordinario.

Per approfondire le regole del Regime forfettario consigliamo il libro “Il regime forfettario dalla A alla Z“, che con taglio operativo, esempi di calcolo e casi concreti e e trattazioni in ordine alfabetico, esamina in dettaglio la normativa in vigore.

Forfettari 2023 superamento tetto 100 mila euro ed effetti IVA

Nell’ipotesi invece di superamento del tetto di 100 mila euro è prevista l’immediata cessazione del regime forfettario. Ciò implica che, dall’anno stesso in cui i ricavi / compensi percepiti eccedono la soglia in parola, è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Nell’ipotesi invece di superamento del tetto di 100 mila euro è prevista l’immediata cessazione del regime forfettario. Ciò implica che, dall’anno stesso in cui i ricavi / compensi percepiti eccedono la soglia in parola, è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Rettifica dell’IVA non addebitata in rivalsa
In considerazione del richiamo normativo ai ricavi o compensi percepiti, ciò che rileva ai fini del superamento del limite di 100 mila euro è l’incasso dei medesimi e non l’emissione della relativa fattura. Ne discende che la fattura che comporta il superamento del tetto di 100 mila euro in corso d’anno, se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’IVA a debito.

Viceversa, se l’incasso avviene in un momento successivo all’emissione della fattura, gli obblighi ai fini IVA sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell’anzidetta operazione “e dovrà essere, altresì, integrata la fattura alla quale l’incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente all’incasso medesimo” (Circolare Inps).

A partire dall’incasso (successivo all’emissione della fattura) che comporta lo sforamento del limite di 100 mila euro, rientrano nel regime ordinario e devono essere fatturate con IVA:

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FORMATO CARTACEO

Il regime forfetario dalla A alla Z

Il regime forfetario, oltre ad essere noto per l’agevolato carico fiscale in capo al contribuente, si rivela vantaggioso anche grazie alle semplificazioni che la sua adozione comporta su una serie di adempimenti che risultano essere obbligatori per gli altri regimi fiscali ordinari. Per quanto semplice, il regime forfetario porta con sé un insieme di peculiarità che, in un quadro normativo generale non strutturato interamente su tale regime ma rivolto principalmente ai “contribuenti IRPEF ed IRES”, comporta innumerevoli dubbi interpretativi ed operativi che spesso mettono in difficoltà il Professionista. In questo contesto il libro si pone l’obiettivo di fornire risposte alle tante piccole perplessità degli operatori del settore e lo fa attraverso una trattazione organizzata in ordine alfabetico, affinché sia di immediata e semplice consultazione. L’esposizione dei vari adempimenti è condotta con taglio operativo, grazie all’inserimento di continui esempi di calcolo e casi concreti, che agevolano il lettore nel comprendere le applicazioni pratiche dell’intera disciplina. Il testo è aggiornato con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati nel corso del 2022, le modifiche all’obbligo di fatturazione elettronica e le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023. Salvatore GiordanoDottore Commercialista, svolge la propria attività professionale a Salerno. Ha maturato specifiche competenze, oltre che in materia di diritto societario e finanza aziendale, in diritto tributario e contabilità fiscale delle imprese.

Salvatore Giordano | Maggioli Editore 2023

–        l’operazione che ha generato l’incasso;
–        tutte le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate ma non ancora fatturate al momento dell’incasso;
–        tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.

La dichiarazione IVA dell’anno in cui è stata superata la soglia di 100 mila euro evidenzierà, oltre all’operazione che ha determinato il superamento del tetto in argomento, tutte le operazioni (attive e passive) fatturate in epoca successiva all’incasso citato, oltre a tutte le operazioni (attive e passive) effettuate e fatturate successivamente all’incasso che ha comportato l’uscita dal forfettario.

Restano invece nell’alveo del regime agevolato le operazioni fatturate prima dell’incasso che causato il superamento dei 100 mila euro. Tali operazioni “non devono, quindi, evidenziate nella dichiarazione annuale” neppure nell’ipotesi in cui “il corrispettivo di tali operazioni sia incassato successivamente a quello che ha comportato il superamento del limite di 100.000 euro” (Circolare AE).

Rettifica dell’IVA non detratta
In caso di superamento del limite di 100 mila euro l’imposta non detratta nel regime forfettario è indicata nella dichiarazione IVA dell’anno del superamento.

In particolare, il passaggio dal regime agevolato a quello ordinario comporta la possibilità di rettifica dell’IVA sugli acquisti di beni ammortizzabili e di beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al momento dell’incasso del corrispettivo dell’operazione che comporta il superamento del predetto limite” (Circolare).

Alla luce del cambiamento in corso d’anno, la rettifica dell’imposta non detratta dev’essere operata tenendo conto della natura dei beni acquistati e, se necessario, del periodo compreso tra la data dell’acquisto e quella di abbandono del regime forfettario.

Effetti sulle imposte dirette

Il superamento della soglia di 100 mila euro nel corso dell’anno, come chiarito nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2023, comporta che per detto periodo d’imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

A tal proposito il costo dei beni che concorre alla determinazione del reddito d’impresa / lavoro autonomo dev’essere assunto al netto dell’IVA inizialmente non detratta (in costanza di regime forfettario) e successivamente rettificabile (nella dichiarazione IVA dell’anno del superamento) a causa del mancato rispetto della soglia in parola.

Da ultimo, la fuoriuscita dal regime forfettario implica per il contribuente una serie di adempimenti, da assolvere in relazione al periodo d’imposta in corso al momento del superamento, quali ad esempio:

  • istituire i registri e le scritture contabili previsti dal DPR numero 600/1973, oltre ad annotare le operazioni con le modalità e nei termini normativamente previsti, a decorrere dal momento in cui è stato superato il limite di 100 mila euro;
  • annotare le operazioni di cessione dei beni e le prestazioni di servizi, nonché gli acquisti effettuati anteriormente al superamento del limite (a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta) entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale;
  • versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte a saldo, relative all’anno in cui è stato superato il predetto limite, risultanti dalla dichiarazione annuale e calcolate sul reddito determinato nel rispetto delle norme del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa. Per il calcolo degli acconti operano le ordinarie modalità di determinazione degli stessi secondo il metodo storico o previsionale.

Effetti sulle ritenute alla fonte a titolo d’acconto

Nel momento in cui il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100 mila euro, i compensi percepiti dal professionista ex forfettario, una volta divenuto ordinario, sono “assoggettati alla ritenuta d’acconto” da parte “del sostituto d’imposta e, sui compensi erogati per prestazioni professionali ricevute, il medesimo professionista è tenuto a sua volta a operare le ritenute” di cui all’articolo 25 del DPR numero 600/1973 (Circolare AE).

Posto che le ritenute sono operate all’atto del pagamento dei compensi, le stesse devono essere applicate, in via generale, ai compensi del professionista per le prestazioni che comportano il superamento del limite di 100 mila euro percepiti e per quelle successive “ma non anche (retroattivamente) ai compensi incassati prima” (Circolare AE).

Si precisa, sempre l’Agenzia entrate, che anche qualora l’operazione sia stata fatturata anticipatamente (rispetto all’incasso), in costanza di regime forfettario, si ritiene “che l’incasso che comporta il superamento della soglia di 100.000 euro debba essere assoggettato a ritenuta”.

Tuttavia, sulla totalità dei compensi percepiti successivamente all’incasso che determina il superamento della soglia in parola, devono essere operate le ritenute, a prescindere dalla data di fatturazione delle stesse. Al tempo stesso, per le operazioni passive, il professionista assume il ruolo di sostituto d’imposta solo a decorrere dal primo pagamento da effettuarsi successivamente al superamento del predetto limite, anche laddove l’eventuale fattura già ricevuta non indichi l’importo della ritenuta.

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Foto copertina: istock/tadamichi

Paolo Ballanti