Si tratta di strumenti estremamente flessibili, poiché si può scegliere di sospendere il Fondo, in caso di difficoltà economica, e riprenderlo in fase successiva, oltre al fatto di decidere le modalità di erogazione una volta andati in pensione. Infatti, l’erogazione può essere: a rendita mensile, ossia il capitale accumulato viene erogato mensilmente insieme alla pensione INPS, ossia una tantum (in determinare circostanze). Inoltre, sempre in base alle causali indicate nel contratto, si può chiedere anche l’anticipo di una parte del capitale versato.
> Fondi pensione complementare: come funzionano e come reclamare per irregolarità <
Ma quanto appena affermato non è l’unico vantaggio che un Fondo pensione complementare può garantire. In tal contesto, assumono un ruolo fondamentale anche le agevolazioni fiscali legate ai Fondi pensione, che aiutano i lavoratori a pagare meno tasse. Come? Vediamolo nel dettaglio.
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Stefania Memoli | 2019 Maggioli Editore
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Fondo pensione complementare: cos’è
La previdenza complementare, disciplinata dal D.Lgs. n. 252/2005 5 dicembre 2005 n. 252, è definita dal nostro ordinamento giuridico come il secondo pilastro del sistema pensionistico, che si aggiunge dunque alla forma di previdenza ordinaria, in genere garantita dall’Inps. Infatti, lo scopo primario della previdenza complementare è quello di integrare la previdenza obbligatoria, garantendo a fine della carriera lavorativa un tenore di vita alto.
Fondo pensione complementare: chi può accedere
I destinatari dei fondi pensione complementari sono:
- i lavoratori dipendenti, privati e pubblici;
- i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro;
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
- persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari;
- lavoratori con un’altra tipologia di contratto (ad es. un lavoratore a progetto o occasionale).
Fondo pensione complementare: come funziona
Le forme pensionistiche complementari, nella gestione degli investimenti, sono tenute al rigoroso rispetto di regole di prudenza, definite per legge. In particolare, la previdenza complementare si fonda su un sistema di finanziamento a capitalizzazione. In altre parole, i versamenti del risparmiatore vengono investiti nel mercato finanziario da gestori specializzati, come ad esempio, titoli di Stato e titoli obbligazionari. Tali investimenti producono, nel corso degli anni, un guadagno – detto rendita – che naturalmente dipende dall’andamento del mercato e dalla scelta del prodotto.
Tutto il meccanismo di gestione della previdenza complementare è supervisionato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip). Tale organo, come intuibile, ha il compito primario di garantire che le forme pensionistiche complementari abbiano le caratteristiche previste dalla legge.
Ma qual è quindi la differenza tra la previdenza obbligatoria e quella complementare. Le diversità sono tante, a partire dalla volontà, che nel caso della previdenza complementare è naturalmente libera, mentre in quella obbligatoria è appunto imposta dalla legge. Inoltre, la previdenza complementare – come detto – è basato su un meccanismo a capitalizzazione dove i versamenti di ciascun lavoratore vengono autonomamente investiti dal fondo di previdenza al fine di creare la rendita. La previdenza obbligatoria, diversamente, è fondato su un criterio detto di ripartizione, vale a dire che i contributi versati oggi servono per pagare le pensioni degli attuali pensionati, quindi non si crea un conto individuale nel quale confluiscono gli importi contributivi.
Fondo pensione complementare: tutte le agevolazioni fiscali
Come anticipato in premessa, il motivo principale che spesso induce i lavoratori a aprire un Fondo pensione complementare è senza dubbio il vantaggio fiscale.
In tal senso, il primo vantaggio che impatta direttamente sull’economia dell’aderente è rinvenibile nell’art. 10, co. 1, lett. e-bis) del Dpr. 917/1986 (cd. Tuir). Tale norma, che disciplina la fattispecie degli oneri deducibili, prevede espressamente che i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005, sono interamente deducibili dal reddito complessivo.
Al riguardo, però, esistono dei limiti di deducibilità dettati dall’art. 8 del menzionato decreto legislativo, che sono pari a 5.164,57 euro. Quindi, gli importi versati annualmente nel Fondo pensione complementare, entro il limite di 5.164,57 euro, sono interamente deducibili dal reddito. Si ricorda, al riguardo, che gli oneri deducibili colpiscono il reddito complessivo, abbattendo l’imponibile fiscale sul quale poi calcolare gli scaglioni Irpef. Gli oneri detraibili, diversamente, abbattano l’imposta dovuta al fisco, ossia l’Irpef lorda. Sia le deduzioni che detrazioni, seppur con meccanismo differenti, hanno lo scopo di far pagare meno tasse al contribuente.
Dopo la maturazione della pensione, inoltre, altro vantaggio fiscale è rappresentato dalla tassa da pagare sui rendimento. Si ricorda, a tal proposito, che chiunque consegua dei guadagni su degli investimenti deve pagare una tassa, che si aggira in genere al 20%. Ebbene, grazie alla Fondo pensione complementare si potrà godere di una tassazione agevolata, tra il 9 e il 15%.
Altro vantaggio è rappresentato per la parte di capitale che non è stata già tassata durante la fase di accumulo. Queste somme godono di un’imposizione fiscale con un’aliquota che si riduce al crescere degli anni di partecipazione al fondo pensione. Dunque è di fondamentale importanza aderire in età molto giovane per usufruire di maggiori benefici.
Non da meno è il fattore legato alla tutela del capitale accumulato. Infatti, i fondi pensione godono di particolari caratteristiche, come ad esempio l’impignorabilità. Tra l’altro il Fondo è anche insequestrabile e non può essere aggredito in caso di fallimento del gestore.
Infine, ma non per importanza, si ricorda che il beneficiario del Fondo può inserire nel contratto un’erede o altri beneficiari in caso di decesso, cosicché questi ultimi possano fruire di quanto accumulato fino all’evento di morte.
Fondo pensione complementare: riscatto agevolato per statali
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni fiscali, assume notevole importanza la decisione della Consulta con la sentenza n. 218 del 3 ottobre 2019, eliminando ogni disparità tra dipendenti pubblici e privati. Infatti, le agevolazioni fiscali previste per i privati che riscattano quanto versato al fondo di previdenza integrativa devono essere estese anche ai dipendenti pubblici.
Seppur i dipendenti statali ricevono importi contributivi previdenziali più elevati rispetto ai dipendenti privati, e quindi pensioni future più alte, ciò non pregiudica il fatto che i lavoratori pubblici devono avere norme differenti in merito al trattamento fiscale delle prestazioni relative alla pensione complementare.
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