Filtro in appello bocciato: il parere della Commissione Giustizia

Redazione 20/07/12
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Il “filtro in appello” così com’è non funziona, è per questo che verrà riscritto o addirittura soppresso.

La commissione Giustizia della Camera ha dato oggi il parere favorevole alle tre norme del Dl Sviluppo – cioè decreto legge n. 83 del 2012, recante “misure urgenti per la crescita” – che riguardano la giustizia civile, ma a una condizione: che si sopprima o si riscriva l’articolo 54, quello che introduce il cosiddetto “filtro per l’appello”.

Nel parere appena approvato, firmato da Cinzia Capano (Pd), Manlio Contento (Pdl), Lorenzo Ria (Udc) e Angela Napoli (Fli) si chiede di sopprimere la norma o di riscriverla eliminando alcune “discrezionalità” e prevedendone l’applicazione ai procedimenti in corso.

Nell’opinione della commissione, in sostanza, si richiede che una norma così delicata come il “filtro per l’appello” venga trattata in un progetto di legge specifico, piuttosto che in un provvedimento più ampio e variegato come il Dl n. 83 del 2012. Se, d’altro canto, il Governo volesse persistere nel mantenimento della misura in questo quadro, la maggioranza propende di cambiare l’articolo. La riformulazione proposta, dunque, determina che, nell’udienza prevista nel rito civile dopo il primo grado, il giudice si pronunci immediatamente sulla fondatezza o meno dell’appello mediante una sentenza contro la quale si potrà presentare ricorso in Cassazione. Si propone, inoltre, che la norma trovi immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, contrariamente a quello che aveva previsto il Governo.

Facendo, allora, una rapida scansione di ciò che è avvenuto in passato emerge chiaramente come  il Governo era intervenuto sul decreto legge n. 83 del 2012 con l’intenzione di accelerare i giudizi di secondo grado attraverso  l’erogazione di un giudizio d’inammissibilità per gli appelli che non abbiano «ragionevole probabilità» di essere approvati (nuovi articoli 348-bis e 348-ter  del Cpc), oltre alla necessità di limitare l’evenienza di prospettare ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360, n. 5, del Cpc (articolo 54 Dl n. 83 del 2012, cosiddetto decreto «crescita» o sviluppo). A parere di molti studiosi l’introduzione degli articoli 348-bis e 348-ter del Cpc offre numerosi spunti a obiezioni difficilmente superabili.

Sull’onda lunga di queste critiche,  infatti, è giunta la decisione odierna dei deputati. Per la Commissione, l’articolo 54 del Dl sviluppo così com’è stato elaborato dall’Esecutivo affida al giudice del gravame un esubero di discrezionalità, soprattutto quando si ritiene che l’impugnazione potrà essere definita inammissibile nel caso in cui si esamini che non abbia possibilità di essere approvata.

Suscita, inoltre, “perplessità”,come si legge nel parere, “l’innalzamento dei costi che si determinerà con il ricorso per saltum in Cassazione” e il “rischio di ingiustizie che un filtro costruito su un’ampissima discrezionalità su una motivazione succinta e sulla non impugnabilità ovviamente comporta in dispregio dell‘articolo 111 della  Costituzione”, cioè quello che protegge il ‘giusto processò “e dell‘articolo 6  della Convenzione dei diritti dell’uomo.

Ma la “bocciatura” dell’articolo 54 del Dl n. 83 del 2012 così come è messo a punto dal Governo diventa, nei fatti, totale. La Commissione crede, infatti, che dall’introduzione del filtro “possano derivare gravi pregiudizi nei confronti delle parti il cui ricorso in appello verrebbe valutato sulla base di un giudizio prognostico e sommario” che non consentirebbe di verificare nel merito la disputa legale. Nella proposta della Commissione, invece, il giudice dovrà essere a conoscenza dei fatti e quindi, nelle sue decisioni sulla fondatezza o meno del ricorso, dovrà pronunciarsi, in definitiva, anche nel merito. Sulle altre due norme, tra cui quella pertinente le conseguenze della “legge Pinto”, cioè il risarcimento per i processi troppo lunghi, la commissione ha dato invece parere favorevole.

Il “nocciolo” dell’intervento, in pratica, potrebbe essere rappresentato dalla aggiunta di un quarto comma all’articolo 350  del Cpc: “nella stessa udienza il giudice, ove ritenga l’impugnazione manifestamente fondata o manifestamente infondata, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. La sentenza così pronunciata s’intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene”. Questa soluzione è già all’ interno di uno degli emendamenti di maggioranza presentati al Dl Sviluppo, anche se è troppo presto per dirlo. Le critiche rivolte contro il testo dell’articolo 54 del Dl 22 giugno 2012 n. 83,non scoraggiano però il Governo che trova forza e un prezioso alleato nell’ opinione favorevole del Consiglio superiore della magistratura (5 luglio 2012).

Qui il testo integrale del parere della Commissione Giustizia della Camera

 

Alessandro Camillini

 

 

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