Il nuovo Falso in Bilancio: prescrizione, custodia cautelare e intercettazioni

Matteo Tambalo 09/12/15
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Come ricordato in un precedente contributo redatto dallo Scrivente, la legge 27.5.2015 n. 69, pubblicata in G.U. 30.5.2015 n. 124 ed entrata in vigore il 14 giugno 2015, ha modificato la disciplina delle c.d. False Comunicazioni sociali, intervenendo sugli articoli 2621, 2621-bis, 2621-ter e 2622 del codice civile.

Nel presente contributo si vogliono effettuare alcune brevi riflessioni in merito agli aspetti concernenti i termini di prescrizione e l’utilizzabilità di custodia cautelare ed intercettazioni con riferimento al reato di false comunicazioni sociali, distinguendo fra società non quotate e società quotate.

Prescrizione.

Società non quotate

Per quanto riguarda i termini di prescrizione, si ricorda preliminarmente che per le società non quotate l’art. 2621 c.c. prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni. Occorre peraltro fare riferimento ai seguenti passaggi contenuti nel codice penale: (i) art. 157, comma 1, codice penale che dispone “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”, (ii) art. 158, comma 1, codice penale che dispone “Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione” e (iii) art. 161, comma 2, codice penale che dispone “Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere”. Detto questo, il reato di false comunicazioni sociali nelle società non quotate si prescrive, di conseguenza:

  • in 6 anni dalla consumazione in assenza di interruzione, ovvero
  • in 7 anni e 6 mesi dalla consumazione in presenza di interruzione.

Società quotate

Per quanto riguarda le società quotate, considerato che l’art. 2622 c.c. prevede per tali società la pena della reclusione da tre ad otto anni, il reato di false comunicazioni sociali si prescrive:

  • in 8 anni, dalla consumazione, in assenza di interruzione ovvero
  • in 10 anni, dalla consumazione, in presenza di interruzione.

Custodia cautelare.

Società non quotate

L’art. 280, comma 2, del codice di procedura penale prevede che  “La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni”. Di conseguenza, risulta di tutta evidenza come la custodia cautelare, al ricorrere delle altre condizioni richieste, può essere utilizzata anche in relazione alle false comunicazioni sociali relative a società non quotate.

Società quotate

In considerazione di quanto detto poc’anzi, si rileva che la custodia cautelare può ovviamente essere utilizzata anche con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 2622 c.c. relativo alle società quotate.

Intercettazioni.

Società non quotate

L’art. 266, comma 1, del codice di procedura penale prevede, per ciò che qui ci interessa, che “L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4”. Di conseguenza con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 2621, relativo alle società non quotate, le intercettazioni non saranno utilizzabili.

Società quotate

Diverso il discorso per le società quotate, nelle quali la pena della reclusione da tre ad otto anni autorizza ai sensi dell’art. 266, comma 1 del codice di procedura penale l’utilizzo di “intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione”.

 

Matteo Tambalo

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