Esonero contributi lavoratrici madri: le nuove istruzioni Inps per il lavoro domestico

Paolo Ballanti 12/05/23
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La Manovra 2022 (articolo 1, comma 137, Legge 30 dicembre 2021 numero 234) ha introdotto, in via sperimentale per l’anno 2022, un esonero contributi lavoratrici madri dipendenti del settore privato, quantificato in misura pari al 50%.

L’esonero in questione trova applicazione a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. L’applicazione di tale norma continua a produrre effetti anche per le lavoratrici domestiche madri che sono rientrate nel posto di lavoro entro il 31 dicembre 2022.

Facendo seguito alla Circolare numero 102/2022, con il Messaggio del 28 aprile 2023 numero 1552 l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la gestione dell’esonero contributi lavoratrici madri.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Esonero contributi lavoratrici madri: rientro al lavoro posticipato

Come precisato con il Messaggio Inps numero 4042/2022 l’agevolazione in parola trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, a patto che lo stesso sia avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Al riguardo, le possibili cause che possono posticipare il rientro effettivo al lavoro dell’interessata quali, a titolo esemplificativo, le ferie, la malattia e i permessi retribuiti, purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano “lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro al lavoro si sia verificato entro il 31 dicembre 2022” (Messaggio numero 1552/2023).

Esonero contributi lavoratrici madri: domanda Inps

I datori di lavoro domestico, al fine di poter richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo, dovranno inoltrare apposita domanda all’Inps, direttamente dal portale “inps.it attraverso il seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti – Esplora Imprese e liberi professionisti – Strumenti – Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Utilizza lo strumento” autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (livello 2), CIE o CNS.

Il datore di lavoro, una volta selezionata la voce “LD – Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici” potrà procedere all’inserimento della relativa domanda. Le richieste di esonero contributivo possono essere presentate esclusivamente solo se il rientro al lavoro è avvenuto entro il 31 dicembre 2022.

Per un riscontro immediato circa l’accoglimento della domanda, precisa l’Inps, è possibile inserire il protocollo della richiesta di maternità. In caso contrario, l’istanza sarà messa nello stato di verifica per la definizione della stessa da parte della sede Inps territorialmente competente. Ultimata la procedura di presentazione della domanda di esonero è possibile scaricarne la ricevuta in formato pdf e visualizzare tutte le informazioni in relazione anche allo stato di lavorazione.

Esonero contributi lavoratrici madri: accoglimento domanda

In caso di accoglimento dell’istanza di esonero sarà possibile generare dal Portale dei pagamenti gli Avvisi PagoPA ricalcolati.

Con riferimento ai trimestri per i quali è già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota a carico della lavoratrice da rimborsare alla stessa.
Per il rimborso “della contribuzione eventualmente versata in più il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica, come indicato nella circolare n. 170/2011, attraverso le consuete modalità previste in caso di contribuzione eccedente” (Messaggio Inps).

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Esonero contributi lavoratrici madri: importi

Con riferimento all’anno 2023 l’importo dei contributi con esonero del 50% è stato pubblicato al paragrafo 4 della Circolare numero 13/2023. Il Messaggio Inps del 28 aprile 2023 riporta le tabelle con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Tabella A
La tabella A contiene l’ammontare dei contributi con esonero del 50% senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, Legge 28 giugno 2012 numero 92:

Retribuzione oraria

 

Importo contributo orario

 

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (*)

Fino a 8,25 euro

7,31 euro

1,27 euro (0,18) (**)

1,28 euro (0,18) (**)

Oltre 8,25 euro;

Fino a 10,05 euro

8,25 euro

1,44 euro (0,20) (**)

1,45 euro (0,20) (**)

Oltre 10,05 euro

10,05 euro

1,76 euro (0,25) (**)

1,77 euro (0,25) (**)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

5,32 euro

0,92 euro (0,13) (**)

0,93 euro (0,13) (**)

(*) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto in caso di rapporto tra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge.
(**) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Tabella B
La tabella B contiene l’ammontare dei contributi con esonero del 50%, comprensivo del contributo addizionale citato, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Retribuzione oraria

 

Importo contributo orario

 

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (*)

Fino a 8,25 euro

7,31 euro

1,37 euro (0,18) (**)

1,38 euro (0,18) (**)

Oltre 8,25 euro;

Fino a 10,05 euro

8,25 euro

1,55 euro (0,20) (**)

1,56 euro (0,20) (**)

Oltre 10,05 euro

10,05 euro

1,90 euro (0,25) (**)

1,91 euro (0,25) (**)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

5,32 euro

1,00 euro (0,13) (**)

1,00 euro (0,13) (**)

(*) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto in caso di rapporto tra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge.
(**) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Esonero contributi lavoratrici madri: coefficienti di ripartizione

Per l’individuazione dei coefficienti di ripartizione valevoli dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 si confermano i valori pubblicati al paragrafo 4.1 della Circolare numero 13/2023, che non presentano variazioni rispetto a quelli relativi all’anno 2022.

Tabella A
Coefficienti senza contributo addizionale di cui alla Legge numero 92/2012 da applicare ai rapporti a tempo indeterminato con esonero al 50%.

Gestione

Lavoratrici domestiche con CUAF

 

Lavoratrici domestiche senza CUAF

 

 

Aliquote

Coefficienti

Aliquote

Coefficienti

F.P.L.D.

14,9175%

0,854505

14,9175%

0,848670

ASpI

1,0300%

0,059000

1,1500%

0,065425

C.U.A.F.

0,0000%

0,000000

/

/

Maternità

0,0000%

0,000000

0,0000%

0,000000

Inail

1,31%

0,075039

1,31%

0,074527

Fondo garanzia trattamento fine rapporto

0,20%

0,011456

0,20%

0,011378

TOTALE

17,4575%

1,000000

17,5775%

1,000000

Tabella B
Nella seguente tabella sono riportati i coefficienti comprensivi del contributo addizionale, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato, con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri di cui all’articolo 1, comma 137, Legge numero 234/2021.

Gestione

Lavoratrici domestiche con CUAF

 

Lavoratrici domestiche senza CUAF

 

 

Aliquote

Coefficienti

Aliquote

Coefficienti

F.P.L.D.

14,9175%

0,791065

14,9175%

0,786062

ASpI

1,0300%

0,054620

1,1500%

0,060598

C.U.A.F.

0,0000%

0,000000

/

/

Maternità

0,0000%

0,000000

0,0000%

0,000000

Inail

1,31%

0,069468

1,31%

0,069029

Contributo addizionale

1,40%

0,074241

1,40%

0,073772

Fondo garanzia trattamento fine rapporto

0,20%

0,010606

0,20%

0,010539

TOTALE

18,8575%

1,000000

18,9775%

1,000000

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