La Manovra 2022 (articolo 1, comma 137, Legge 30 dicembre 2021 numero 234) ha introdotto, in via sperimentale per l’anno 2022, un esonero contributi lavoratrici madri dipendenti del settore privato, quantificato in misura pari al 50%.
L’esonero in questione trova applicazione a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. L’applicazione di tale norma continua a produrre effetti anche per le lavoratrici domestiche madri che sono rientrate nel posto di lavoro entro il 31 dicembre 2022.
Facendo seguito alla Circolare numero 102/2022, con il Messaggio del 28 aprile 2023 numero 1552 l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la gestione dell’esonero contributi lavoratrici madri.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
Esonero contributi lavoratrici madri: rientro al lavoro posticipato
Come precisato con il Messaggio Inps numero 4042/2022 l’agevolazione in parola trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, a patto che lo stesso sia avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Al riguardo, le possibili cause che possono posticipare il rientro effettivo al lavoro dell’interessata quali, a titolo esemplificativo, le ferie, la malattia e i permessi retribuiti, purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano “lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro al lavoro si sia verificato entro il 31 dicembre 2022” (Messaggio numero 1552/2023).
Esonero contributi lavoratrici madri: domanda Inps
I datori di lavoro domestico, al fine di poter richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo, dovranno inoltrare apposita domanda all’Inps, direttamente dal portale “inps.it” attraverso il seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti – Esplora Imprese e liberi professionisti – Strumenti – Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Utilizza lo strumento” autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (livello 2), CIE o CNS.
Il datore di lavoro, una volta selezionata la voce “LD – Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici” potrà procedere all’inserimento della relativa domanda. Le richieste di esonero contributivo possono essere presentate esclusivamente solo se il rientro al lavoro è avvenuto entro il 31 dicembre 2022.
Per un riscontro immediato circa l’accoglimento della domanda, precisa l’Inps, è possibile inserire il protocollo della richiesta di maternità. In caso contrario, l’istanza sarà messa nello stato di verifica per la definizione della stessa da parte della sede Inps territorialmente competente. Ultimata la procedura di presentazione della domanda di esonero è possibile scaricarne la ricevuta in formato pdf e visualizzare tutte le informazioni in relazione anche allo stato di lavorazione.
Esonero contributi lavoratrici madri: accoglimento domanda
In caso di accoglimento dell’istanza di esonero sarà possibile generare dal Portale dei pagamenti gli Avvisi PagoPA ricalcolati.
Con riferimento ai trimestri per i quali è già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota a carico della lavoratrice da rimborsare alla stessa.
Per il rimborso “della contribuzione eventualmente versata in più il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica, come indicato nella circolare n. 170/2011, attraverso le consuete modalità previste in caso di contribuzione eccedente” (Messaggio Inps).
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Esonero contributi lavoratrici madri: importi
Con riferimento all’anno 2023 l’importo dei contributi con esonero del 50% è stato pubblicato al paragrafo 4 della Circolare numero 13/2023. Il Messaggio Inps del 28 aprile 2023 riporta le tabelle con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Tabella A
La tabella A contiene l’ammontare dei contributi con esonero del 50% senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, Legge 28 giugno 2012 numero 92:
Retribuzione oraria |
|
Importo contributo orario |
|
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (*) |
Fino a 8,25 euro |
7,31 euro |
1,27 euro (0,18) (**) |
1,28 euro (0,18) (**) |
Oltre 8,25 euro; Fino a 10,05 euro |
8,25 euro |
1,44 euro (0,20) (**) |
1,45 euro (0,20) (**) |
Oltre 10,05 euro |
10,05 euro |
1,76 euro (0,25) (**) |
1,77 euro (0,25) (**) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
5,32 euro |
0,92 euro (0,13) (**) |
0,93 euro (0,13) (**) |
(**) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Tabella B
La tabella B contiene l’ammontare dei contributi con esonero del 50%, comprensivo del contributo addizionale citato, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato.
Retribuzione oraria |
|
Importo contributo orario |
|
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (*) |
Fino a 8,25 euro |
7,31 euro |
1,37 euro (0,18) (**) |
1,38 euro (0,18) (**) |
Oltre 8,25 euro; Fino a 10,05 euro |
8,25 euro |
1,55 euro (0,20) (**) |
1,56 euro (0,20) (**) |
Oltre 10,05 euro |
10,05 euro |
1,90 euro (0,25) (**) |
1,91 euro (0,25) (**) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
5,32 euro |
1,00 euro (0,13) (**) |
1,00 euro (0,13) (**) |
(**) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Esonero contributi lavoratrici madri: coefficienti di ripartizione
Per l’individuazione dei coefficienti di ripartizione valevoli dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 si confermano i valori pubblicati al paragrafo 4.1 della Circolare numero 13/2023, che non presentano variazioni rispetto a quelli relativi all’anno 2022.
Tabella A
Coefficienti senza contributo addizionale di cui alla Legge numero 92/2012 da applicare ai rapporti a tempo indeterminato con esonero al 50%.
Gestione |
Lavoratrici domestiche con CUAF |
|
Lavoratrici domestiche senza CUAF |
|
|
Aliquote |
Coefficienti |
Aliquote |
Coefficienti |
F.P.L.D. |
14,9175% |
0,854505 |
14,9175% |
0,848670 |
ASpI |
1,0300% |
0,059000 |
1,1500% |
0,065425 |
C.U.A.F. |
0,0000% |
0,000000 |
/ |
/ |
Maternità |
0,0000% |
0,000000 |
0,0000% |
0,000000 |
Inail |
1,31% |
0,075039 |
1,31% |
0,074527 |
Fondo garanzia trattamento fine rapporto |
0,20% |
0,011456 |
0,20% |
0,011378 |
TOTALE |
17,4575% |
1,000000 |
17,5775% |
1,000000 |
Tabella B
Nella seguente tabella sono riportati i coefficienti comprensivi del contributo addizionale, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato, con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri di cui all’articolo 1, comma 137, Legge numero 234/2021.
Gestione |
Lavoratrici domestiche con CUAF |
|
Lavoratrici domestiche senza CUAF |
|
|
Aliquote |
Coefficienti |
Aliquote |
Coefficienti |
F.P.L.D. |
14,9175% |
0,791065 |
14,9175% |
0,786062 |
ASpI |
1,0300% |
0,054620 |
1,1500% |
0,060598 |
C.U.A.F. |
0,0000% |
0,000000 |
/ |
/ |
Maternità |
0,0000% |
0,000000 |
0,0000% |
0,000000 |
Inail |
1,31% |
0,069468 |
1,31% |
0,069029 |
Contributo addizionale |
1,40% |
0,074241 |
1,40% |
0,073772 |
Fondo garanzia trattamento fine rapporto |
0,20% |
0,010606 |
0,20% |
0,010539 |
TOTALE |
18,8575% |
1,000000 |
18,9775% |
1,000000 |
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