Esodati: chi rientra nella salvaguardia, tutte le istruzioni dell’Inps

Letizia Pieri 13/05/13
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Dopo il varo della riforma delle pensioni presentata dall’ex ministro Fornero, la parola “esodati” è all’ordine del giorno del linguaggio di politici e media, quale rovinoso effetto collaterale della manovra. Lo stesso governo Monti ha cercato di correre ai ripari predisponendo provvedimenti tampone, inutili e scoordinati, risultati soltanto in grado di creare caos a livello normativo. L’ultima comunicazione Inps cerca in proposito di riepilogare la situazione, ordinando l’intera predisposizione normativa che ha preso forma nel tempo. Per quanto riguarda il contenuto delle salvaguardie, esse, riassume l’Inps, prevedono che a determinati soggetti, maturanti i requisiti per l’accesso al pensionamento dopo il 31 dicembre 2011, seguitano ad applicarsi le norme vigenti ante riforma Fornero. Più specificatamente rientrano nel primo contingente di salvaguardati (includente 65.000 soggetti):

– 25.590 lavoratori collocati in mobilità;

– 3.460 lavoratori collocati in mobilità;

– 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore;

– 10.250 lavoratori autorizzati ai versamenti volontari prima del 4 dicembre;

– 950 lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio;

– 150 lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave;

– 6.890 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011 a seguito di accordi individuali o collettivi.

La trasmissione della comunicazione attestante l’accesso alla salvaguardia è ancora in fase di completamento. Coloro i quali maturano il diritto al pensionamento entro il mese di luglio 2013 hanno già ricevuto o comunque riceveranno anche una lettera indicativa della data di decorrenza della pensione.

Con riferimento, poi, alla seconda manovra di salvaguardia (quella comprensiva dei 55.000), la normativa stabilisce che l’Inps debba monitorare, in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro, tutte le domande di pensionamento. La copertura finanziaria, in tal caso, è prevista per gli anni 2012, 2013 e a decorrere dal 2014. Le tipologie di lavoratori salvaguardati incluse nella seconda tornata sono le seguenti:

– 40.000 lavoratori per i quali le imprese hanno accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali;

– 1.600 lavoratori per i quali era previsto da accordi l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore;

– 7.400 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria;

– 6.000 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro con accordi individuali o collettivi.

In particolare, l’Istituto previdenziale specifica, con attinenza ai lavoratori di cui alla lettera d), come essi debbano presentare istanza presso le Direzioni territoriali del lavoro entro e non oltre il termine del 21 maggio 2013. Le posizioni scartate dalla prima salvaguardia, dal momento che la decorrenza della pensione si pone oltre il 31 dicembre 2019, sono state riconsiderate nella salvaguardia dei 55.000.

La Legge di stabilità 2013 prevede infine un ulteriore aggiuntivo ampliamento della platea dei soggetti salvaguardati. Rientrano nella terza salvaguardia di 10.130 soggetti, le specifiche categorie di lavoratori:

– lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30/9/2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi stipulati entro il 31/12/2011;

– lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4/12/2011, anche se dopo tale data abbiano svolto qualsiasi attività, non a tempo indeterminato. Rientrano anche i lavoratori in mobilità;

– lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30/6/2012, in ragione di accordi d’incentivo all’ESODO stipulati entro il 31/12/2011.

Il decreto del 22 aprile 2013, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, sancisce le varie modalità di attuazione. I lavoratori cessati devono presentare domanda alla Dtl (Direzione Territoriale del Lavoro) entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto; i prosecutori volontari, viceversa, sono tenuti a trasmettere domanda direttamente all’Inps.

Letizia Pieri

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