Esclusività digitale e multicanalità: un’antitesi, o una possibile convergenza?

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Il primo gennaio 2014 è una data che costituirà un passaggio-cardine per l’amministrazione elettronica. Infatti in tale giorno entrerà in vigore il comma 3-bis dell’articolo 63 del Codice dell’amministrazione digitale, il quale, come sappiamo, stabilisce che tutte le pubbliche amministrazioni devono utilizzare “esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche’ per la richiesta di attestazioni e certificazioni”. Lo stesso articolo stabilisce, al comma 3-ter, che le amministrazioni “utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o iservizi dagli stessi resi”.

Si tratta di una norma che evidentemente ha la funzione di accompagnare in modo deciso l’attuazione dell’agenda digitale in Italia. Se la si legge con pragmatismo, però, suscita inevitabilmente perplessità, in relazione alla possibilità che il suo disposto possa trovare una piena e immediata attuazione, per due ragioni. Anzitutto, per la sua portata onnicomprensiva, dal punto di vista sia soggettivo (riguarda tutti gli enti pubblici, attraverso un rinvio al comma 2 del Codice), che oggettivo (copre pressoché tutto lo spettro dell’attività delle pubbliche amministrazioni); in secondo luogo, per la perentorietà con cui individua una data-limite oltre la quale la digitalizzazione deve essere unica regola assoluta e generale. Sulla valenza effettiva di una scadenza di questo tipo abbiamo già avuto occasione di riflettere quando il comma 3-bis era stato appena formulato.

Oggi, a meno di un mese dalla deadline, in realtà non si ha la certezza che la norma debba essere applicata, infatti essa prevedeva l’emanazione di un DPCM con cui si sarebbero dovute stabilire “le deroghe e le eventuali limitazioni”, e tale atto normativo non è stato finora prodotto. È però legittimo sostenere che la disposizione diventerà comunque precettiva il primo gennaio, anche in assenza del regolamento, in quanto quest’ultimo non avrebbe dovuto stabilire criteri attuativi, bensì – appunto – deroghe e limitazioni, peraltro “eventuali”, in mancanza delle quali la norma positiva è comunque valida.

Proviamo dunque ad entrare nella logica di un’applicazione sicura e immediata del “principio di esclusività” a partire dal primo gennaio prossimo. Il problema non sarebbe tanto quello della capacità delle amministrazioni di uniformarsi ad esso, sia perché occorre riconoscere che, almeno in parte, ciò è ormai tecnicamente possibile, sia (soprattutto) perché non si avrebbero conseguenze sanzionatorie nel caso in cui non vi fosse un’immediata ottemperanza da parte di tutti gli uffici.

La questione preminente è piuttosto un’altra: non sul “se” ma sul “come” adempiere alla norma. Quello che lo stesso legislatore battezza come “principio di esclusività”, va necessariamente ad unirsi alla costellazione dei princìpi già esistenti che animano l’amministrazione digitale, in particolare al principio di neutralità tecnologica, (introdotto dalla direttiva europea n. 93 del 1999 e mai venuto meno), e al principio della multicanalità, enucleato negli anni più recenti e divenuto cardine dell’agenda digitale.

Ad una prima analisi, può sembrare che il principio di esclusività digitale appaia in antitesi con tali princìpi, ispirati alla massima apertura rispetto ai possibili mezzi di produzione documentale e di comunicazione fra amministrazione e cittadini. In particolare, sembra porsi in contrasto con la multicanalità, se la si intende in un’accezione “forte”, come apertura a mezzi differenti dallo strumento telematico, e come condizione di permanenza dell’interazione tradizionale “fisica”, considerata anch’essa un “canale” da conservare. Alla base di questa concezione vi è l’idea che il digital divide non costituisca un fenomeno transitorio, ma uno stato intrinseco dell’amministrazione elettronica, destinato sì ad attenuarsi in alcune forme, ma a permanere o ad acuirsi in altre.

La realtà è che non vi è necessariamente incompatibilità tra i princìpi di multicanalità, e di esclusività tecnologica. L’articolo 63 del codice nonostante la sua apparente rigidità assoluta, può e deve avere un’interpretazione che consenta il permanere non solo non solo della multi-tecnologia, ma della multicanalità, anche nella sua accezione più ampia.

Di come ciò possa essere possibile si discuterà nell’intervento del sottoscritto al 10° DAE, il convegno nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico, il 12 dicembre 2013 a Roma presso il Tar Lazio, nella sessione dedicata ad “Agenda Digitale e Pubblica Amministrazione” (qui il link per iscriversi e qui il programma definitivo).

Daniele Marongiu

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