Equitalia: ecco come cancellare il fermo auto

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Equitalia

Oggi sul sito www.laleggepertutti.it, è stato pubblicato un interessante articolo sui diversi modi per far perdere di efficacia o far annullare il fermo auto iscritto da Equitalia a garanzia dei propri crediti.

Cancellazione del fermo per pagamento del debito

Sicuramente, il metodo più semplice per ottenere la cancellazione del fermo auto (o di qualsiasi altro bene mobile registrati come, per esempio, i motocicli) è nell’ipotesi in cui il contribuente abbia nel frattempo versato le somme. In tal caso, il provvedimento dovrà essere immediatamente revocato su semplice richiesta presentata allo sportello di Equitalia.

Cancellazione del fermo per annullamento della cartella

Il fermo perde inoltre efficacia nell’ipotesi in cui il Giudice tributario abbia annullato la cartella di pagamento, a prescindere dal fatto che la sentenza non sia ancora divenuta definitiva (quindi, in caso di decisione in primo grado sebbene soggetta all’appello), come confermato dalla stessa Equitalia [1]. In particolare, l’Agente della riscossione ha espressamente specificato che, in ipotesi di annullamento della cartella (o dell’avviso esecutivo) in processi ove l’agente della riscossione non ha preso parte, il contribuente può presentare apposita autodichiarazione, comportante l’immediato blocco delle azioni esecutive/cautelari.

Anche in questo caso, sarà sufficiente presentare una istanza allo sportello di Equitalia.

Annullamento del fermo per rateazione del debito con Equitalia

In ogni caso, l’adozione del fermo è inibita qualora il contribuente abbia ottenuto la rateazione delle somme iscritte a ruolo: in particolare, presentando una richiesta di pagamento dilazionata e dopo che la stessa sia stata accettata, ogni misura cautelare – come appunto il fermo o l’ipoteca – vengono revocati. A riguardo, tuttavia, Equitalia ha chiarito che la revoca del fermo scatta solo dopo il pagamento della prima rata del piano di rateazione [2].

In tale ipotesi, la revoca dovrebbe avvenire in automatico, senza bisogno di presentare richieste espresse, sebbene potrebbe ben avvenire che l’Agente per la riscossione dimentichi di provvedere e, in tal caso, sarà necessario “ricordarglielo”.

Ecco, allora come fare: al fine di ottenere la cancellazione del fermo, il contribuente può chiedere all’agente della riscossione la dilazione del pagamento delle somme dovute. In caso di concessione della dilazione, infatti, il pagamento della prima rata comporta la revoca del fermo di beni mobili registrati in precedenza adottato. In alternativa, il contribuente può sempre optare per il pagamento per intero delle somme dovute o attendere l’esito favorevole del contenzioso.

 Utilizzo dell’automobile per lavoro

A seguito, poi, dell’approvazione del cosiddetto Decreto del fare del 2013 [3], è possibile ottenere la cancellazione del fermo auto a condizione che il contribuente dimostri che il mezzo “bloccato” da Equitalia gli è indispensabile (e quindi è anche l’unico a sua disposizione) per poter lavorare. Il che vale tanto per i liberi professionisti, quanto per i lavoratori dipendenti. Lo scopo della nuova norma è quello di tutelare il lavoro e il sostentamento della famiglia che, senza appunto la possibilità di guadagno, verrebbero pregiudicati.

Con due diverse sentenze, infatti, la giurisprudenza ha confermato la revoca del fermo tanto per un lavoratore dipendente [4], impossibilitato ad utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro, quanto per un libero professionista (nella specie, un avvocato [5]) che, altrimenti, avrebbe perso clienti, incarichi e parcelle.

Al fine di evitare l’iscrizione del fermo amministrativo, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla notifica del preavviso di fermo, il contribuente dovrà recarsi presso lo sportello dell’agente della riscossione e dimostrare che l’autovettura è strumentale alla sua attività professionale. Tale dimostrazione, in particolare, dovrà avvenire non solo con l’esibizione dei libri contabili ma anche mediante l’indicazione delle effettive esigenze operative che il veicolo soddisfa. In caso di diniego da parte di Equitalia, si può ricorrere al giudice.

Si ritiene che la prova dell’utilizzo strumentale potrebbe essere fornita – allo Stato ed in attesa degli opportuni approfondimenti di prassi – con l’esibizione presso lo sportello dell’Agente della riscossione di apposita istanza corredata da:

– copia della fattura di acquisto del mezzo;

– copia del certificato di proprietà del veicolo;

– copia del libretto di circolazione del mezzo che identifichi la codifica attribuita agli Uffici competenti;

– copia di stralcio del registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia riscontrabile la presenza del bene ammortizzabile (o già interamente ammortizzato).

 La sospensione del fermo

L’efficacia del fermo può essere sospesa [6], nel momento di presentazione di una opposizione alla cartella esattoriale o al fermo stesso, a condizione che il contribuente dimostri la potenziale fondatezza della pretesa fatta valere e il danno grave ed irreparabile (qualora ad esempio il veicolo sia strumentale a recarsi presso il luogo di lavoro).

In ogni caso, la sospensione non comporta la cancellazione del provvedimento, in quanto ciò si concretizzerebbe in un’anticipazione dell’eventuale sentenza di accoglimento, ma consente soltanto la circolazione del veicolo, e, ovviamente, l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative.

Come funziona il fermo?

Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati è una misura cautelare adottabile dall’agente della riscossione qualora, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o una volta affidato il credito dall’Agenzia in caso di accertamento esecutivo, il contribuente o il coobbligato non abbiano provveduto al versamento delle somme.

Tale istituto provoca una sorta di effetto interdittivo sulla circolazione del veicolo intestato al debitore o al coobbligato, anche se non ne comporta l’inalienabilità.

Questo provvedimento di beni mobili registrati è adottato da Equitalia indipendentemente dal debito non pagato.

Inoltre, come l’iscrizione di ipoteca, anche il fermo deve essere preceduto da una comunicazione preventiva di intimazione a pagare e deve, a pena di nullità, essere preceduto dalla regolare notifica della cartella di pagamento o dell’atto di accertamento esecutivo.

Cosa si può fare con il fermo auto?

Ricordiamo che, in pendenza di fermo, l’auto non può essere né utilizzata, né rottamata. Tutt’al più l’auto può essere venduta, ma, in tal caso, la misura del fermo resta sul bene stesso e si trasferisce, con tutti i suoi vincoli, sul nuovo acquirente. Quest’ultimo non eredita il debito delle cartelle, ma è chiaro che, se vuole utilizzare il mezzo, dovrà adoperarsi – nell’inerzia del precedente titolare – di estinguere la morosità (leggi “Si può vendere l’auto con il fermo?”).

Come far sospendere la cartella di Equitalia prima che arrivi il fermo

Il debitore a cui viene notificato da Equitalia il primo atto di riscossione utile (cartella di pagamento o comunicazione di presa in carico delle somme dell’accertamento esecutivo) o un atto cautelare (es. preavviso di fermo o di iscrizione di ipoteca) o esecutivo (es. pignoramento) può chiedere l’immediata sospensione della riscossione. A tal fine deve presentare (tramite raccomandata o anche in via telematica) all’AdR, entro 90 giorni dalla notifica (attualmente è in corso una modifica che ridurrà tale termine a 60 giorni), una dichiarazione e la relativa documentazione attestante che:

a) il diritto di credito azionato è interessato da prescrizione o decadenza intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

b) l’ente creditore ha emesso un provvedimento di sgravio del credito;

c) l’ente creditore ha concesso la sospensione amministrativa;

d) il credito è stato in tutto o in parte annullato o sospeso in un giudizio al quale l’AdR non ha preso parte;

e) in data antecedente alla formazione del ruolo, è stato effettuato un pagamento in favore dell’ente creditore riconducibile al ruolo in oggetto;

f) qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

La presentazione della dichiarazione sospende automaticamente la riscossione, quantomeno fino alla decisione sulla stessa.

[1] Equitalia, Direttiva 6 maggio 2010, n. 10.

[2] Equitalia, Direttiva 27 marzo 2008, n. 12.

[3] DL n.69/2013.

[4] Ctp Milano sent. n. 9202 del 29.10.2015.

[5] CTP Perugia, sent. n. 40/15.

[6] Ai sensi dell’art. 47, D.Lgs. 546/1992.

Redazione MotoriOggi

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