Elemento perequativo: computo per la pensione, non per il Tfr

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Con il Messaggio n. 3224 del 30 agosto 2018, l’INPS è intervenuto a fornire utili chiarimenti circa l’assoggettabilità contributiva della nuova voce retributiva “elemento perequativo” introdotta nei CCNL dei dipendenti pubblici nel triennio 2016-2018, sottoscritti nel periodo febbraio-maggio 2018. In particolare è stato specificato che la voce stipendiale in trattazione, prevista per sostenere l’aumento della retribuzione fino al 31 dicembre 2018, è imponibile ai fini pensionistici e quindi concorre, conseguentemente, al computo per la pensione.

Differente è il discorso per i TFS (Trattamento di fine servizio) e il TFR (Trattamento di fine rapporto); in questi casi l’elemento perequativo non concorre alla determinazione della prestazione, non rientrando di conseguenza nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPALS ed ex INADEL.

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Elemento perequativo, CCNL pubblici 2016-2018: cos’è?

Nella busta paga dei dipendenti statali, ed in particolare di coloro che hanno sottoscritto contratti nel periodo febbraio-maggio 2018, il CCNL ha riconosciuto per un periodo limitato, con cadenza mensile dal mese di marzo al mese di dicembre 2018, un elemento perequativo per sostenere l’aumento della retribuzione fino a fine anno.

Elemento perequativo, CCNL pubblici 2016-2018: quando viene liquidato?

Esso viene corrisposto esclusivamente se il lavoratore ha superato nell’arco di un mese un periodo di lavoro superiore a 15 giorni. Non spetta, invece, se non si superano i 15 giorni di lavoro nel mese di riferimento ovvero se nel medesimo mese il lavoratore non riceve lo stipendio tabellare, per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

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Detto emolumento deve essere corrisposto per periodi di lavoro superiori a 15 giorni. Non è dovuto, invece, fatte salve le specifiche eccezioni per il personale della scuola e degli Istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica destinatario di supplenze brevi e saltuarie (cfr. art. 37, comma 4, e art. 107, comma 4, CCNL comparto “Istruzione Ricerca”, sezione “Scuola e “Afam”), per periodi di lavoro mensili inferiori a 15 giorni o nei mesi in cui non è corrisposto lo stipendio tabellare, per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Elemento perequativo, CCNL pubblici 2016-2018: imponibile ai fini INPS

Come accennato in premessa, l’elemento perequativo è imponibile ai fini previdenziali; ciò significa che anche su queste voci l’Amministrazione pubblica è tenuta a calcolarci i contributi INPS da versare in favore dei propri dipendenti.

Infatti, gli articoli 49 e 51 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni) stabiliscono l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente e, quindi, la totale imponibilità di tutti gli emolumenti che il lavoratore riceve in relazione alla prestazione di lavoro resa con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro

Da ricordare che l’elemento perequativo concorre anche ai fini della determinazione dell’imponibile della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché dell’Assicurazione sociale vita (gestione ex ENPDEP).

Di converso, l’elemento perequativo non rientra:

  • nel computo della c.d. “retribuzione virtuale”, che sarebbe la retribuzione che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio, nel caso di assenze per il verificarsi dell’evento malattia;
  • nel computo della retribuzione utile al calcolo della contribuzione figurativa nelle ipotesi di assenza dal servizio, con retribuzione ridotta o nulla;
  • nel computo della base annua maggiorabile del 18%, di cui all’articolo 43 del D.P.R.  n. 1092/1973, né tra le voci retributive di cui all’articolo 13, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 503/1992 (quota A).

Elemento perequativo, CCNL pubblici 2016-2018: imponibilità ai fini TFS e TFR

In riferimento al TFS e TFR, l’INPS ritiene che l’elemento perequativo non concorre alla determinazione della prestazione e quindi non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL. Infatti, le sole voci retributive assoggettabili all’erogazione dell’indennità di buonuscita e dell’indennità premio di servizio, sono solo quelle utili ai fini della prestazione.

Daniele Bonaddio

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