In tal senso, alcuni esempi riguardano i principi regolatori delle parti comuni (articolo 1117 del Codice civile e alla disciplina del sottotetto); il distacco dell’impianto di riscaldamento (all’articolo 118 del Codice civile); la questione del consenso unanime (all’articolo 119 in riferimento alla divisione dei beni comuni); l’obbligatorietà di esibizione e consegna da parte dell’amministratore della copia documentale agli aventi diritto; le cause che non sono tassative e codificate che essendo gravemente irregolari possono dar luogo a revoca dell’amministratore (all’articolo 1129); l’obbligo di rendiconto annuale (all’articolo 1130 del Codice civile); l’autonomia dell’amministratore nella richiesta di decreto ingiuntivo (all’articolo 63 del Dispositivo di attuazione del Codice civile); e infine la produzione delle spese condominiali in sede fallimentare (all’articolo 30 della legge 220/2012).
Ci sono poi precetti la cui applicabilità viene riferita a fattispecie già esistenti, esclusivamente però compiute a partire dal 18 giugno 2013, come ad esempio: le norme che disciplinano le attività sulle parti comuni previste dagli articoli 1117 bis e 1122 ter (nonostante l’articolo 155 bis contenuto nelle Disposizioni di attuazione sancisce la possibilità per l’assemblea di intervenire anche sugli impianti che già esistono alla data di entrata in vigore); e ancora le norme relative a revisione e variazione delle tabelle millesimali (all’articolo 69 delle Disposizioni di attuazione); la tenuta dei registri riguardanti l’”anagrafica condominiale” (all’articolo 1130 del Codice civile); le norme disciplinanti la convocazione, il funzionamento e le maggioranze assembleari (ivi compresi i limiti fissati a 200 millesimi per le deleghe nei condomini con oltre 20 condomini e il divieto di delega all’amministratore); e infine l’impugnativa dei relativi deliberati (agli articoli 1135, 1136, 1137 del Codice civile e 66-67 delle Disposizioni di attuazione). L’ultima norma che può considerarsi idonea ai fini dell’incidenza sulla legittimità dei regolamenti condominiali anche vigenti è quella che richiama l’articolo 1130 del Codice civile, sancendo l’illegittimità del divieto di detenere animali domestici.
Le regole riguardanti invece la gestione annuale o tutte quelle attività che hanno avuto inizio sotto la precedente normativa senza aver ancora esaurito i rispettivi effetti, in qualità del principio di irretroattività, conoscono applicabilità soltanto all’esaurimento degli effetti medesimi. In tal senso, tutte le norme attinenti alle procedure di nomina, revoca, durata e relativi risvolti dell’amministratore (all’articolo 1129 del Codice civile) troveranno efficacia effettiva sulle nomine attuate soltanto successivamente a tale data; allo stesso modo anche le modalità di rendicontazione (all’articolo 1130 bis) saranno applicabili ai bilanci degli esercizi iniziati sotto la vigenza della nuova normativa; così pure quelle disciplinanti la responsabilità patrimoniale (all’articolo 63 e 67 delle Disposizioni di attuazione) avranno effetto sulle obbligazioni nate dopo il 18 giugno 2013. L’ultima tematica degna d’importanza ai fini dell’applicabilità riguarda infine l’ambito processuale: in tal caso sono da ritenersi applicabili anche ai giudizi pendenti tutte le nuove norme che hanno natura processuale (all’articolo 1137 del Codice civile e agli articolo 64 e 69 delle Disposizioni di attuazione), ad eccezione degli effetti già pienamente definiti.
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