Una buona notizia per tutti i dipendenti donatori di sangue è il riconoscimento di un’assenza retribuita dall’INPS per l’intera giornata lavorativa in cui si effettua la donazione di sangue o emocomponenti.
La previsione, contenuta all’articolo 1 della Legge 13 luglio 1967, numero 584, in considerazione dell’importanza che riveste l’atto stesso della donazione, permette ai lavoratori che cedono gratuitamente il sangue di godere di una giornata di riposo senza per questo subire una perdita economica.
Il tema della donazione di sangue è stato di recente trattato dall’Inps con circolare n.96 del 26 maggio 2025, fornendo una serie di istruzioni operative per il rimborso ai datori di lavoro privati delle retribuzioni corrisposte per i periodi di riposo fruiti dai dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione.
Indice
Donazione gratuita di sangue
Hanno diritto ad un permesso retribuito per l’intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione i lavoratori subordinati che donano gratuitamente sangue o emocomponenti.
Il diritto è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla categoria e dal settore di appartenenza, compresi i lavoratori domestici.
L’INPS riconosce il rimborso al datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte ai dipendenti del settore privato.
Permesso retribuito per donatori di sangue
Il permesso retribuito spetta al dipendente per l’intera giornata lavorativa interessata dalla donazione.
Il periodo di riposo ha una durata di 24 ore, decorrenti dal momento in cui il dipendente si è assentato dal lavoro per il prelievo o, in mancanza di tale riferimento, dal momento della donazione risultante dal certificato medico. La retribuzione spettante al dipendente interessa le sole ore di lavoro effettivamente non prestate, nell’arco temporale delle 24 ore.
Come chiarito dall’INPS con Circolare numero 96/2025 al lavoratore che ha effettuato la donazione sangue spetta la retribuzione corrispondente alle ore non lavorate, ricadenti nel periodo di riposo, calcolata considerando il compenso chesarebbero stato percepito“in busta paga (con riferimento alle voci fisse e continuative a esclusione degli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente) in caso di effettiva prestazione dell’attività lavorativa”.
Facciamo l’esempio di un orario lavorativo giornaliero dalle 8 alle 16 dal lunedì al venerdì.
Il dipendente si assenta alle 10 del lunedì per la donazione.
Il periodo di riposo ha una durata di 24 ore che terminano alle 10 del martedì.
Il permesso retribuito, pertanto, interessa l’arco temporale di 8 ore totali:
- Dalle 10 alle 16 del lunedì;
- Dalle 8 alle 10 del martedì;
Al contrario, se lo stesso lavoratore effettua la donazione alle 8 del sabato non spetta alcun permesso retribuito dal momento che le 24 ore di riposo terminano la domenica alle 8.
Requisiti per i permessi
Affinché sussista il diritto del dipendente alla giornata di riposo e alla relativa retribuzione (con conseguente facoltà del datore di lavoro di chiedere il rimborso all’INPS) devono sussistere tre requisiti, riguardanti:
- quantità di sangue donato;
- caratteristiche del centro che ha effettuato il prelievo;
- dichiarazione del dipendente.
Quantitativo minimo della donazione
Il quantitativo minimo della donazione è fissato in 250 grammi, come risultante dal certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo.
Il documento certificativo deve peraltro contenere:
- il codice fiscale dell’ASL / Azienda Ospedaliera o dell’Associazione / Federazione di volontariato responsabile dell’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione;
- i dati anagrafici del donatore, rilevati da un valido documento di riconoscimento, i cui estremi devono essere annotati sul certificato;
- la gratuità della donazione;
- il giorno e l’ora del prelievo.
Dichiarazione del donatore
Il datore di lavoro è necessario che acquisisca apposita dichiarazione rilasciata dal donatore, dove risulta:
- il godimento della giornata di riposo e della relativa retribuzione (specificata nel suo ammontare);
- la gratuità della cessione del sangue.
Inidoneità alla donazione
Il dipendente giudicato inidoneo alla donazione sangue ha diritto alla retribuzione per il solo tempo necessario all’accertamento dell’inidoneità.
Di conseguenza, spetta la retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità.
Tale intervallo di tempo dev’essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro transfusionale che al tempo necessario per lo spostamento del lavoratore alla sede di servizio.
I rimborsi Inps
Il datore di lavoro, entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il dipendente ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione, può ottenere il rimborso dall’INPS dell’importo della retribuzione corrisposta in busta paga per i periodi di assenza dell’interessato.
A tal proposito è fatto carico al datore di lavoro di conservare la documentazione (certificati medici e dichiarazioni dei donatori ovvero il certificato di inidoneità) per un periodo di dieci anni. Di norma il datore di lavoro recupera le somme anticipate in busta paga per effetto dell’assenza retribuita, a mezzo corrispondente conguaglio (riduzione) dei contributi e degli importi da versare all’INPS con modello F24.
A seguire è obbligatorio compilare il flusso telematico UniEmens (da trasmettere all’INPS entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di competenza della denuncia) specificando i dati informativi relativi alla tipologia di assenza intervenuta nel mese, nonché quelli relativi al conguaglio della retribuzione anticipata.
L’esposizione dei dati in UniEmens deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dall’INPS con la Circolare numero 96/2025.
Per le realtà che non operano con il sistema del conguaglio, le somme corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori domestici, sono rimborsate dall’INPS direttamente ai datori di lavoro. Questi ultimi sono tenuti a trasmettere apposita istanza telematica all’Istituto (secondo le istruzioni fornite con Circolare numero 5/2012) entro e non oltre la fine del mese successivo quello in cui è avvenuta la donazione sangue o si è verificata l’inidoneità.
Centri autorizzati al prelievo di sangue
Per poter beneficiare degli effetti retributivi e normativi descritti il prelievo di sangue deve risultare dal certificato redatto dal medico responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale o dell’unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (vedi Fidas) che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione e l’accreditamento secondo le modalità previste dalle Regioni e Province autonome.
Il certificato riporta inoltre il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione / Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione.
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