Dopo le novità legislative sulla documentazione a bordo del veicolo, è lecito chiedersi quali sono i documenti obbligatori da tenere in auto.
Premesso che il contrassegno assicurativo è andato in “pensione”, questo non significa che l’assicurazione RCA non sia più obbligatoria, anzi, la copertura assicurativa per la responsabilità civile è ancora prevista e dettata dall’art.193 del codice della strada.
In esso si legge che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848,00 a euro 3.393,00, la stessa è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui trattesi è ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale già sopra riportata. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
È bene ricordare che l’applicazione dell’articolo 13, terzo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, implica che l’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo.
In materia dell’istituto assicurativo è bene ricordare che la documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature in dotazione alle Forze di Polizia, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.
In forza dell’art. 180 del codice della strada, il certificato di assicurazione deve essere esibito al controllo delle Forze di Polizia.
Analogo concetto vale anche per il certificato di proprietà dell’auto, questo documento cartaceo non era obbligatorio da tenere in auto.
Il certificato di proprietà, che ha sostituito il foglio complementare, è il documento che attesta lo stato giuridico attuale del veicolo ed è rilasciato dalle unità territoriali dell’ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Non è un documento necessario per la circolazione del veicolo, ma deve essere custodito con cura dal proprietario del veicolo (è opportuno venga conservato in casa piuttosto che nell’autovettura) ed è necessario per presentare ogni successiva richiesta al PRA.
Dal 5 ottobre 2015 il Certificato di Proprietà dei veicoli a motore diventa digitale.
La digitalizzazione del Certificato di Proprietà è in linea con le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.) e comporta una serie di vantaggi per il cittadino in quanto il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) non può più essere smarrito o sottratto e, quindi, non dovrà più essere richiesto al PRA il duplicato con evidente risparmio di tempo e denaro.
Inoltre vengono garantiti maggiori livelli di sicurezza del documento che non potrà più essere contraffatto.
Al cittadino che dal 5 ottobre richiede una formalità al PRA, per la quale è previsto il rilascio del Certificato di Proprietà, viene emesso un CdP digitale – CDPD – che risiede nei Sistemi informativi ACI e viene consegnata una ricevuta contenente un codice d’accesso attraverso il quale è possibile visualizzare la ricevuta e il CDPD con le seguenti modalità:
- attraverso la lettura mediante smartphone o altro dispositivo idoneo del QR-code presente sulla ricevuta;
- collegandosi all’indirizzo web indicato nella ricevuta digitando il codice di accesso;
- tramite la funzione “Consulta il Certificato di Proprietà Digitale”.
Attraverso le funzioni sopra descritte è possibile verificare l’autenticità della ricevuta e selezionare un link per la sola visualizzazione del CDPD.
Se, successivamente all’emissione del CDPD, sono intervenute modifiche sullo stato giuridico del veicolo (es. iscrizione di fermo amministrativo), al momento della consultazione web, il sistema segnalerà che sono intervenute variazioni. In questi casi è consigliabile effettuare una visura al PRA per verificare quali variazioni sono intervenute.
Le visure possono essere effettuate presso le Unità Territoriali ACI PRA pagando solo l’importo di legge pari a 6,00 euro oppure tramite il servizio on line Visurenet dell’ACI al costo di 8,81 euro, comprensivi dei costi di servizio telematico e intermediazione finanziaria. La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo, risultanti in quel momento.
Se la ricevuta con il codice d’accesso viene smarrita è possibile chiedere una ristampa gratuita rivolgendosi direttamente allo STA che l’ha rilasciata precedentemente.
Inoltre, nel caso in cui non si è sicuri se sul proprio veicolo è stato rilasciato o meno un CDPD è possibile utilizzare la funzione “Verifica tipo CdP”.
Anche se il CDPD viene conservato digitalmente negli Archivi dell’ACI, la proprietà del documento rimane esclusivamente dell’intestatario del veicolo e solo questo (o eventuale soggetto avente titolo) può disporne.
Come fare per richiedere una formalità al PRA in presenza di CdP digitale (CDPD):
Se si è in possesso di un CDPD e si deve effettuare una formalità al PRA occorre rivolgersi, a uno Sportello Telematico dell’Automobilista.
La richiesta della formalità può essere presentata solo dall’intestatario o avente titolo, non essendo il semplice possesso della ricevuta con i codici di accesso titolo sufficiente.
Se la richiesta è presentata tramite un terzo soggetto delegato è necessario presentare allo STA una Delega sottoscritta dall’intestatario o avente titolo con allegata fotocopia del documento di identità.
Presso lo STA si potrà chiedere l’espletamento dell’intera formalità o, qualora la formalità non possa essere conclusa presso lo stesso STA (ad es. se vi è la necessità di redigere l’atto di vendita che prevede la firma di più soggetti diversi), potrà essere chiesta, senza il pagamento di alcuna tariffa pubblica, la predisposizione del supporto cartaceo necessario per completare la formalità presso altro STA.
Quali documenti è necessario tenere in auto
La risposta a questa domanda è contenuta nell’art. 180, Possesso dei documenti di circolazione e di guida. Esso prevede che per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
- a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
- b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici;
- c) l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera, nonché un documento personale di riconoscimento;
- d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
Altri documenti sono considerati facoltativi, a titolo esemplificativo si annovera la “carta verde”
La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero essendo in regola con l’obbligo dell’assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto) obbligatoria nel Paese visitato.
La carta verde è rilasciata sotto la responsabilità dell’Ufficio Nazionale di Assicurazione (Bureau) del Paese d’immatricolazione del veicolo.
A cosa serve la carta verde
Permette al conducente di un veicolo che si reca in un Paese estero di entrare e circolare in questo Paese avendo adempiuto agli obblighi previsti dalla legge del Paese visitato per l’assicurazione RCA.
Se l’automobilista non ha con sé una valida carta verde, deve acquistare alla frontiera del Paese che intende visitare un’apposita polizza temporanea: solo così gli sarà possibile entrare in quel Paese.
Poiché la polizza di assicurazione temporanea da acquistare alla frontiera è molto più costosa della carta verde, è bene che prima di affrontare un viaggio per l’estero l’automobilista si accerti di avere la carta verde richiedendola eventualmente al proprio assicuratore.
Come ottenere la carta verde
Per il rilascio della carta verde è necessario rivolgersi al proprio assicuratore per la RC auto.
Le Imprese di assicurazione hanno libera facoltà di escludere la garanzia per alcuni Paesi extra SEE barrando la relativa casella sulla carta verde. L’UCI non dispone di informazioni circa le esclusioni operate dalle Imprese.
Il Modello della Constatazione Amichevole CAI/CID, è quel modulo che ti consegnano le compagnie assicuratrici al momento della stipula del contratto assicurativo e del rinnovo. Esso serve per appuntare i dati dei veicoli e delle persone coinvolte in un sinistro, con le relative dinamiche.
La sua compilazione è importante perché può aiutarci non solo a denunciare un sinistro e risolverlo il prima possibile, ma se compilato correttamente e in modo completo può anche ridurre i tempi per l’offerta del risarcimento.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento