Divorzio breve. Precisazioni su separazione e presenza di figli

Scarica PDF Stampa
TERMINI RIDOTTI

La novità più importante introdotta dalla l. n. 55/2015 è l’abbreviazione dei termini, prima di tre anni in ogni caso, che devono intercorrere tra separazione e divorzio, ma nulla è cambiato in merito ai presupposti e all’iter della procedura.

Se i due coniugi si separano consensualmente, potranno chiedere il divorzio dopo sei mesi dal momento in cui la separazione è definita con l’omologa.

Se invece la separazione è giudiziale bisognerà attendere un anno dalla pronuncia della separazione con sentenza passata in giudicato. I dodici mesi decorrono dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

In entrambi i casi, resta fermo il requisito della mancata interruzione: la separazione dovrà essersi “protratta ininterrottamente” e l’eventuale sospensione dovrà essere eccepita dalla parte convenuta.

 

SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA COMUNIONE DEI BENI

L’altra grande novità introdotta dalla l. n. 55/2015 è lo scioglimento anticipato della comunione dei beni tra i coniugi.

Sinora era prevista con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Con la nuova legge lo scioglimento della comunione dei beni  è anticipato al momento in cui il Presidente del Tribunale, all’udienza di comparizione, autorizza la coppia a vivere separata (per le separazioni giudiziali), ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato (per le consensuali).
DIVORZIO PRESSO IL COMUNE  O NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Una volta decorso il termine abbreviato (di sei o dodici mesi a seconda dei casi) introdotto dalla riforma, i coniugi che intendono divorziare, oltre che in Tribunale  possono utilizzare gli Istituti della negoziazione assistita introdotta dal c.d. “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014), rivolgendosi ad un avvocato (per parte) e formalizzando un accordo per la cessazione del rapporto coniugale, ovvero optando per il divorzio fai-da-te presentandosi in Comune e sottoscrivendo un accordo di fronte all’Ufficiale di Stato Civile.

Le procedure sopraindicate sono possibili anche per la separazione (solo se consensuale). Ottenuta la Separazione, i coniugi beneficiano della medesima riduzione dei termini per il divorzio introdotta dalla riforma.

 

PRESENZA DI FIGLI

A)    Divorzio breve in Tribunale. I termini brevi per divorziare, sei mesi o dodici a seconda dei casi, introdotti dalla riforma n. 55/2015 valgono a prescindere dalla presenza o meno di figli.

 

B)    Divorzio breve presso gli Uffici del Comune. Una volta decorsi questi termini (anche nel caso in cui ci si separi usufruendo delle procedure introdotte dal decreto giustizia), i coniugi potranno divorziare in Comune, sottoscrivendo l’accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, soltanto se non hanno figli minori, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti ovvero portatori di handicap grave. Da precisare ulteriormente che la procedura dinnanzi all’Ufficio Comunale non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Al riguardo,  il Ministero ha chiarito che sono vietati soltanto quei patti “produttivi di effetti traslativi di diritti reali”, mentre è possibile la previsione da parte dei coniugi dell’assegno di mantenimento o divorzile.

 

 

C)     Divorzio con la Negoziazione Assistita. Quanto alla Negoziazione Assistita, invece, con l’ausilio di un avvocato per parte, la stessa potrà essere esperita anche in presenza di prole minorenne, incapace, con handicap grave o economicamente non autosufficiente.

 

DISCIPLINA TRANSITORIA

Per espresso disposto della l. n. 55/2015, le nuove regole si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge “anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data”.

 

 

VAI AL TESTO DEFINITIVO DEL DIVORZIO BREVE

Emanuela Foligno

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento