In definitiva, possiamo affermare che, come già a suo tempo attestato dal TAR Toscana, l’ordinanza del sindaco di Firenze che, nel 2005, aveva limitato l’accesso dei SUV nel centro storico, è legittima. Lo sancisce, confermando la sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato che, (sez. V) con sentenza 13-11-2015, n. 5191, ha riepilogato due argomenti giuridici di rilevante importanza: il primo, attiene alla natura del potere provvedimentale del Comune di regolare la circolazione stradale; il secondo, attiene alla competenza del Sindaco che, continua a poter esprimere atti di disciplina della circolazione stradale.
Con ordine:
- La natura del potere provvedimentale del Comune di regolare la circolazione stradale.
Circa lo scrutinio della legittimità dei provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati si è evidenziato come tali atti siano espressionedi scelte latamente discrezionali, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza.
- La competenza del Sindaco in materia di disciplina della circolazione stradale.
Come ebbe a rilevare la Sezione II del Consiglio di Stato (parere del 2 aprile 2003 n. 1661) le misure previste dall’art. 7 del Codice della Strada devono intendersi oggi, di norma, rimesse alla competenza della dirigenza comunale; tuttavia esiste una deroga a tale principio per le “misure di maggiore impatto sull’intera collettività locale, per le quali lo stesso articolo del Codice prevede l’intervento di un organo politico” (per un’impostazione simile cfr. Cass. Civ., Sez. II, 6 novembre 2006 n. 23622). Il citato art. 7, al suo comma 9, nel riservare alla Giunta il compito di “delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”, stabilisce anche che “in caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta”. di Pino Napolitano per passiamo.it
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