Dismissione società strumentali: la circolare dell’Antitrust

Redazione 11/10/13
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Nuova circolare dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, in relazione all’obbligo di dismissione delle società strumentali degli enti locali, cioè di quegli enti societari che ricavano dal proprio ente di riferimento almeno il 90% dei ricavi.  L’Antitrust ha diramato le nuove istruzioni per gli enti locali e le altre amministrazioni obbligate alla privatizzazione delle società pubbliche partecipate, disciplinando le modalità di richiesta di parere in deroga per il mantenimento di società strumentali in house. Attualmente la norma, contenuta all’art. 4 del DL 95/2012, pone il termine del 31 dicembre 2013, per alienare o porre in liquidazione le partecipazioni in tali società, anche se fino a ora si è mosso ben poco e non è da escludere una nuova proroga.

Lo stesso art. 4, al comma 3, esclude dalla sua applicazione i casi nei quali, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l’amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato.

In tal caso, l’amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini, predispone  un’analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione.

L’Autorità, con il provvedimento del 3 settembre 2013 n. 24512, ha quindi modificato il formulario per le comunicazioni e la richiesta di parere in modo da rendere conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 23 luglio 2013, che ha ridefinito il novero degli enti vincolati dall’obbligo di dismissione.

Così il provvedimento precisa di applicarsi, in ambito regionale e locale, alle sole società strumentali degli enti locali delle Regioni a statuto ordinario e, fuori da tale ambito, le società strumentali delle altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In ossequio agli insegnamenti della Consulta vengono quindi lasciate fuori le società delle Regioni e quelle dei Comuni e delle Province delle Regioni a statuto speciale.

Viene chiarito che gli obblighi di dismissione si riferiscono anche alle società strumentali già titolari dei requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario e nazionale per la gestione in house, in particolare della partecipazione pubblica al 100%.

Si ribadisce che le ipotesi di deroga rivestono carattere eccezionale, e devono formare oggetto di adeguata istruttoria e relativa motivazione e giustificazione da parte delle amministrazioni.

L’amministrazione che vuole ottenere la deroga dovrà quindi fornire all’Autorità: 

a) tutte le indicazioni soggettive relative alla/e società affidataria/e dei servizi strumentali, fra cui l’atto costitutivo, lo statuto, gli ultimi tre bilanci approvati e le informazioni relative al campo di attività della stessa;

b) dati relativi al tipo ed al valore dei servizi in questione, nonché indicazioni in merito alle eventuali forme di finanziamento dell’attività svolta dalla società interessata;

c) indicazioni in merito a eventuali interventi di ricapitalizzazione e/o ripatrimonializzazione intervenuti negli ultimi tre anni;

d) una relazione contenente gli esiti dell’indagine di mercato dai quali risulti che non sia oggettivamente possibile un efficace e utile ricorso al mercato per l’approvvigionamento dei servizi forniti dalla società controllata. Tale relazione si concentrerà sul contesto territoriale di riferimento, sulle caratteristiche economiche del settore o del mercato, sui principali operatori attivi, oltre che su una valutazione comparativa dei costi attuali di approvvigionamento dei servizi rispetto a eventuali costi ottenibili sul mercato.

Tali informazioni dovranno essere presentate mediante l’apposito formulario ed in tempo per il rispetto per il termine ultimo per la dismissione, il 31 dicembre 2013. Tenendo conto che l’Autorità ha 60 giorni per rendere il parere, gli enti interessati dovranno richederlo entro il 31 ottobre.

Sugli enti locali incombono quindi adempimenti di grande complessità e gravosità, anche perchè qualora i dati forniti dall’Agcm fossero incompleti, o comunque insufficienti a consentire una valutazione compiuta del caso, la richiesta istruttoria da parte dell’Autorità avrebbe effetto interruttivo del termine di sessanta giorni.

Redazione

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