All’indomani della pubblicazione delle prime bozze, in Rete, si è scatenato un tam tam di voci, smentite ed opinioni sul contenuto e sugli effetti della previsione che, in effetti, non brilla per chiarezza e, in molti, hanno gridato “urrà!”, ritenendo che il Governo dei Professori avesse, finalmente, avuto il coraggio di eliminare il monopolio legale – benché ormai claudicante e compromesso dall’improcrastinabile apertura del mercato europeo – della SIAE, la società italiana autori ed editori.
Sfortunatamente, tuttavia – nonostante l’ambiguità di alcune espressioni contenute nella disposizione – è difficile interpretarla in questo senso.
Ostano a tale conclusione, in particolare, il riferimento reiterato “ai diritti connessi” come oggetto dell’attività che verrebbe [n.d.r. il condizionale lo spiego più avanti] liberalizzata e quello agli “artisti, interpreti ed esecutori” – e non anche agli “autori” – come titolari dei diritti oggetto della sedicente [n.d.r. anche la ragione di questo termine è spiegata più avanti] liberalizzazione.
L’unico mercato che il Governo appare intenzionato – ammesso che la norma, evidentemente dettata da gruppi di pressione e ben difficilmente elaborata effettivamente a Palazzo Chigi rifletta le reali intenzioni dell’Esecutivo – a “liberalizzare” è, dunque, quello dell’intermediazione dei diritti connessi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori ovvero i diritti individuati agli articoli da 72 a 101 della Legge sul diritto d’autore.
Ma – ed in questo sta la ragione del condizionale e dell’espressione “sedicente” per definire la liberalizzazione in parola – a ben vedere, il mercato in questione non è, già oggi, regolamentato né caratterizzato da alcun monopolio, sebbene non possa negarsi che talune disposizioni contenute nella Legge sul diritto d’autore riconoscano – in modo anacronistico ed incomprensibile – una posizione di privilegio all’IMAIE [oggi Nuovo IMAIE], posizione che, tuttavia, il decreto Legge in questione, almeno allo stato, non rimuove giacché l’attuazione della disposizione è, di fatto, rinviata e demandata ad altre ed ulteriori regole.
Nella stessa previsione, si stabilisce, infatti, che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono individuati, nell’interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi”.
Il punto, tuttavia, è un altro ed è su questo che vale la pena riflettere e, soprattutto, far riflettere il Governo dei professori.
La parte più importante della previsione contenuta nel decreto legge è, infatti, probabilmente, la premessa: “Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti …., mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti”.
Si tratta di una disposizione coerente con il principio reiteratamente – ma verrebbe, quasi, da dire “ossessivamente” – stabilito all’art. 1 dello stesso decreto e valido in relazione ad ogni altra attività di impresa.
Il Governo Monti sta dicendo che anche nel mercato dell’intermediazione dei diritti il pluralismo competitivo – e dunque la concorrenza in luogo di qualsivoglia posizione di monopolio e/o oligopolio – produce e garantisce “maggiori economicità di gestione nonché l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti”.
Tra le dinamiche del mercato dell’intermediazione dei diritti connessi di artisti, interpreti ed esecutori e quelle del mercato dei diritti degli autori non vi è alcuna sostanziale differenza.
In tale contesto è quasi-sillogistica la conclusione secondo la quale anche nel mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore gli obiettivi di efficienza, economicità di gestione e, soprattutto, di trasparenza e partecipazione dei di titolari nella gestione dei diritti non hanno per presupposto l’istituzione e/o il mantenimento di posizioni di monopolio ma, al contrario, possono essere efficacemente perseguiti nell’ambito di un mercato libero.
Questo, tuttavia, conduce ad un’importante conclusione che il Governo del Prof. Monti, già Commissario UE all’antitrust non può né ignorare né fingere di ignorare: il monopolio che l’attuale disciplina nazionale riconosce alla SIAE nell’intermediazione dei diritti d’autore è illegittimo in quanto incompatibile con la disciplina dell’Unione Europea che, la Corte di Giustizia, ha, ormai reiteratamente, interpretato – con particolare riferimento all’art. 86 del Trattato – nel senso di ritenere legittima l’assegnazione di un diritto di esclusiva a un’impresa incaricata di un servizio di interesse economico generale, solo nella misura in cui l’eliminazione della concorrenza che ne consegue è necessaria per assicurare il soddisfacimento degli interessi in gioco.
Il Governo Monti, sta riconoscendo – circostanza, peraltro, ormai sotto gli occhi di tutti – che il riconoscimento di esclusive nel settore dell’intermediazione dei diritti non è necessario per assicurare il soddisfacimento degli interessi in gioco con l’ovvia conseguenza che, il Monopolio SIAE – l’unico vero monopolio italiano nel mercato dell’intermediazione dei diritti – è, ormai, da considerarsi fuori legge.
Varrebbe, tuttavia, forse la pena che il Parlamento, in sede di conversione del decreto legge, lo mettesse nero su bianco per evitare inutile confusione e, soprattutto, perché appare evidente che stante l’omogeneità delle dinamiche di mercato, nel settore dei diritti connessi ed in quello dei diritti d’autore, non si può “liberalizzare” un mercato e mantenere il monopolio su quello attiguo senza violare l’art. 3 della Costituzione.
L’unico vero monopolio è un altro e, piuttosto che lasciare all’interprete ed ai giudici il compito di eroderlo, se davvero si vuole andare nella direzione delle liberalizzazioni, tocca al Governo Monti ed al Parlamento dargli la spallata che merita.
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