Diritto alla riservatezza e codice della strada

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Vediamo qual è l’impatto del Codice della Strada con il diritto alla riservatezza e, più in particolare, con il codice della privacy.
Prima di tutto bisogna considerare che il Comando accertatore è considerato quale titolare del trattamento dei dati acquisiti in dipendenza dell’attività di rilevazione delle sanzioni amministrative.
Come più sopra osservato, non è necessario acquisire il consenso dell’interessato, in quanto i dati sono contenuti in banche dati istituzionali (ad es. MCTC e PRA), mentre il trattamento sarà consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Ma è soprattutto con riferimento ai sistemi di rilevazione automatica e con documentazione fotografica che gli interventi del Garante sono stati frequentissimi.
Per quanto attiene al trattamento dei dati derivanti da documentazione fotografica, bisogna distinguere tra:
Acquisizione di immagini con contestazione immediata:
come noto, il verbale di accertamento è fornito di fede privilegiata ex art. 2700 c.c.(1) in quanto accertate come avvenute in presenza dell’Agente e, così come ricordato dal Codice della Strada, la fotografia è una fonte di prova dell’illecito, ed è quindi da considerarsi un elemento accessorio e non essenziale. Al riguardo è pacifica ed univoca la giurisprudenza di legittimità. Le dichiarazioni del pubblico ufficiale che ha rilevato l’infrazione sono tali fino a querela di falso oppure con la dimostrazione del difetto di funzionalità dall’apparecchiatura utilizzata. Corre l’obbligo evidenziare, però, che incombe sul ricorrente dimostrare il cattivo funzionamento, allegando le prove a fondamento di tale tesi.
Se però, come abbiamo visto la prova dell’infrazione non è la fotografia, ma il verbale di rilevazione sottoscritto dall’Agente accertatore, è altrettanto vero che, ai fini che qui interessa, la fotografia stessa rappresenta un mezzo per dimostrare, anche successivamente, la commissione dell’illecito, e tale mezzo deve garantire il rispetto per le regole apprestate al diritto del singolo a non vedere violate le proprie prerogative in materia di diritto alla riservatezza.
È questo il terreno di ampio scontro tra il dovere della P.A. di far rispettare le regole imposte dalle norme e il diritto del singolo a non veder divulgate le proprie immagini, a prescindere dalla fondatezza dell’illecito.
Acquisizione di immagini con contestazione differita:
in tutti gli altri casi, in cui sia ammessa la cd. contestazione differita, la risultanza fotografica costituisce un elemento essenziale e una fonte di prova indefettibile. I dati relativi alla commissione dell’illecito coincidono con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto posti fondamento della pretesa sanzionatoria.
La violazione, pertanto, può essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Appare chiaro che tutte le apparecchiature devono essere approvate ed omologate, giuste indicazioni dell’art. 45 co. 6(2) del Codice della strada.
Prima questione sulla quale si è dibattuto anche aspramente, lo abbiamo già visto più sopra, è se sia lecito inviare, allegato al verbale di rilevazione, anche l’immagine fotografica dell’infrazione.
Come noto, nella fase preistorica del diritto alla privacy, era invalso l’utilizzo della risultanza fotografica a corredo del verbale, anche per motivi di carattere pratico e, di conseguenza, l’invio era necessario per vincere la naturale contestazione sul fatto storico.
Partiamo da un primo dato. Né il Codice della Strada, né il Regolamento di esecuzione affermano la necessarietà della fotografia, quale elemento per attestare l’illecito.
L’art. 201 del C.d.S. richiama unicamente nel verbale con gli estremi precisi e dettagliati, l’atto mediante il quale il Comando accertatore fonda la propria pretesa, mentre l’art. 384 del Reg. di es. ne indica gli elementi essenziali, a tutti noi ampiamente noti. Nessuna menzione per le risultanze fotografiche. L’art. 345 del Reg. di es., infine, ricorda che le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente.
Il Garante della Privacy, nel provvedimento del 22 ottobre 1998 prende posizione, per la prima volta, sulla questione dell’invio delle immagini. Sarà il primo di una lunga serie di interventi. Nel citato provvedimento del 1998 si legge: per le contravvenzioni al codice della strada è stato posto, in particolare, il caso dell’invio a domicilio – unitamente ai verbali – di fotografie idonee ad identificare sia i veicoli che superano il limite di velocità sia, talvolta, i loro conducenti. Al riguardo, si osserva che le norme prevedono che sia notificato il verbale di violazione, ma non la fotografia, il cui inoltro, pertanto, non può ritenersi conforme alle previsioni di legge (sebbene, in casi come quelli sottoposti all’attenzione del Garante, la qualità dell’immagine non sembri consentire l’identificazione dell’autore della violazione, che nel caso di specie era persona diversa dal proprietario del veicolo). Va peraltro osservato che l’intestatario del veicolo ha interesse a conoscere l’effettivo autore della violazione e, pertanto, ad ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile. La stessa fotografia, quindi, dovrebbe essere resa nota non tanto “d’ufficio” quanto a richiesta del destinatario del verbale.
In pratica il Garante sottolineava la necessità di tenere a disposizione del proprietario del veicolo la prova dell’illecito, anche per potergli consentire di individuale il supposto trasgressore.
Il caso di scuola, così come più sopra ricordato, è quello della moglie tradita che scopre di essere tale dopo la notifica di un verbale di illecito amministrativo con la relativa fotografia che ritraeva accanto al marito una figura femminile con i capelli biondi, laddove la moglie li aveva di colore nero corvino. Ecco, tale insignificante episodio, trascurabile e tutto sommato marginale, rispetto al fine che la norma si proponeva di tutelare, ha dato la stura a tutta una serie di richieste, eccezioni e richiami della magistratura e dell’autorità amministrativa indipendente su tale questione. In soldoni, è necessario o no, inviare anche la fotografia e fino a che punto il dovere dello Stato a rilevare i comportamenti illeciti si scontra con il diritto a non rendere noti, sia pure ad una ristretta cerchia di persone immagini che potrebbero nuocere al diritto di non far conoscere la propria identità ?
Questione abbastanza difficile da interpretare. Se è lecito rilevare, ad es. che in un dato luogo ad una certa data ed ad un certo orario, il veicolo di Tizio ha superato il limite di velocità, per quale motivo è riprovevole inviarne la prova unitamente al verbale ? Quale altro elemento in più si aggiunge a quelli già noti e necessari ?
Qualche giorno fa mi sono ritrovato a commentare un articolo apparso sia sul web, che sui quotidiani, nel quale il destinatario di una sanzione amministrativa, a corredo delle sue doglianze sull’opportunità della sanzione stessa, pubblicava la foto del suo veicolo e quella del verbale di rilevazione, non premurandosi di occultare luogo e dati (cosa poi fatta da chi ha pubblicato la notizia). Questa è la differenza. Il diritto è quello di non veder pubblicati o resi noti fatti e immagini del soggetto ritratto, ma se da questi consentito o, addirittura sollecitato, nessun limite può essere posto a tale pubblicazione.
Il diritto è quello che l’acquisizione dell’immagine ed il suo successivo trattamento siano effettuati nel rispetto della disciplina sulla privacy. Il paradosso sarà che, in caso contrario, l’immagine non potrà essere utilizzata ai fini della contestazione ed il verbale potrà essere annullato da qualche solerte Giudice di Pace.
La dimostrazione di ciò è data da una decisione, rimbalzata su tutti i quotidiani e che, puntualmente, si è rilevata assolutamente infondata e completamente di segno opposto a quello riportato. Mi riferisco a Cass., sez. I, 28/02/2013, n. 5023, fatta passare come una sentenza che avesse riconosciuto la lesione alla pace domestica e alla quiete sol perché la foto dell’illecito era finita nelle mani della solita moglie che in tale modo scopriva di essere stata tradita. Nulla di più falso. La decisione in esame, lungi dall’affermare tale bizzarra tesi, ha semplicemente dichiarato la correttezza del comportamento della Polizia Municipale che può rilevare le infrazioni al Codice della Strada nel proprio territorio e, conseguentemente, anche i danni eventualmente cagionati vanno riferiti al Comune stesso.
In pratica si è assistito ad un indiscriminato richiamo al diritto alla privacy utilizzato per raggiungere l’obiettivo di rendere nullo il provvedimento sanzionatorio. Per contro tale atteggiamento di diffidenza nei confronti delle amministrazioni, statali e locali, deriva dal fatto che i rilevatori elettronici sono utilizzati a fini contabili e non per salvaguardare la sicurezza degli automobilisti.
Di tanto né da conto il D.L. n. 121/2002 che ricorda che la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.

M. Orlando

Estratto dalla relazione tenuta alle Giornate della Polizia Locale, Riccione, 24-26 settembre 2015

(1) Art. 2700 c.c. Efficacia dell’atto pubblico. L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso  della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
(2) Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonchè quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.

Redazione MotoriOggi

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