Detrazione fiscale 2017: è possibile detrarre i costi auto?

Redazione 22/02/17
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Detraibilità Iva: le regole per detrarre i costi di auto, moto e veicoli

Con le ultime normative fiscali, sono tante le domande che si pone un acquirente in tema di detrazione fiscale. Ad esempio se la detrazione dell’Iva è applicabile anche ai costi delle auto o se si può detrarre l’Iva solo come azienda o come libero professionista.

Vediamo nel dettaglio le regole della detraibilità dell’Iva per i costi di auto, moto e veicoli.

Detrazione dell’Iva 2017: detratte i costi dell’auto

L’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/72 (testo unico IVA) è la norma che disciplina la detraibilità dell’Iva sugli acquisti di veicoli stradali. Il testo, entrato in vigore nel 2017,  prevede che la limitazione della detrazione iva al 40% riguardi:

tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto” ma non devono essere utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione.

Quindi, in linee generali è possibile detrarre del 40% dell’Iva  dall’acquisto dell’automobile con un utilizzo promiscuo del mezzo, cioè non esclusivamente aziendale.

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Detrazione IVA su auto: quando è applicabile?

Nell’ambito detrazione Iva, non esiste più la distinzione tra autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri, è anche superata la classificazione presente del Codice della strada.

Ecco quando è possibile detrarre l’Iva:

  • Detrazione 100% dell’Iva, si applica nei veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non puo’ svolgere l’attivita
  • Detrazione limitata (40%) dell’Ivaveicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente.
  • Indetraibilita’ totale (oggettiva) dell’Iva: riferita solo alle moto > 350 cc.

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