Una Società chiede al Tribunale di Catania di dichiarare nulle per indeterminatezza le clausole dei contratti di conto corrente sottoscritti con una Banca che riguardano la capitalizzazione degli interessi trimestrali e la determinazione degli interessi passivi poiché :
– la clausola sugli interessi attivi prevede la applicazione di un tasso aritmetico,
– la seconda, su quelli passivi, rinvia a non meglio precisati “usi di piazza” per la variabilità del tasso di interesse successivo al primo.
Il Tribunale accoglie la domanda.
Successivamente, la Corte d’Appello di Catania ribalta integralmente la sentenza di primo grado, affermando che la prima clausola è precisa e determinata, mentre l’indeterminatezza riguarda solo la clausola relativa alla variabilità futura del tasso d’interesse ma che comunque entrambe le clausole sono valide ed efficaci.
La Società ricorre per Cassazione, insistendo per la violazione degli articoli del Codice civile che regolano il saggio di interesse nelle obbligazioni.
La Corte di cassazione dà ragione alla Società e spiega che:
– la motivazione della Corte d’Appello è illogica, visto che da un lato la Corte afferma che la clausola relativa alla variabilità futura del tasso d’interesse previsto dalle parti è effettivamente indeterminata, ma poi, però, conclude che non dev’essere dichiarata nulla;
– come già affermato in giurisprudenza in tema di clausole che prevedono tassi variabili, come nel mutuo, l’accordo relativo agli interessi è valido solo se ha un contenuto assolutamente univoco e contiene la specifica indicazione del tasso di interesse che sarà applicato;
– nel caso in questione la clausola incriminata fa riferimento a non meglio precisati “usi di piazza”, senza puntualizzare a quali indicatori si fa riferimento e a quale piazza, con evidente genericità e conseguente nullità della clausola.
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