Democratico e legittimo l’ostruzionismo politico, ma fino ad un certo punto

Massimo Greco 22/11/15
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Se lo scopo del Sen. Calderoli era anche quello di amplificare mediaticamente la sua azione politica con la presentazione di 85 milioni emendamenti al disegno di legge costituzionale di riforma del Senato della Repubblica, bisogna ammettere che c’è riuscito. E’ chiaro che in discussione non c’è la bontà degli emendamenti presentati, ma il grado di vulnerabilità del percorso legislativo nel contesto di una manifesta forma di ostruzionismo politico.

In assenza di specifiche previsioni regolamentari, non è affatto semplice definire il limite di quell’ostruzionismo politico tradizionalmente ammesso dai sistemi democratici. Bisogna quindi salire lungo la scala di astrazione di quei principi costituzionali sottesi all’esercizio di funzioni pubbliche.

L’affidamento di funzioni pubbliche ai   cittadini costituisce l’elemento personalistico dello Stato. I cittadini   affidatari di funzioni pubbliche hanno una peculiarità rispetto ai cittadini   che ne sono sprovvisti. A questi ultimi viene infatti richiesta una “fedeltà   qualificata” alla Repubblica, onere ben più gravoso rispetto all’ordinaria   “fedeltà” alla Repubblica che la Costituzione richiede ai cittadini e che più   comunemente può essere annoverata nel “senso civico”.Tale “fedeltà qualificata”, ancorchè   non espressamente tipizzata, è da attribuire a quei cittadini che esercitano   funzioni pubbliche in forza di un mandato elettivo espressione della volontà   popolare. L’elezione democratica attraverso la quale il cittadino esercita il   mandato nei diversi livelli istituzionali (Unione Europea, Stato, Regione,   Ente Locale) conferisce allo stesso una responsabilità ancora più pregnante   nell’agire per il bene comune, atteso il legame fiduciario intessuto con gli   elettori.

La responsabilità che ne deriva si   pone automaticamente, ed all’occorrenza, come un limite al pur legittimo uso   politico di strumenti ostruzionistici sia di maggioranza che di minoranza,   precludendo ai Rappresentati politici investiti del mandato elettivo,   qualunque opera non solo di aperto sabotaggio ma anche di subdola, lenta e   surrettizia erosione delle Istituzioni democratiche, in quanto queste   appartengono a tutti i cittadini e certamente non ai loro rappresentanti   politici.

Ora, in tale attività illecita di   erosione non può non comprendersi il c.d. ostruzionismo della maggioranza   politica che, detenendo il potere in un determinato momento storico, promuove   quei deprecabili comportamenti consistenti a far mancare il numero legale   delle assemblee rappresentative ovvero a troncare ogni forma di dibattito   attraverso l’uso/abuso della “fiducia parlamentare”. Il che costituisce un’inammissibile   prevaricazione della maggioranza – alla quale non mancano certamente i mezzi   leciti per far prevalere la sua volontà politica – nei confronti della   minoranza, alla quale viene impedito di esercitare il proprio ruolo di   opposizione e quindi l’esercizio di un diritto politico costituzionalmente   garantito.

Di contro, anche l’ostruzionismo della   minoranza politica può costituire un’attività illecita allorquando, come nel   caso in questione, approfittando di un vuoto regolamentare, viene presentato   un numero sconsiderato di emendamenti al solo fine di allungare sine die l’approvazione di un disegno   di legge, ovvero di ostacolarne l’iter parlamentare. Anche in questo caso i   citati principi di civiltà giuridica impongono che le minoranze politiche non   possono arrogarsi il diritto di bloccare l’attività dell’organo politico di   un’Istituzione elettiva, a fortiori quando questa è il Parlamento della   Repubblica italiana.

La morale di questo ragionamento è che   chi è investito di una carica elettiva non si può servire delle Istituzioni   piegandole, distorcendole e asservendole per il raggiungimento di fini non   astrattamente generali.

 

 

 

Massimo Greco

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