Mobilità dipendenti PA 2024, il decreto. Le novità su stipendi e livelli economici

Paolo Ballanti 01/02/24
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In Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2024 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2023 sulla “Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale”: entrano quindi in vigore precise regole sulla mobilità dipendenti PA.

Scopo principale del provvedimento è disciplinare i processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale e di individuare la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento sulla base delle nuove strutture della retribuzione.

Queste ultime, infatti, sono figlie dei nuovi stipendi tabellari e dei differenziali stipendiali, risultanti dai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 “in relazione al primo inquadramento nei nuovi sistemi di classificazione” (articolo 1, comma 1).

Da notare che i criteri per procedere all’inquadramento dei lavoratori e alla corrispondenza tra i livelli economici, come descritti dal Dpcm, non hanno valore innovativo, integrativo o modificativo degli ordinamenti professionali attualmente in vigore.

Passiamo ora alla descrizione in dettaglio dei criteri per l’equiparazione del personale interessato da processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni.  

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Indice

Mobilità dipendenti PA: come avviene l’equiparazione

Le PA operano l’equiparazione tra le aree e le categorie previste per le amministrazioni di provenienza e di destinazione, all’atto dell’inquadramento del personale in mobilità.

L’equiparazione avviene mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto di:

  • Mansioni;
  • Competenze professionali;
  • Compiti;
  • Responsabilità;
  • Titoli di accesso;

relativi alle declaratorie delle medesime aree e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite.

L’individuazione della posizione di inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilità volontaria deve tenere conto “anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni previste per le aree e categorie di provenienza e di destinazione” (articolo 2, comma 2).

Come avviene l’equiparazione tra i livelli economici?

L’equiparazione tra i livelli economici, nei casi di mobilità del personale, avviene sulla base del confronto tra:

  • il trattamento economico di provenienza, in godimento da parte del dipendente all’atto del trasferimento;
  • ed il trattamento economico previsto nell’amministrazione di destinazione.

A tal proposito è necessario prendere a riferimento l’importo complessivo della retribuzione tabellare “e del differenziale stipendiale attribuito in sede di prima applicazione dei nuovi sistemi di classificazione o corrispondente voce retributiva secondo quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali” (articolo 2, comma 4).

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Mobilità dipendenti PA: Attribuzione del trattamento economico
Al dipendente trasferito è attribuito un trattamento economico composto da:

  • retribuzione tabellare dell’area o categoria di inquadramento;
  • differenziale stipendiale dell’amministrazione di destinazione o corrispondente voce retributiva.

Il differenziale in parola è individuato mediante approssimazione per eccesso del valore risultante dalla seguente operazione:
complessivo trattamento economico di provenienza – tabellare di destinazione.

Al fine di assicurare la neutralità finanziaria prevista dal Decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 l’eventuale maggior onere derivante dall’arrotondamento per eccesso sopra citato, è compensato a valere sulle facoltà assunzionali dell’amministrazione di destinazione, previste a legislazione vigente.

Infine, qualora l’arrotondamento per eccesso non sia applicabile all’area di inquadramento interessata, l’individuazione del nuovo differenziale, previsto per l’amministrazione di destinazione, avviene mediante approssimazione per difetto.

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Tutele economiche e previdenziali

A tutela dei dipendenti trasferiti, eccezion fatta per le ipotesi di mobilità volontaria e l’eventuale disciplina prevista, l’articolo 3 del Dpcm riconosce il mantenimento di determinati trattamenti economici e tutele previdenziali, come descritto in tabella.

Trattamento economico
I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d’impiego nell’ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il trattamento economico di riferimento è quello corrisposto dall’amministrazione di provenienza al momento dell’inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Tutele previdenziali
Oltre al trattamento economico, il Dpcm (articolo 3, comma 2) garantisce al dipendente trasferito la “facoltà di optare per l’inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza”.

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Da quando sono efficaci le disposizioni del Decreto mobilità dipendenti PA

Quanto disciplinato dal Decreto sulla mobilità dipendenti PA del 30 novembre 2023 è da intendersi riferito alla vigente disciplina contrattuale.

Ancora il decreto, a norma dell’articolo 4, comma 1, trova attuazione in sede di “prima applicazione dei nuovi sistemi di classificazione del personale e fino all’applicazione da parte delle amministrazioni della nuova disciplina prevista per le progressioni economiche dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021”.

Esclusi dal Decreto mobilità dipendenti PA

Le disposizioni per la gestione del personale in mobilità, previste dal Dpcm in argomento, non trovano applicazione nei confronti del personale:

  • Docente e non docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
  • ENAC;
  • AGID;
  • Degli enti pubblici di ricerca.

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DPCM 30 novembre 2023 Mobilità PA

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