Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023) programma i flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023 – 2025, nell’ambito del Decreto Flussi.
Nel rispetto delle quote definite dal DPCM i datori di lavoro che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l’anno 2025 sono tenuti a precompilare i moduli di domanda collegandosi all’apposita piattaforma telematica del Ministero dell’Interno.
La procedura di assunzione dei lavoratori stranieri sconta peraltro una serie di novità recentemente introdotte per effetto del Decreto – legge 11 ottobre 2024, numero 145, noto come Decreto Flussi.
Alla luce delle novità normative è intervenuta la Circolare congiunta del Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Ministero del Turismo, del 24 ottobre 2024 numero 448, con l’obiettivo di fornire le necessarie istruzioni operative per l’invio delle domande per il 2025.
Tra gli aspetti cui prestare attenzione, c’è il tetto al numero di domande di nulla osta al lavoro che i datori di lavoro, in qualità di utenti privati, possono presentare in fase di precompilazione.
Indice
Decreto Flussi: precompilazione delle domande
Per l’anno 2025 i datori di lavoro e gli utenti qualificati che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI gestito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, disponibile collegandosi a “portaleservizi.dlci.interno.it”. Questo nell’ambito delle quote stabilite dal Decreto Flussi 2025.
La precompilazione è consentita:
- dal 1° novembre al 30 novembre 2024, per i click-day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025;
- dal 1° luglio al 31 luglio 2025, limitatamente alle domande relative al click-day del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico – alberghiero, come previsto dall’articolo 2, comma 6, lettera b), del Decreto – legge numero 145/2024.
Una volta presentata la domanda, a seguito dell’esito favorevole dell’istruttoria, a colui che ha trasmesso la richiesta di nulla osta sarà rilasciato un codice di attivazione domanda.
L’inserimento del codice da parte del richiedente consentirà l’accesso al modello di domanda di interesse, i cui campi, pe facilitare l’utente stesso nella compilazione, risulteranno, grazie alla interoperabilità tra le banche dati, già parzialmente precompilati.
Come precisa la Circolare interministeriale numero 9032/2024 le richieste di conversione in studio / lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il click-day, non necessitano di una fase autonoma di precompilazione.
La soglia delle 3 domande
La Circolare congiunta numero 9032/2024 ricorda che, per il 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del DPCM 27 settembre 2023, nello specifico:
- ingressi nell’ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo (articolo 6);
- ingressi nell’ambito delle quote per lavoro stagionale (articolo 7).
Il limite di tre istanze non opera con riguardo alle richieste di nulla osta trasmesse da utenti qualificati, come:
- organizzazioni datoriali di categoria, di cui all’articolo 24-bis del Testo unico sull’immigrazione (approvato con Decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286);
- soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, Legge numero 12/1979;
- agenzie di somministrazione di lavoro (previste dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto legislativo numero 276/2003), regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL).
Domanda utenti privati
Come precisa la Circolare interministeriale sul decreto flussi, gli utenti che accedono con il proprio SPID / CIE al Portale informativo ALI sono qualificati dal sistema come utenti privati e, in quanto tali, sono soggetti al limite delle tre istanze.
Sul punto le Linee guida tecniche diffuse dal Ministero dell’Interno (disponibili peraltro sul portale “integrazionemigranti.gov.it”) precisano che, una volta raggiunto dall’utente il numero massimo di domande, il “sistema informatico ne darà notizia” con un “apposito messaggio”.
Domanda utenti qualificati
Il limite delle tre istanze non operano con riguardo agli utenti qualificati dal sistema come “Org. Categoria / APL / Professionisti” sopra descritti. Tali si intendono i soggetti abilitati e autorizzati a presentare istanze per conto dei datori di lavoro.
Sempre le Linee guida ministeriali ricordano che le “organizzazioni di categoria e i professionisti ex. art. 1 L. n. 12/1979” garantiscono, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del Decreto – legge numero 145/2024, un numero “di richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume d’affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell’impresa”.
Utenti privati e qualificati, quali domande si possono presentare?
Tutti i modelli di domanda del Decreto Flussi 2025 possono essere presentati tanto dagli utenti privati quanto da quelli titolati a presentare le istanze per conto dei datori di lavoro.
Un’eccezione riguarda le richieste di nulla osta al lavoro per assistenza familiare / socio-sanitaria in favore di datori di lavoro che siano qualificati come grandi anziani o disabili (modello A-BIS fuori quota). In tal caso le istanze “possono essere presentate esclusivamente per il tramite delle Agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all’albo informatico di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276” e delle “associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico” (Linee guida tecniche del Ministero dell’Interno).
La profilazione
La Circolare interministeriale del 24 ottobre 2024, numero 9032, ricorda che gli operatori facenti capo alle organizzazioni datoriali, alle Agenzie di somministrazione di lavoro nonché ai professionisti abilitati (sopra elencati) sono riconosciuto come tali dal Portale Servizi ALI a seguito di apposita procedura di profilazione, cioè la preliminare registrazione a sistema dei relativi dati identificativi.
L’operazione in argomento “viene effettuata prima dell’avvio dei giorni di precompilazione con riferimento alle organizzazioni / enti indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali”, come si legge nelle Linee guida ministeriali.
Accesso come utente privato o qualificato
Nel momento in cui l’utente effettua l’accesso al Portale ALI visualizzerà nella parte superiore destra della pagina le sue credenziali (nome e cognome) e la tipologia di profilo “Privato” o “Org. Categoria / APL / Professionisti”.
In caso di utente qualificato viene visualizzato anche il nome dell’ente di appartenenza, nel seguente formato “Nome Cognome – Org. Categoria / APL / Professionisti – Ente di appartenenza”.
Si precisa (stando alle Linee guida ministeriali) che se l’operatore, sia pure registrato a sistema come “Org. Categoria / APL / Professionisti” sulla base degli elenchi comunicati all’Ufficio Informatico del Ministero dell’Interno “non aveva mai fatto accesso al Portale servizi ALI prima dell’avvio della precompilazione, la prima volta che accede si vedrà ancora profilato come Privato”. Tale qualificazione risulterà modificata già “dalla giornata successiva, in cui sarà reso visibile” il profilo “Org. Categoria / APL / Professionisti”.
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