La modifica riguarda l’articolo 26 del d.p.r. n. 602/1973 sulle modalità di notifica delle cartelle di pagamento, consentendo di ripartire le diverse fasi della procedura tra più soggetti, come gli ufficiali di riscossione o altri soggetti autorizzati, messi comunali, vigili. Ogni passaggio dovrà essere documentato e certificato in forma scritta e il processo si deve concludere entro 30 giorni.
Un’altra novità contenuta nel maxiemendamento riguarda i termini per l’esecuzione delle sentenze: anche l’Agenzia delle entrate-Riscossione rientra tra gli enti tenuti a completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia esecutiva e che prevedono entro 120 giorni dalla notifica il pagamento in denaro.
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