Il processo di conversione in Legge ha interessato molte tematiche. In particolare sono state ritoccate alcune norme che, nella versione originaria avevano sollevato non poche perplessità, come sul tema degli appalti, e sono presenti anche alcune semplificazioni come quella dell’esterometro per il quale la trasmissione dovrà essere effettuata trimestralmente (e non più mensilmente) entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Vediamo di seguito alcune tra le più interessanti questioni che sono presenti nel testo e che derivano da nuovi inserimenti o da modifiche a disposizioni già presenti.
Decreto Fiscale convertito il legge: misure definitive
Decreto Fiscale: calendario assistenza fiscale
E’ stato modificato il calendario dell’assistenza fiscale per il modello 730. La disposizione sposta dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del modello, dunque sono rimodulati i termini entro cui i Caf-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, devono effettuare le comunicazioni al contribuente e all’Agenzia delle Entrate.
I Caf-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, invieranno le dichiarazioni entro:
- il 15 giugno relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- il 29 giugno relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
- il 23 luglio relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- il 15 settembre relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- il 30 settembre per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.
Viene inoltre disposto il differimento dal 7 al 16 marzo del termine per la trasmissione delle certificazioni uniche (CU), incluse quelle attestanti i contributi dovuti all’Inps.
Modificata anche la disciplina delle operazioni di conguaglio, ora il sostituto d’imposta dovrà effettuare il conguaglio d’imposta in un termine “mobile” e non più fisso come avviene attualmente, con la prima retribuzione utile ovvero con la retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile.
Decreto Fiscale: assicurazione auto
Buone notizie per chi deve assicurare un’auto, infatti per il contratto di un nuovo veicolo, le assicurazioni dovranno assegnare la classe di merito più vantaggiosa fra quelle dei veicoli (auto e moto) già posseduti, così come risulta dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
L’obbligo viene esteso anche al nucleo familiare ma, il passaggio alla classe di merito più favorevole, potrà essere chiesto solo in fase di rinnovo, alla scadenza della polizza. Inoltre non devono esserci stati sinistri negli ultimi cinque anni.
Fino ad adesso era previsto che l’impresa di assicurazione, nei casi di stipula di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non poteva assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
Decreto Fiscale: pagamento bollo auto
E’ previsto che a partire dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica avvengano in via esclusiva secondo le modalità previste dall’articolo 5, comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD, D.Lgs. n. 82/2005), quindi attraverso il sistema pagoPA, ovvero la piattaforma per la gestione del sistema dei pagamenti pubblici, che consente a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA.
Decreto Fiscale: novità sugli appalti
Un altro tema su cui sono intervenute diverse novità e per il quale la norma è stata riscritta, è quello sugli appalti. I nuovi obblighi riguardano solo i contratti superiori a 200mila euro, e sono diretti in particolare al contrasto dell’omesso versamento delle ritenute.
Il committente deve chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria, e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute. L’appaltatore è tenuto a produrre questa documentazione e, quindi, ad effettuare correttamente i versamenti.
Se questo non avviene, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi all’impresa appaltatrice o affidataria.
Decreto Fiscale: ravvedimento per imposte locali
Esteso il ravvedimento operoso anche a Imu, Tasi, Tari e in genere ai tributi locali, in pratica viene abrogata la norma che consentiva l’applicazione del ravvedimento operoso solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli.
Viene ridotto il saggio di interesse di mora, applicato al versamento di tasse e debiti fiscali a rate o per ritardati pagamenti, così come ai rimborsi. La misura ora passa ad un intervallo tra lo 0,1 e il 3%.
Novità anche in tema compensazioni con il modello F24, nello specifico cambiano le sanzioni, in caso di scarto del modello F24 contenente appunto compensazioni.
La sanzione originaria, fissata in misura pari a 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita, diventa pari:
- al 5% dell’importo per importi fino a 5.000 euro;
- a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro.
Decreto Fiscale: lotteria degli scontrini
Per quanto riguarda la lotteria degli scontrini, il consumatore può segnalare nella sezione dedicata dell’apposito portale della lotteria, la circostanza che l’esercente, al momento dell’acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria. Le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione.
L’entrata in vigore della lotteria degli scontrini viene inoltre posticipata al 1° luglio 2020.
Decreto Fiscale: iva autoscuole
Viene attenuata l’applicazione dell’Iva sulle autoscuole, l’esenzione non sarà più applicabile, dal 1° gennaio 2020, per le patenti B e C1. Inoltre il pagamento dell’Iva al 22% non sarà retroattivo, contrariamente a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 79 del 2 settembre 2019.
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