Decreto del fare: 30% in meno sulle multe ma niente carte

Redazione 21/08/13
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Dalla mezzanotte scorsa, se si versa entro cinque giorni da quando si viene fermati, ossia c’è la contestazione o viene recapitata la notifica, è possibile beneficiare di uno sconto del 30% sui pagamenti delle multe stradali. La circolare Prot. n. 300/A/6399/13/101/20/21/1, datata 19 agosto, ha reso inoltre noto che, almeno per il momento, non è possibile impiegare per il pagamento carte di credito, bancomat e bollettini postali di versamento da riempire a mano.

La circolare ha inoltre fornito altre specificazioni; ad esempio in assenza del destinatario della contravvenzione, il calcolo dei 5 giorni comincia dall’undicesimo giorno successivo a quando viene spedita la comunicazione di avvenuto deposito, anche perché la Cad, inviata subito dopo il mancato recapito, che precede la raccomandata in cui s’informa dell’avvenuta notifica per compiuta giacenza, si perfeziona 10 giorni dopo. Sul controverso caso del divieto di sosta, invece, non è stata fornita ancora nessuna delucidazione.

Gli sconti sono applicabili da oggi (con l’entrata in vigore della conversione del Dl 69/13) ma sono validi anche per infrazioni commesse in precedenza, perché i cinque giorni si contano dalla data di notifica del verbale, che può essere posteriore ai fatti anche di 90 giorni (360 per i residenti all’estero e 100 quando il trasgressore viene fermato subito e, non pagando, fa sì che il verbale vada poi spedito all’intestatario del veicolo). Il conteggio dei cinque giorni – spiega la circolare – parte da quello successivo alla contestazione o alla notifica e, se il termine cade di festivo, slitta al giorno successivo.

Nelle modalità di versamento, la circolare distingue tra varie infrazioni, ammettendo il pagamento elettronico (con carta di credito o bancomat) solamente nei casi già previsti dal Codice della strada: infrazione commessa con veicolo immatricolato all’estero e alcune violazioni commesse da autotrasportatori.

Per attivare il pagamento immediato sul terminale Pos di cui sia eventualmente provvista la pattuglia – opzione prevista sempre dal Dl 69/2013 – è necessario aspettare che il ministero dell’Interno promuova le convenzioni bancarie di cui parla la stessa norma. All’inizio, chi viene fermato subito e riceve insieme al verbale come di consueto un bollettino postale, se vorrà pagare la sanzione scontata, dovrà compilarne uno nuovo (modello 123), nel quale ci sia l’intestazione al conto corrente del comando da cui dipende l’agente.

Se il verbale è notificato per raccomandata all’indirizzo del destinatario e questi è assente, la legge 890/82 determina che la notifica si perfeziona dopo 10 giorni di giacenza del plico nell’ufficio postale. Subito dopo il mancato recapito, viene spedita una Cad. La circolare dice che i cinque giorni per pagare con sconto partono dell’undicesimo giorno successivo all’invio della Cad.

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