Decreto Carceri: il Cdm dà il via libera contro il sovraffollamento. Il testo

Letizia Pieri 26/06/13
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Il Consiglio dei Ministri di stamane, oltre alle norme sul lavoro e allo slittamento di tre mesi del preannunciato aumento di un punto dell’Iva, ha approvato il decreto sul sovraffollamento delle carceri presentato dal ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri. Lo schema di decreto legge sulle carceri racchiude disposizioni “tese a fornire una prima risposta al problema del sovraffollamento penitenziario che comporta costi altissimi sotto il profilo umano e sociale, causati dalla lesione dei diritti fondamentali di decine di migliaia di persone detenute”. L’emergenza carceraria si fa persino più incombente in ragione della reiterata condanna ai danni del nostro Paese da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. La proposta del ministero della Giustizia, pur senza distorcere l’ordinamento vigente, si propone di concretizzare un importante alleggerimento del sistema penitenziario nostrano.

La manovra di riforma ricalca la linea a favore dell’adozione di significativi dispositivi di de-carcerizzazione (alcuni dei quali peraltro già attivi prima della legge n. 251 del 2005, c.d. legge ex Cirielli) con riguardo esclusivo a quei soggetti considerati di non elevata pericolosità, ferma restando però l’obbligatorietà dell’ingresso in carcere per i condannati a pena definitiva giudicati colpevoli per reati di elevato allarme sociale. Si viene così a delineare una doppia traiettoria d’intervento. In riferimento alla recessione carceraria il disegno di legge si articola su due fronti: il primo riguarda la previsione di misure volte a ricadere strutturalmente sui flussi carcerari, muovendosi in un duplice senso: quello degli ingressi in carcere e quello delle uscite dalla detenzione. Il secondo fronte, invece, interviene sul potenziamento delle condizioni trattamentali per i detenuti meno pericolosi, i quali tra l’altro rappresentano oltre la metà degli attuali ristretti.

In riferimento ai flussi carcerari toccati dal primo punto legislativo, il ministero ha ritenuto improcrastinabile la cancellazione di alcuni automatismi che, giustificati da teoriche presunzioni di pericolosità e in modo scarsamente selettivo e spesso sommario, hanno portato in carcere, nel corso degli ultimi anni, un numero abnorme di persone, rese inabili ad accedere alle misure alternative alla detenzione subito dopo il passaggio in giudicato della condanna. La risoluzione proposta, in particolare mediante una modifica dell’art. 656 c.p.p., recepisce la possibilità di riservare l’immediata incarcerazione ai soli condannati in via definitiva, nei cui confronti sussista una particolare necessità del ricorso alla più grave forma detentiva. Tra essi si annoverano, da un lato, i condannati per i reati contemplati dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, mentre dall’altro, tutti coloro che al passaggio in giudicato della sentenza di condanna si trovano ristretti in custodia cautelare in carcere, in quanto ritenuti materialmente pericolosi dal giudice.

Il clamore particolarmente gravoso suscitato a livello sociale dal delitto di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori di quattordici anni, ha fatto sì che tale tipologia criminosa sia stata inserita nella rubrica dei reati più gravi, ai quali l’ordinamento penitenziario assegna un regime specificatamente duro (art. 4 bis, comma 1 quater, ord. pen.) proprio con l’intento di estromettere queste fattispecie dall’applicabilità delle nuove misure. Il decreto approvato dal Cdm mette mano alla c.d. “liberazione anticipata”, invece, nei confronti degli altri condannati. L’istituto in questione premia con una riduzione di pena, pari a 45 giorni per ogni semestre, il detenuto che tiene una condotta regolare in carcere e partecipa attivamente al trattamento rieducativo. L’intervento riformatore annuncia la possibilità per il pubblico ministero, prima dell’emissione dell’ordine di carcerazione, di verificare la sussistenza effettiva delle condizioni atte a consentire la liberazione anticipata e altresì, qualora dovesse seguire valutazione positiva, di investire il giudice competente della relativa decisione.

Al condannato, in tal modo, in merito alla rispettiva richiesta di misura alternativa, sarà concessa l’opportunità di attendere in condizioni di libertà la decisione del tribunale di sorveglianza. In aggiunta a ciò, specificatamente per le donne madri ed i soggetti affetti da gravi patologie viene ora concesso il ‘beneficio’ della detenzione domiciliare, già prevista dalle norme vigenti, senza dover per forza passare attraverso la carcerazione, almeno con riguardo a quelle situazioni in cui debba essere espiata una pena non superiore ai quattro anni. In materia poi di lavoro di pubblica utilità (art. 73, comma 5 ter D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) è stata notevolmente allargata la possibilità per il giudice di ricorrere, al momento della condanna, ad una soluzione alternativa al carcere, riconosciuta appunto in lavori dotati di pubblica utilità. Fino a questo momento quest’ultima misura, concepita per i soggetti dipendenti da sostanze alcoliche o stupefacenti, poteva essere disposta soltanto per i delitti meno gravi di rango esclusivamente ‘psicotropo’, oggi invece la stessa potrà disporsi per tutte le tipologie di reato commesse da tale categoria di soggetti, ferma restando ovviamente l’esclusione delle violazioni più gravi della legge penale.

Infine il decreto-carceri, nella prospettiva parallela di diminuire i flussi in entrata e di ampliare le possibilità di uscita dal carcere, introduce alcune modifiche volte all’allargamento degli spazi di applicabilità di specifiche misure alternative nei confronti di determinate categorie di soggetti, in passato esclusi, come ad esempio i recidivi per i piccoli reati. La precedente preclusione impediva l’accesso alle misure, in particolare la detenzione domiciliare c.d. generica (ovvero sotto i due anni di pena), anche nei casi dove erano coinvolti soggetti colpevoli di reati di modesta portata sociale o comunque che avevano commesso l’illecito in un periodo oramai remoto. La soppressione di tali automatismi dovrebbe dunque consentire al tribunale o al magistrato di sorveglianza di compiere una valutazione concreta, tenendo conto degli elementi di giudizio corredati dagli organi di polizia e dal servizio sociale del ministero di Giustizia. I soggetti che sono invece condannati per uno dei delitti di cui all’art. 4 bis ord. pen. rimarranno ancora interdetti dalla concessione di questa particolare forma di detenzione domiciliare. L’ultimo punto toccato dalla riforma, e cioè le misure incidenti sul trattamento rieducativo, è stato appositamente pensato per consentire l’alleggerimento delle tensioni che, soprattutto nei mesi estivi, possono accendersi sia tra i detenuti che a danno del personale penitenziario. In tal senso il decreto dilata la possibilità di accesso ai permessi premio anche ai soggetti recidivi, prevedendo altresì l’estensione dell’istituto del c.d. lavoro all’esterno anche al lavoro di pubblica utilità.

Esclusivo, il testo del decreto entrato in Consiglio dei Ministri

Letizia Pieri

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