Criticità del danno non patrimoniale: le sottocategorie

Redazione 17/12/16
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a cura di Doot. Domenico Chindemi

Seconda Parte

Il danno morale, sia pur liquidato all’interno del danno biologico, va autonomamente valutato e non va sempre rapportato ad una percentuale di quest’ultimo, non dovendosi valutare il danno morale sempre e necessariamente in una quota del danno alla salute, specie quando le lesioni attengano a beni giuridici essenzialmente diversi, tanto da essere inclusi in diverse norme della Costituzione.

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Il danno morale

Peraltro il danno morale non è rappresentativo solo del dolore e della sofferenza; la Costituzione Europea colloca il danno morale sotto il valore universale della dignità umana (art. II-61) dotata di inviolabilità e garanzia giurisdizionale e risarcitoria piena (art.II-107),  mentre la Cassazione lo ricollega alla integrità morale della persona, “integrità” che esprime la centralità dell’uomo nell’ordine Costituzionale italiano ed europeo.

Tuttavia, purché motivata e non automatica, è sempre possibile una valutazione in via equitativa del danno morale all’interno del biologico anche da 1/4 alla metà del biologico (cfr ultime tabelle del Tribunale di Milano).

La Cassazione, peraltro, anche dopo le Sezioni Unite di San Martino, si è spinta oltre liquidando in qualche caso autonomamente il danno morale, smentendo, nei fatti, l’assioma secondo cui la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale determina duplicazione di risarcimento.

La determinazione del danno non patrimoniale

Ad esempio ai fini della determinazione del danno non patrimoniale, a seguito di una richiesta risarcitoria di un soldato coinvolto in operazioni militari all’estero, il Tribunale di Firenze, ha ritenuto che sofferenza morale soggettiva, il turbamento dell’animo, il dolore intimo sofferti, la perdita del rapporto parentale, ecc., costituiscono “voci” del danno biologico nel suo aspetto dinamico e ben possono riconoscersi ed identificarsi con la rilevanza e specificità dell’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali personali, prevista dal Codice delle assicurazioni private, necessitando di adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, onde pervenire all’integrale ristoro del danno, mediante distinto ed ulteriore aumento e con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

La giurisprudenza della S.C, successiva alle sentenza di San Martino, è equivoca avendo in qualche caso ritenuto il danno morale comprensivo del danno esistenziale (cfr per questa voce di danno il par. 4).

Occorre, quindi, una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando, nella loro effettiva consistenza, anche  le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Il grado di sofferenza

Va considerato che, in forza della resilienza, il grado di sofferenza può essere diverso da soggetto a soggetto e va liquidato il danno effettivo subito dalla vittima.

Il giudice, con riguardo ai criteri risarcitori potrà, nell’ambito della valutazione equitativa, tipica della voce di danno non patrimoniale, fare riferimento, al fine di assicurare una uniformità risarcitoria di base, anche al criterio tabellare standardizzato che prevede la liquidazione del danno morale in una forbice tra 1/3 e la metà del biologico, così come potrà accorpare in un’unica valutazione entrambi i pregiudizi, oppure personalizzare la tabella con un aumento del valore punto.

È sempre possibile stabilire, purché con discrezionalità motivata, in termini generali ed astratti, una proporzione tra il danno biologico, collegato prevalentemente ad una lesione fisica e il danno morale, quale sofferenza rapportata percentualmente alla lesione fisica.

Non sempre, tuttavia una tale proporzionalità si ravvisa, potendo sussistere una sofferenza molto alta anche in caso di non rilevanti lesioni fisiche; in tale ultimo caso soccorre la valutazione equitativa e personalizzata del giudice.

La giurisprudenza amministrativa

Anche la giurisprudenza amministrativa sembra, ad un primo orientamento, propendere per l’applicazione dei medesimi principi della Giurisdizione ordinaria, affermando che anche il Giudice amministrativo applica i medesimi principi delle sentenze di San Martino avendo riconosciuto il Consiglio di Stato  che il danno non patrimoniale non può essere riconosciuto allorché non sia stata fornita una prova adeguata della sussistenza di significative conseguenze dannose eziologicamente ricollegabili, sul piano personale e morale, alla lesione dei valori fondamentali della persona.

Adeguandosi a tali principi la giurisprudenza amministrativa ha affermato che il semplice ritardo, nell’inizio di un’attività economica, cagionato dalla condotta amministrativa non costituisce un fatto idoneo in quanto tale, in assenza dell’introduzione di ulteriori sostegni probatori, a far presumere il fatto ignoto della sussistenza di danni non patrimoniali qualificati sotto il profilo delle ripercussioni gravi sulla sfera personale ed esistenziale.

Proprio con riferimento al danno morale va segnalato un interessante e innovativo orientamento della giurisdizione amministrativa che riconosce  i danni morali a carico dell’ente che non esegue la sentenza del Tar favorevole all’interessato, ritenendo che tale domanda possa essere formulata nel giudizio di ottemperanza anche  per fatti antecedenti la formazione del giudicato , ritenendo  ammissibile un’azione risarcitoria formulata  in pendenza di un processo che solo in senso lato può definirsi di “ottemperanza” in base alla rubrica del Titolo I del Libro IV del codice del processo amministrativo ed alla rubrica dell’art. 112 cod. proc. amm., ma che in senso stretto è diretto alla mera esecuzione di una sentenza del T.A.R. non sospesa e quindi non ancora passata in giudicato

Si è ritenuto, da parte del giudice amministrativo, che il danno risarcibile ai sensi dell’art. 112, commi 3 e 4 cod. proc. amm. è comprensivo anche dell’eventuale pregiudizio non patrimoniale patito da chi subisce l’inerzia della P.A. a fronte di una decisione favorevole del giudice amministrativo, posto che non sussistono ostacoli di carattere testuale o sistematico ad immaginare una siffatta domanda giudiziale proposta nel corso del processo di ottemperanza.

Il Consiglio di Stato

Già il Consiglio di Stato aveva osservato che “dopo l’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lg. 2 luglio 2010 n. 104, deve ritenersi non più applicabile il principio giurisprudenziale per il quale in sede di ottemperanza era possibile formulare richiesta di risarcimento, ma solo per i danni verificatisi in seguito alla formazione del giudicato e a causa del ritardo nella esecuzione della pronuncia, mentre il risarcimento dei danni riferibili al periodo precedente al giudicato doveva essere richiesto con un giudizio cognitorio da proporsi davanti al giudice di primo grado, atteso che ai sensi dell’art. 112, comma 4, di detto codice è ora ammessa la proposizione, nel giudizio di ottemperanza, di una azione risarcitoria anche per i danni riguardanti periodi precedenti al giudicato; peraltro, tale possibilità deve intendersi contenuta nei limiti temporali e sostanziali dettati dal precedente art. 30 e, in tal caso, il giudizio si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario.”

Trattasi dunque di un giudizio non di vera e propria “ottemperanza” in senso tecnico, bensì di esecuzione di una sentenza di primo grado nell’ambito del quale il giudice amministrativo adito si limita ad esercitare i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato  e in tal senso disponeva originariamente l’art. 33, ultimo comma legge n. 1034/1971 come novellato sul punto dalla legge n. 205/2000.

Lo stesso art. 112 , commi 3 e 4, cod. proc. amm. contempla una disciplina unitaria del giudizio di ottemperanza applicabile anche alla esecuzione delle sentenze amministrative di primo grado non sospese, sancendo nel contempo il principio in virtù del quale in pendenza di detto giudizio è comunque esperibile l’azione risarcitoria.

Anche il giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza, in forza del principio della risarcibilità dei diritti consequenziali, connessi a comportamento illegittimo  della P.A. , può risarcire direttamente sia i danni patrimoniali che non patrimoniali in forza dell’orientamento emerso con la sentenza della Cassazione, n. 500/1999.

Quindi è risarcibile il danno non patrimoniale in conseguenza della mancata doverosa esecuzione da parte della P.A. di una sentenza del giudice amministrativo ove la  mancata doverosa esecuzione della sentenza del T.A.R. abbia inciso negativamente su un diritto costituzionalmente tutelato della parte,  quale, ad esempio, il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), alla reputazione ed alla immagine (riconducibili, questi ultimi, entro l’alveo dei diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 Cost.) con una lesione di carattere non patrimoniale che si connota in termini di ingiustizia ex art. 2043 c.c., serietà dell’offesa e gravità delle conseguenze che ne sono derivate nella sfera personale del danneggiato, oltre la soglia della normale tollerabilità, così comportando un peggioramento della qualità della vita dell’odierno ricorrente a causa della forzata rinuncia ad attività non remunerative fonti di benessere per il danneggiato e determinando altresì ripercussioni relazionali di segno negativo tali da capovolgere o quantomeno modificare in peggio l’esistenza del soggetto.

Nella fattispecie esaminata è stato riconosciuto dal Tar Puglia il  pregiudizio non patrimoniale conseguente alla sostituzione improvvisa ed illegittima della parte  da una posizione di prestigio quale quella di Presidente all’interno di una commissione rilevante sul piano regionale e provinciale,  che , sia pure su basi presuntive fondate sull’id quod plerumque accidit, ha provocato uno stress ed una sofferenza (caratterizzati da serietà e gravità) che si sostanzia in un danno non patrimoniale all’immagine, in un discredito sul piano sociale ed altresì sul piano del curriculum dell’interessato.

Redazione

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