La nuova formulazione della misura restrittiva si trova inserita all’articolo 5 del disegno di legge di iniziativa di svariati parlamentari, appartenenti a schieramenti opposti, che reca il nome di “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari”, formato, in tutto, da 16 articoli.
Secondo la formulazione inserita nel ddl, d’ora in avanti si potrà procedere alla custodia cautelare solo in casi estremi e, nello specifico, qualora si siano già tentate altre misure di restrizione della libertà, risultate inefficaci.
A tal proposito, infatti, l’articolo 5 del provvedimento recita: “Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente “La custodia cautelare può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate”.
A questo articolo, va aggiunto l’emendamento approvato in sede di discussione in Commissione a Montecitorio, dove è stato previsto che “Al comma 4 dell’articolo 299 del codice di procedura penale inserire in fine le seguenti parole: «o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva»”.
E non è tutto. Nuove disposizioni sulla custodia cautelare sono state introdotte anche all’articolo 6, sempre sotto forma di emendamento, dove si sancisce che “Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente articolo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.» “
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